Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29687 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BAZZANE S.N.C. DI ZANINI ACHILLE & C, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato UBALDINI MARIA TERESA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I.

S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi

dagli avvocati MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

GERICO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 560/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/09/2006 R.G.N. 160/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26 settembre 2006 la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 12 ottobre 2004 che ha rigettato l’opposizione proposta dalla Bazzane s.n.c. di Achille Zanini & C. avverso la cartella esattoriale relativa a ruolo formato dall’I.N.P.S. per il pagamento di contributi determinati in base al “minimale” previsto dal D.L. n. 244 del 1995, art. 29, comma 1, convertito in L. n. 341 del 1995 per le imprese del settore edile.

In particolare la Corte territoriale ha considerato che, per giurisprudenza della Corte di Cassazione, solo in caso di formale accordo tra datore di lavoro e lavoratore per una consensuale temporanea sospensione del rapporto di lavoro non è dovuta alcuna contribuzione all’ente previdenziale per il periodo di sospensione, mentre nel caso in questione, l’opponente aveva dedotto una sospensione del rapporto di lavoro di un dipendente deciso unilateralmente dal lavoratore stesso.

La Bazzane s.n.c. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolandolo su tre motivi.

Resiste con controricorso l’I.N.P.S., mentre la GERICO s.p.a., società incaricata della riscossione, resta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, comma 1, convertito in L. 341 del 1995, per avere la Corte territoriale espresso il proprio convincimento sulla infondatezza del gravame in base alla tassatività dell’elenco di cui alla norma suddetta ritenendo conseguentemente dovuta la contribuzione anche in relazione ai periodi nei quali non vi sono state prestazione lavorativa e retribuzione.

Con il secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione di principi e norme di diritto con riferimento al medesimo art. 29 citato, ed al principio generale desumibile dagli artt. 1326 e segg.

cod. civ. sulla generale libertà di forma degli accordi, e con riferimento all’art. 1362 cod. civ. che prescrive di indagare sulla comune intenzione delle parti valutando il loro comportamento complessivo, e con riferimento anche al principio generale codificato negli artt. 1597, 1677 e 1899 cod. civ., del proseguimento del rapporto di durata per fatti concludenti, ed all’art. 1460 cod. civ.;

vizio di motivazione. In particolare si lamenta che la Corte d’Appello di Bologna non avrebbe considerato che vi sarebbe stato una sospensione del rapporto sulla quale le parti si erano trovate d’accordo, senza la necessità di una forma specifica dell’accordo stesso.

Con il terzo motivo si lamenta difetto di motivazione ex art. 360 cod. proc. civ., punto 5 anche per avere la Corte territoriale disatteso ogni contraddizione rilevata e rilevabile nel comportamento dell’I.N.P.S. che costituirebbero segnali di illegittimità dell’obbligo in questione, e che avrebbero dovuto influire sul convincimento del giudice. In particolare si rileva che l’I.N.P.S. stesso avrebbe ammesso l’esenzione dell’obbligo retributivo in relazione al periodo in cui il lavoratore in questione si è recato in vacanza in Marocco come risulta dal suo passaporto, pur essendo tale sospensione decisa autonomamente dal lavoratore stesso, mentre non avrebbe considerato immotivatamente, a tali fini, le sospensioni non risultanti dal passaporto.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente concernendo entrambi il rilevo, ai fini previdenziali, della sospensione dal lavoro informalmente concordata fra le parti. I motivi sono infondati. Questa corte ha ripetutamente affermato anche recentemente che in tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, il D.L. n. 244 del 1995, art. 29, convertito nella L. n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell’obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l’esclusione dall’obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l’obbligo retributivo, dovendosi escludere, attesa l’assenza di una identità di “ratio” tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d’esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali (Cass. 13 ottobre 2009 n. 21700; Cass. 4 maggio 2011 n. 9805). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio non dando rilievo a sospensioni del rapporto non formalizzate con le debite comunicazioni all’ente previdenziale.

Il terzo motivo è infondato stante l’assoluta irrilevanza, nella materia previdenziale, del comportamento delle parti.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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