Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29687 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, (ud. 03/05/2019, dep. 14/11/2019), n.29687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19856-2018 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI

19, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO CARNEVALI, rappresentato

e difeso dall’avvocato PIERO EMILIO ZACCAGNINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 97591110586, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

03/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa MILENA

FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Firenze, con decreto n. 1/2018 del 3 gennaio 2018, accogliendo l’opposizione proposta dal Ministero della giustizia avverso il decreto di condanna alla corresponsione in favore di C.E. dell’importo di Euro 2.800,00, a titolo di equa riparazione riduceva l’importo del risarcimento ad Euro 486,66.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze C.E., propone ricorso per Cassazione, fondato su due motivi.

L’Amministrazione intimata ha depositato solo “atto di costituzione” per eventualmente partecipare alla discussione.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso principale potesse essere dichiarato fondato quanto al primo motivo, assorbito il secondo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, per aver la Corte di appello individuato erroneamente la parte soccombente nel C., con conseguente condanna del medesimo a corrispondere al Ministero opponente le spese di lite.

Il motivo deve essere accolto.

Questa Corte ha già chiarito (Cass. 22 dicembre 2016 n. 26851) che l’opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (Cass. n. 19348 del 2015; analogamente, Cass. n. 20463 del 2015). Il tutto avviene a (quasi) perfetta somiglianza con il procedimento per decreto ingiuntivo (al cui archetipo il legislatore si è dichiaratamente ispirato), col quale il procedimento ex lege Pinto condivide una prima fase, che si svolge inaudita altera parte e che termina con la provocatio ad opponendum, e una seconda fase d’opposizione, caratterizzata da un contraddittorio pieno e da una cognizione esaustiva. Quest’ultima fase termina con un provvedimento che ha carattere sostitutivo del decreto emesso in sede monitoria solo se ed in quanto l’opposizione sia accolta in tutto o in parte. In tal caso, infatti, l’esito dichiarativo finale è difforme dall’accertamento compiuto con il decreto opposto, che pertanto va necessariamente revocato. Di riflesso, sostituendosi a quest’ultimo il decreto collegiale quale unica statuizione di merito, viene meno anche il capo relativo alle spese liquidate in favore della parte istante e poste a carico di quella erariale ai sensi dell’ultima parte della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5. Spese che, pertanto, devono essere regolate a misura dell’intera vicenda processuale e non soltanto della fase d’opposizione, in base al criterio di soccombenza e mediante una valutazione complessiva del procedimento di equa riparazione. E dunque, in caso di accoglimento dell’opposizione, come nel caso in esame, deve essere altrettanto indivisibile la statuizione sulle spese.

Al pari dell’opposizione a decreto ingiuntivo (sulle cui spese per l’ipotesi di accoglimento v. Cass. n. 18125 del 2017; Cass. n. 19120/09), anche il giudizio introdotto ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, costituisce una struttura procedimentale essenzialmente unitaria. E dunque, in caso di accoglimento dell’opposizione deve essere altrettanto indivisibile la statuizione sulle spese (salvo il giudice dell’opposizione le regoli diversamente secondo le due fasi, solo per esprimere una consapevole tecnica di compensazione totale o parziale).

Il quadro appena delineato muta radicalmente se, invece, l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, è respinta, poichè il decreto monocratico sopravvive tanto nel suo contenuto dichiarativo quanto nel capo che liquida le spese. Con la conseguenza che il regolamento che ne segue in sede di opposizione, non potendo riguardare anche le spese, ormai intangibili, della fase monitoria, è ulteriore e autonomo.

Solo che a differenza dell’opposizione ex art. 645 c.p.c., le cui spese in caso di rigetto non possono essere stabilite in maniera contraddittoria rispetto al decreto ingiuntivo, dato il principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata a pagare neppure una frazione delle spese (giurisprudenza costante: cfr. per tutte e fra le tante, Cass. n. 15317 del 2013), l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, non accolta può legittimamente condurre a un tale esito.

Si consideri che l’opposizione può essere attivata sia dalla parte erariale, che subisce l’ingiunzione di cui al decreto pronunciato ai sensi dell’art. 3, comma 5, sia da quella privata insoddisfatta da tale provvedimento, nel qual caso l’opposizione è necessitata dalla non riproponibilità della domanda (L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6). Quest’ultima ipotesi s’invera allorchè il decreto monocratico abbia respinto in toto ovvero abbia accolto parzialmente la domanda d’equa riparazione, escludendo una o più voci di danno o liquidandole in misura inferiore al richiesto.

Su tale premessa positiva, questa Corte ha già avuto occasione di affermare il principio secondo cui l’opposizione ex art. 5-ter della parte privata insoddisfatta dall’esito della fase monitoria ha carattere pretensivo, a differenza di quella erariale che ha sempre e solo natura difensiva (cfr Cass. n. 26851 del 2016 cit.). Pertanto, salvo l’ipotesi di opposizione incidentale, il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto emesso ai sensi dell’art. 3, comma 5, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese.

Di conseguenza queste ultime nel caso di rigetto dell’opposizione vanno regolate in maniera del tutto autonoma, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorchè essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto monocratico che abbia accolto solo parzialmente la domanda di equa riparazione.

L’affermata unitarietà del procedimento della L. n. 89 del 2001, e il suo esito finale allorchè, come nel caso in oggetto, resti comunque accertata la responsabilità dello Stato per la durata irragionevole del giudizio presupposto, non consentono di evocare, in funzione di contrasto, il principio per cui la parte vittoriosa non può soggiacere al pagamento delle spese sostenute da quella soccombente.

Nella specie la Corte territoriale non ha fatto buon governo del principio sopra enunciato per avere parcellizzato le posizioni ai fini della determinazione sulle spese processuali;

con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5 e della tabella 12 dei parametri ad esso allegata.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

L’accoglimento del primo motivo, infatti, determina la rimessione della valutazione al giudice di merito per la liquidazione delle spese relative all’intera vicenda processuale, con conseguente assorbimento della seconda censura sul quantum delle stesse, con la precisazione che nella specie trova applicazione la tabella 12, come dedotto dal ricorrente.

In definitiva, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Il provvedimento impugnato va, pertanto, cassato in relazione alle spese, con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Firenze, che provvederà a rideterminare le spese processuali e regolamenterà anche le spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la decisione impugnata in relazione alla quantificazione delle spese processuali e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, a diversa Sezione della Corte di appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 3 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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