Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29689 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29689 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 4110-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende opc legis;
– ricorrente MANCUSO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GAVINANA 4, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
ANGELINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MICHELE TUMMINELLI;
-controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 4255/29/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 05/08/2014;

Data pubblicazione: 12/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione,

sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe, con la
quale il giudice di merito, dopo avere ritenuto l’infondatezza
dell’appello proposto dalla contribuente avverso tre avvisi
fondati su accertamenti emessi ai sensi dell’art.38 c.4 dPR
n.600/73 e la sua inammissibilità per difetto di specificità dei
motivi, accoglieva l’impugnazione della Mancuso limitatamente
all’anno di imposta 2006.
La parte intimata ha depositato ricorso incidentale, affidato a
cinque motivi.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Il primo motivo di ricorso principale, con il quale si deduce la
nullità della sentenza per manifesta contraddittorietà della
motivazione, è palesemente fondato.
Ed invero, il giudice di appello, dopo avere affermato
l’infondatezza dell’appello proposto dalla contribuente, ha
affermato che l’impugnazione era inammissibile per difetto di
specificità, infine ritenendo che la stessa fosse fondata per quel
che riguardava l’anno di imposta 2006.
Si tratta, all’evidenza, di una motivazione nulla, secondo i
principi più volte ribaditi da questa Corte, anche a Sezioni
Unite (Cass.S.U. n.8053/2014). In tale ultima occasione si è
ritenuto che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza
Ric. 2015 n. 04110 sez. MT – ud. 16-11-2017
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affidato a tre motivi, contro Mancuso Francesca, impugnando la

della motivazione in sè, purché il vizio risulti dal testo della
sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le
risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico,
nella motivazione apparente,
nella

motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile,
esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza
della motivazione.
Orbene, applicando tali principi al caso in esame, è di tutta
evidenza l’intrinseca contraddittorietà della pronunzia che ha
ritenuto nella stessa motivazione non soltanto l’infondatezza
dell’appello e la sua inammissibilità, addirittura concludendo
che l’impugnazione era da considerare fondata per una delle
annualità in contestazione. Tali conclusioni rendono pertanto
radicalmente nulla la sentenza impugnata, con assorbimento
delle ulteriori censure ‘esposte nel ricorso principale ed in quello
incidentale.
In accoglimento del primo motivo di ricorso principale, assorbiti
gli altri motivi del ricorso principale e di quello incidentale, la
sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra
sezione della CTR Lombardia, anche per liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri
motivi del ricorso principale e di quello incidentale. Cassa la
sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della CTR
Lombardia, anche per liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso il 16.11.2017 in Roma.
I esidente
Ric. 2015 n. 04110 sez. MT – ud. 16-11-2017
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nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e

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