Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29688 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 14/11/2019), n.29688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 20171-2017 proposto da:

A.C., in qualità di difensore di BORDO BRUNO,

elettivamente domiciliato in Roma, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè

stesso;

– ricorrente –

Contro

S.G.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 13136/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 24/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2019 non partecipata dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. Bordo Bruno ha chiesto la correzione della ordinanza di questa Corte n. 13136 del 24 maggio 2017, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dall’attuale ricorrente contro S.G., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, in favore della controparte, nella somma di Euro, 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie pari al 15% e accessori di legge.

Precisamente la correzione è stata richiesta nella parte relativa alla condanna e liquidazione delle spese di lite.

Si evidenzia che, essendo la Scorsone parte ammessa al gratuito patrocinio, “le spese dovevano essere rifuse dal ricorrente a favore dell’Erario, nella misura dimezzata ex art. 130 T.U. Spese di Giustizia”.

La causa è stata fissata all’udienza camerale dell’1 febbraio 2018 dinanzi alla Sesta sezione civile di questa Corte, su proposta del relatore del seguente tenore: “Confermata ogni statuizione sarà opportuno procedere alla correzione del dispositivo integrandolo nel senso che “La Corte condanna parte ricorrente in favore dello Stato a rimborsare le spese del presente giudizio di cassazione che liquida

Con ricorso del 9 gennaio 2018 il ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini per la notificazione del ricorso alla controparte, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

La Corte ha disposto il rinvio con ordinanza del 14 giugno 2018, dando incarico alla cancelleria di comunicare l’ordinanza a tutte le parti costituite.

L’originario ricorrente ha notificato il ricorso all’avv. Ivalda, difensore della controricorrente, in modalità telematica (notificazione avvenuta il 6 luglio 2018).

Fissata l’udienza camerale per il giorno 12 dicembre 2018, il procedimento è stato nuovamente rinviato a nuovo ruolo, con ordine alla cancelleria di comunicare l’ordinanza “a tutte le parti in causa sia all’avv. Causa, sia all’avv. Ivalda”.

La cancelleria ha provveduto a tale incombente e su nuova proposta del relatore è stata fissata l’udienza del 16 maggio 2019, di cui è stata data comunicazione al solo difensore del ricorrente, non essendosi la controparte costituita a seguito della rinnovazione della notificazione del ricorso per la correzione di errore materiale.

2. In parziale difformità rispetto alla proposta del relatore il Collegio ritiene che la istanza di correzione sia da accogliere limitatamente all’identificazione del soggetto beneficiario della condanna alle spese. Ed invero, trattandosi di statuizione emessa in favore di parte ammessa al gratuito patrocinio, la condanna andava disposta in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 del T.U. Spese di Giustizia (Cass. n. 18583/2012; n. 30876/2018).

La diversa statuizione dell’ordinanza costituisce pertanto mero errore materiale emendabile con il procedimento di correzione (Cass. n. 13799/2004; n. 17977/2005; n. 11333/2009).

L’istanza invece non può avere seguito relativamente alla misura dell’importo liquidato a titolo di spese, che il ricorrente vorrebbe ridotto della metà ex art. 130 del T.U. sulle spese di giustizia.

Ed invero dal fatto che la condanna debba essere in questo caso pronunciata in favore dello Stato non deriva affatto, in via automatica e in guisa da considerare l’omissione alla stregua di un errore materiale, il dimezzamento dell’importo liquidato in applicazione degli art. 82 e 103 del decreto cit..

3. In relazione al rapporto imputato e parte civile ammessa al gratuito, la giurisprudenza della Cassazione penale ha affermato il seguente principio: “in tema di patrocinio dei non abbienti, l’importo che l’imputato, condannato a rifondere le spese sostenute dalla parte civile ammessa al beneficio del patrocinio, è tenuto a corrispondere allo Stato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 110, deve coincidere con la somma che il giudice liquida in favore del difensore della parte civile stessa D.P.R. cit., ex art. 82, dovendo quindi anche tale liquidazione essere contenuta nel dispositivo della sentenza di condanna” (Cass. pen. 46357/2011)”.

Tale principio è stato talvolta fatto proprio anche dalla Cassazione civile. In base ad esso il giudice sarebbe tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del decreto cit., “al fine di evitare che l’eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale” (Cass. n. 18167/2016; n. 21611/2017).

Ma deve darsi conto di un orientamento di segno contrario di questa Sezione, che ha negato l’esigenza di tale necessaria coincidenza degli importi nel processo civile (Cass. n. 22017/2018).

Gli argomenti portati a sostegno di tale soluzione sono i seguenti: in primo luogo nel procedimento civile non c’è contestualità della condanna in favore dello Stato e la liquidazione in favore del difensore, distinguendosi in questo ambito la condanna alle spese in favore dello Stato e il decreto di liquidazione in favore del difensore: il principio della coincidenza porterebbe a una sostanziale disapplicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130; in secondo luogo perchè “la conclusione della cassazione penale non pare una conclusione necessaria. Non si vede infatti perchè nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente debba essere avvantaggiata rispetto alle altre parti soccombenti” (Cass. n. 22017/2018 cit.).

A tale orientamento il Collegio ritiene di doversi uniformare, ritenendo convincenti gli argomenti sopra indicati.

Ad ulteriore conforto della correttezza della soluzione che nega la necessaria coincidenza degli importi, è possibile aggiungere che il soccombente è tenuto per definizione a corrispondere l’importo liquidato dal giudice secondo tariffa, non l’importo che il vincitore deve al proprio difensore, che non costituisce infatti parametro per la liquidazione giudiziale. Così come il vincitore non può pretendere dal soccombente la differenza fra le spese liquidata dal giudice e la somma eventualmente maggiore che egli deve al proprio difensore, in modo speculare il soccombente non può sottrarsi al pagamento di quanto liquidato eccependo che il vincitore ha sostenuto una spesa minore.

Del resto è principio acquisito nella giurisprudenza della Corte che il giudice è tenuto alla liquidazione delle spese anche in favore dell’avvocato che si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c., trattandosi di circostanza che non incide sulla natura professionale dell’attività svolta (Cass. n. 2193/2008; n. 4698/2019).

Pertanto la correzione va disposta nei limiti sopra indicati.

P.Q.M.

dispone che nel dispositivo della propria ordinanza n. 13136/2)17, emessa nel ricorso n. 4661 del 2016 proposto da Bordo Bruno nei confronti di S.G., le parole “alla parte ontroticorrente” contenute alla fine della prima riga e all’inizio della seconda riga del medesimo dispositivo, siano eliminate e sostitute dalle parole “a làvore dello Stato ai sensi del d.P.R n. 115 del 2002, art. 133”; dispone che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento corretto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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