Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29688 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29688 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n.12792-2017 R.G.
sollevato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Biella con
ordinanza in data 15/05/2017 nel procedimento vertente tra RUSSO
ADELE, da una parte, e l’ AGENZIA DI RISCOSSIONE BIELLA
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., all’altra, ed
iscritto al n. 199/2016 R.G. di quell’Ufficio.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO che
chiede alla Corte di Cassazione dichiararsi inammissibile il proposto
regolamento di competenza d’ufficio.

Data pubblicazione: 12/12/2017

Fatti e ragioni della decisione
Rilevato che la Commissione tributaria provinciale di Biella ha
sollevato regolamento di competenza territoriale rispetto alla
sentenza n.4121/2016 emessa dalla CTP di Messina con
provvedimento reso all’udienza del 15.5.2017.

dichiararsi inammissibile il ricorso;
Considerato che il proposto regolamento di competenza è
inammissibile;
Considerato che ai sensi dell’art. 5 d.lgs 546/92 “la sentenza
della Commissione tributaria che dichiara la propria
incompetenza rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e
la competenza della Commissione tributaria in essa indicata se
il processo viene riassunto …” (comma 3) e “non si applicano
le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di
competenza”
Considerato che, nel contenzioso tributario non é nemmeno
ammesso il regolamento d’ufficio (Cass. 18100/2013 e
Cass.n.7654/2016)
PQM
Dichiara inammissibile il proposto regolamento di competenza
e rimette la causa alla CTP di Biella.
Così deciso il 15.11.2017 in Roma.

Rilevato che la Procura generale di questa Corte ha chiesto

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