Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29686 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 16/11/2018), n.29686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14960/2018 proposto da:

C.M., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1602/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

La Corte:

rilevato che C.M. ha, con atto notificato in data 8 marzo 2018, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila che ha rigettato il suo gravame avverso la sentenza di primo grado di rigetto della sua opposizione al diniego di riconoscimento della protezione internazionale disposto dalla competente Commissione Territoriale;

che, in difetto di tempestivo deposito del ricorso notificato, la causa è stata iscritta a ruolo dal Ministero dell’Interno con controricorso notificato nel termine di cui all’art. 370 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che il mancato deposito del ricorso (e dei documenti da depositarsi in unione con esso) nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., comma 1, è attestato da certificato rilasciato dalla Cancelleria in data 28 maggio 2018, e produce la improcedibilità del ricorso stesso secondo quanto prevede la norma stessa;

ritenuto pertanto che si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con condanna del ricorrente, in ragione della sua soccombenza, al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna il ricorrente al rimborso in favore del Ministero dell’Interno delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2050,00 per compenso oltre s.p.a.d.. Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA