Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29686 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.T., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE UN. 18, presso lo studio del Dott. GREZ GIAN MARCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato STANZIOLA NADIA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1092/2 006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 21/11/2006 R.G.N. 277/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine,

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21 novembre 2006 la Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale della Spezia del 21 marzo 2003 che ha rigettato la domanda di R.T. intesa ad ottenere la condanna del Ministero della Sanità al pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, sul presupposto di avere contratto epatite HCV a seguito di emotrasfusione. La Corte territoriale ha motivato tale decisione sulla base della comunicazione della ASL di competenza secondo cui le due sacche di sangue richieste all’epoca del ricovero della R. non furono utilizzate per tale paziente.

La R. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi.

Il Ministero della Sanità resiste con controricorso ed ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 24 e 38 Cost., con riferimento al mancato riconoscimento del diritto azionato in base ad un elemento istruttorio proveniente da soggetto che avrebbe interesse in causa, ed in violazione del diritto di difesa ed alla salute costituzionalmente garantiti.

Con secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 1, commi 1 e segg., con riferimento all’art. 2729 cod. civ., comma 1 e art. 116 cod. proc. civ. in considerazione dell’omessa considerazione di una presunzione semplice di responsabilità dell’amministrazione sanitaria in base al pericolo di esposizione a rischio di infezioni in caso di somministrazioni di sangue o emoderivati.

Con terzo motivo si lamenta omessa motivazione sulla mancata ammissione delle prove testimoniali ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Il ricorso è inammissibile. Non è indicato il quesito di diritto idoneo ex art. 366 bis cod. proc. civ., non essendo a tale fine sufficiente la mera indicazione delle questioni controverse senza la concreta specificazione delle questioni giuridiche sottoposte.

Comunque i motivi sarebbero comunque inammissibili perchè attengono al merito della questione sottoposta all’esame dei giudici e, in particolare, alla prova del nesso di causalità fra la patologia da cui è affetta la ricorrente ed il fatto addebitato all’amministrazione sanitaria. Su tale questione ha logicamente e compiutamente motivato la Corte territoriale con giudizio incensurabile in questa sede. In particolare l’elemento di fatto considerato dal giudice i merito, e consistente nel mancato utilizzo delle sacche di sangue, costituisce valido motivo per escludere detto nesso causale, ed il mancato svolgimento di ulteriori mezzi istruttori rientra pure nell’esclusiva valutazione del giudice di merito non censurabile in questa sede. Anche la presunzione semplice di responsabilità dell’amministrazione sanitaria, oggetto del secondo motivo di ricorso, sarebbe comunque superata dagli elementi probatori acquisiti e valutati dal medesimo giudice di merito e costituiti dal suddetto mancato utilizzo delle sacche di sangue.

Nulla si dispone sulle spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., vigente all’epoca dell’introduzione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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