Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29686 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 28/12/2020), n.29686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36088-2018 proposto da:

ASSOCIAZIONE CULTURALE FONTANA NUOVA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO LANDOLFI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SABRINA MAROTTA;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso gli Uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa

dall’avvocato UMBERTO GAROFOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3542/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Associazione Culturale Fontana Nuova ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione avviso di accertamento ICI anno 2011 emesso dal Comune di Roma per omesso versamento dell’imposta, in carenza della dichiarazione ICI, relativamente all’utilizzo di tre immobili (adibiti ad uso culturale), ha rigettato l’appello dell’associazione in quanto, dalla documentazione prodotta dalle parti, si evince che trattasi di immobili accatastati nella categoria B/1 (convitti) e, pertanto, ai fini della normativa in materia, tale categoria è assoggettata a tassazione. La CTR ha rilevato che l’eventuale esenzione dall’ICI sarebbe ammessa solo ed esclusivamente per le categorie catastali da E/1 ad E/9 e non, invece, per la categoria B/1 (collegi e convitti).

Roma Capitale si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992 e ss.mm., art. 7, comma 1, lett. i) e art. 9, lett. i) del regolamento approvato con deliberazione n. 47 dell’assemblea capitolina nella seduta del 6/7 luglio 2011, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto che l’esenzione ICI spetta “solo ed esclusivamente” agli immobili appartenenti accatastati dalla cat. E/1 ad E/9.

Il motivo è fondato.

Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, prevede le esenzioni dall’ICI al ricorrere dei presupposti ivi indicati, che consistono nella classificazione dell’immobile nella categoria da E/1 a E/9, e nella verifica dei requisiti soggettivi del titolare dell’immobile. Ai sensi dello stesso art. 7, comma 1, lett. i) è altresì disposta l’esenzione dal pagamento dell’imposta per gli immobili utilizzati dagli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale (ex art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR), e sono destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonchè religiose e di culto (L. 20 maggio 1985, n. 222, ex art. 16, comma 1, lett. a)).

Ai fini del riconoscimento dell’esenzione indicata nell’art. 7 cit., lett. i) è necessario pertanto che sussistano contemporaneamente entrambi i requisiti: quello soggettivo dell’utilizzo dell’immobile da parte di un ente pubblico o privato, diverso dalle società, residente in Italia, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale; quello oggettivo della destinazione esclusiva dell’immobile allo svolgimento di una delle attività tassativamente indicata nella norma. In mancanza di uno di detti requisiti, non è possibile beneficiare dell’esenzione in oggetto. Infatti, a prescindere dalla categoria catastale, la lett. i) della norma citata prevede l’esenzione dal tributo, previa verifica in concreto dei requisiti oggettivi e soggettivi.

La giurisprudenza sul punto ha statuito che in tema di ICI, il requisito oggettivo necessario ai fini dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), – costituito dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività senza le modalità di un’attività commerciale, costituente esenzione compatibile con il divieto di aiuti di Stato, sancito dalla normativa unionale, qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati, e l’attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico – va accertato in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente (Cass. n. 4502/2012; n. 14226/2015; n. 19072 del 16/07/2019; n. 6795 del 11/03/2020).

La CTR ha pertanto errato nel ritenere l’esenzione dell’ICI limitata alle categorie catastali da E/1 a E/9, conseguentemente omettendo di verificare la sussistenza dei requisiti per l’esenzione in relazione alla categoria B/1 (convitti e collegi), in base ai suindicati principi.

Va dichiarato assorbito il secondo motivo, col quale si deduce omessa pronuncia sulle domande avanzate con l’atto di appello e conseguente violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, in violazione dell’art. 112 c.p.c.. Su tali domande la CTR non si è pronunciata ritenendole assorbite.

La sentenza va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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