Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29687 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29687 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 18018-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
BATTAGION LEONE CARLO, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA l’ARNESE 101, presso lo studio dell’avvocato
MARC() BECCIA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO
AQUINO;

COn trOfiC0frente

avverso la sentenza n. 2964/6/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 18/05/2016;

Data pubblicazione: 12/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a quattro

indicata in epigrafe che, accogliendo parzialmente l’appello
proposto dal contribuente, ha annullato l’avviso di
accertamento relativo ad Irpef emesso per l’anno 2008 a carico
di Leone Battagion. Secondo la C.T.R. l’Ufficio non aveva
adeguatamente motivato l’atto in relazione alle contestazioni
del contribuente e, in ogni caso, freo nè avrebbe potuto
procedere ex art. 38 D.P.R. 600/73, non sussistendo lo
scosta mento legittimante l’attività accertativa.
La parte resiste con controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Con il secondo motivo, che va esaminato con priorità per
ragioni di ordine logico, l’Agenzia censura la nullità della
sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132
c.p.c. e 36 d. Igs. n. 546/1992, lamentando la mancanza di un
apparato motivazionale effettivo idoneo a sorreggere la
decisione impugnata, in quanto non risultano chiare le ragioni
per le quali non sono state considerate le imbarcazioni e la
residenza secondaria e si richiami una decisione della C.T.R.
sezione di Brescia.
Il motivo è infondato.
Questa Corte si è già espressa in ordine alla “mancanza della
motivazione”, con riferimento al requisito della sentenza di cui
all’art. 132 c.p.c., n. 4: tale “mancanza” si configura quando la
motivazione manchi del tutto, nel senso che alla premessa
Ric. 2016 n. 18018 sez. MT – ud. 15-11-2017
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motivi, per la cassazione della sentenza della C.T.R. Lombardia

dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del
processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna
argomentazione, ovvero quando, seppure essa formalmente
esista come parte del documento, le sue argomentazioni siano
svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di

decisum (Cass. 18 Settembre 2009, n. 20112; Cass., Sez. Un.,
7 aprile 2014, n. 8053).
Sussiste la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c.
per motivazione solo apparente quando essa risulta fondata su
una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia,
disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti
specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la “ratio
decidendi” e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il
convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il
controllo di legittimità, ovvero caratterizzata da un “contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e da “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della
motivazione (Cass. Sez. Un. 8053/2014).
Dunque, affinché una sentenza risponda ai requisiti fissati
dagli artt. 132 c.p.c. e 36 d. Igs. n. 546/1992, è necessario che
il “decisum” sia supportato da una motivazione al cui interno vi
sia una compiuta esposizione degli argomenti logici che hanno
sostenuto il giudizio conclusivo, in modo da consentire la
verifica “ab externo” dell’esame critico svolto dal giudice di
appello sulla censura mossa dall’appellante alla sentenza
impugnata (Cass. 5 Aprile 2017, n. 10998; 11 Marzo 2016, n.
4791).
Ebbene, è sufficiente esaminare i passi della motivazione
oggetto della censura in esame per dimostrare l’infondatezza
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individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del

del motivo. Ed infatti, la C.T.R. non si è limitata ad
affermazione apodittiche o assolutamente generiche, ma ha
indicato la ratio decidendi della pronunzia di accoglimento del
gravame. Ne consegue che la motivazione esiste come parte
del documento e non è per nulla apparente, poiché i giudici di

della decisione.
Con il primo motivo l’Agenzia prospetta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 38 e 42 D.P.R. 600/73, 7 L. 212/2000.
La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che non era stata data
esplicita motivazione delle ragioni per cui le giustificazioni del
contribuente erano state disattese.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, pur avendo inizialmente affermato che nella
motivazione dell’accertamento “vanno esposte le ragioni per le
quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa sono stati
disattesi” (Cass., Sez. Unite, 18 dicembre 2009, Sentt. nn.
26635, 26636, 26637), in mancanza delle quali “l’atto
impositivo dovrà essere considerato nullo per difetto di
motivazione” (Cass., 22 Febbraio 2008, n. 4624), ha da ultimo
precisato che sussiste l’obbligo di valutazione in capo
all’Amministrazione delle osservazioni del contribuente, ma
senza che questo comporti un ulteriore obbligo di esplicitare
detta valutazione nell’atto impositivo (Cass., 31 Marzo 2017 n.
8378).
Ed invero, in tema di imposte sui redditi, “è valido l’avviso di
accertamento che non menzioni le osservazioni presentate dal
contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 7, della L. 212 del
2000, atteso che la nullità consegue solo alle irregolarità per
cui essa sia espressamente prevista dalla legge, oppure, in
difetto di previsione, allorché ricorra una lesione di specifici
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seconde cure hanno esplicitato le ragioni poste a fondamento

diritti o garanzie tali da impedire la produzione di effetti da
parte dell’atto cui ineriscono” (Cfr Cass.20781/2016;
15616/2016; 3583/2016).
Ha dunque errato il giudice di appello nel ritenere affetto da
nullità l’accertamento che non recava un’esplicita confutazione

Col terzo motivo l’Agenzia censura la violazione e falsa
applicazione dell’art. 38 commi 4, 5 e 6 D.P.R. 600/73 e
dell’art. 22 D.L. 78/2010. La CTR avrebbe applicato
all’accertamento relativo all’anno di imposta 2008 la disciplina
successiva alle modifiche apportate con L. 122/2010.
Il motivo è fondato ed assorbe l’esame del quarto.
Ed invero, l’accertamento dei redditi in questione concerne
l’anno di imposta 2008, trovando applicazione l’art. 38 nella
formulazione anteriore alle modifiche apportate dall’art. 22,
comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla I. 122/2010, che ne prevede
espressamente la

sua l’applicabilità “per gli accertamenti

relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è
ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente
decreto”, laddove gli accertamenti in questione sono anteriori,
e quindi applicabile dal periodo d’imposta 2009 (cfr Cass.
2474/17; 11283/16; 21041/2014; 22746/2015).
La C.T.R. ha pertanto fatto malgoverno dei principi in
parola, ritenendo fondato l’appello del contribuente,
concernente l’illegittima prassi dell’Ufficio di spalmare a ritroso
gli incrementi futuri, non osservando quanto disposto dall’art.
38 D.P.R. 600/73 nella versione anteriore alle modifiche
apportate con d.l. 78/2010, alla cui stregua la spesa per
incrementi patrimoniali “si presume sostenuta, salvo prova

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delle prospettazioni esposte dalla parte contribuente.

contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in
cui è stata effettuata e nei quattro precedenti”.
A fronte di tali considerazioni, la sentenza impugnata va
cassata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. Lombardia,
anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il primo ed il terzo motivo, rigetta il secondo ed
assorbe il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad
altra sezione della C.T.R. Lombardia, anche per la liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 15.11.2017 nella camera di consiglio della
sesta sezione civile in Roma.

Il PrTdente

P.Q.M.

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