Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29686 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, (ud. 03/05/2019, dep. 14/11/2019), n.29686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15103-2018 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 97591110586, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.D., B.C., G.G.,

V.S., A.A., S.R.,

M.A.P.A., M.A., S.M.,

A.E.M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AL QUARTO MIGLIO

50, presso lo studio dell’avvocato ROSA CARLO, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

contro

L.L.M., C.A.P., F.C.,

G.S., P.M., P.M., Z.A.E.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

01/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa MILENA

FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Roma, con decreto n. 10258/2017, rigettava l’opposizione proposta dal Ministero della giustizia avverso il decreto che gli ingiungeva il pagamento di Euro 3.200,00, ex L. n. 89 del 2001, in favore di A.A., A.E.M.A., B.C., B.D., C.A.P., F.C., G.S., G.G., L.L.M., M.A.P.A., M.A., P.M., P.M., S.M., S.R., V.S. e Z.A.E.. In particolare, la Corte rigettava l’eccezione di tardività dei ricorsi, presentati ex L. n. 89 del 2001, dagli opposti, svolta dal Ministero opponente, ritenendo applicabile, anche al termine semestrale di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, il periodo di sospensione feriale dei termini. Pertanto, a fronte di un provvedimento definitivo presupposto risalente al 2/05/2016, i ricorsi depositati in data 1/12/16 dovevano ritenersi tempestivi.

Avverso il decreto della Corte di appello di Roma, il Ministero della giustizia propone ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi.

Resistono con controricorso A.A., A.E.M.A., B.C., B.D., G.G., M.A.P.A., M.A., S.M., S.R. e V.S., illustrato anche da memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Sono rimasti intimati L.L.M., C.A.P., F.C., G.S., P.M., P.M. e Z.A.E..

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

– i quattro motivi di ricorso, tutti riferiti alla violazione e alla falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurano, sotto differenti profili, la statuizione della sentenza gravata concernente la soggezione del termine di decadenza previsto da detta disposizione alla sospensione feriale dei termini.

Con il primo motivo si sostiene che erroneamente sarebbe stata reputata applicabile al termine de quo la sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969, occorrendo al riguardo tenere conto degli effetti della novella del 2012, la quale ha previsto che, una volta rigettata la domanda di equo indennizzo, ancorchè per motivi di rito, la stessa non sia più proponibile, sebbene non risulti ancora maturato il termine semestrale; il che dovrebbe portare ad assimilare il termine de quo a quelli a carattere sostanziale.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione della medesima norma e si assume che oggi sarebbe venuto meno il carattere necessitato del procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001, posto che il diritto all’indennizzo può essere riconosciuto mediante il procedimento di mediazione, di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010.

Il terzo motivo denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile al termine de quo la sospensione feriale dei termini, senza tenere conto della riduzione a sei mesi del termine per impugnare, recata dalla modifica dell’art. 327 c.p.c.; al riguardo si deduce che, paradossalmente, potrebbe verificarsi che al termine endoprocessuale lungo di cui alla norma ora richiamata non risulti applicabile la sospensione feriale dei termini, che invece sarebbe invocabile per il termine decadenziale per la proposizione della domanda di equo indennizzo.

Il quarto motivo, infine, lamenta, sempre in relazione alla medesima norma, l’erronea applicazione della sospensione feriale dei termini, sostenendo la necessità di una sua interpretazione adeguatrice, in ragione della peculiare struttura che il legislatore ha dato al procedimento, conformandolo alle regole della procedura monitoria, connotata da una speditezza che risulterebbe incompatibile con la proroga dei termini in periodo feriale.

I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno rigettati, alla luce di quanto questa Corte ha precisato nelle sentenze 4675/18 e 14493/18, dai cui insegnamenti il Collegio non vede ragione di discostarsi.

Al riguardo va ricordato, innanzi tutto, il condiviso principio per cui “poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” (Cass. n. 5423 del 2016; Cass. n. 10595 del 2016; Cass. n. 26423 del 2016).

Le argomentazioni sviluppate dal Ministero ricorrente per contrastare tale principio in parte si basano su considerazioni di politica legislativa che esulano chiaramente dalle conclusioni imposte dal tenore letterale della norma, come laddove si pretende di trarre argomenti dal dimezzamento dei termini per impugnare recato dalla L. n. 69 del 2009 (cfr. pag. 22 del ricorso); in parte rimandano a situazioni del tutto eventuali, come laddove si fa riferimento alla possibilità che al termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., possa in concreto non risultare applicabile la sospensione feriale (cfr. pag. 21 del ricorso).

Ancora va osservato che il carattere di speditezza che, a seguito della riforma, connota il procedimento in esame (con la sua strutturazione sulla falsariga del procedimento monitorio) mira ad assicurarne la sollecita definizione dopo la relativa introduzione, ma non può costituire argomento in sè idoneo ad escludere l’applicazione della sospensione feriale in relazione al diverso termine posto a monte dell’introduzione del procedimento medesimo. D’altronde, anche in relazione a procedimenti comunque connotati per l’intento del legislatore di favorire una sollecita istruzione e definizione, come ad esempio il procedimento sommario di cui all’art. 702 bis c.p.c., non si è mai dubitato della necessità di dover fare applicazione della sospensione feriale, laddove la controversia esuli da quelle per le quali il legislatore abbia espressamente previsto l’inoperatività della detta sospensione.

Quanto, poi, al rilievo concernente l’accentuazione del carattere decadenziale del termine semestrale per l’esercizio dell’azione indennitaria – che il ricorrente individua nella previsione che preclude la possibilità di riproporre, nonostante il mancato decorso di detto termine, l’azione che sia stata rigettata, anche per motivi di rito (L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6) – esso non depone a favore della natura sostanziale del termine, trattandosi di conseguenza che appare rimessa essenzialmente alla discrezionale scelta del legislatore, senza direttamente incidere sul tema sostenuto nel motivo di ricorso, e che trova un richiamo anche nella disciplina di cui agli artt. 358 e 387 c.p.c., non essendosi mai dubitato che i termini previsti per le impugnazioni conservino natura processuale, sebbene la declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione precluda la relativa ripresentazione, pur nella perdurante pendenza dei termini previsti dalla legge.

Quanto, infine, alla possibilità di far ricorso alla procedura di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, la connotazione di tale procedura come chiaramente strumentale all’esercizio dell’azione giudiziale costituisce un argomento decisivo per escludere che sia venuto meno il carattere necessitato della procedura giurisdizionale, essendo peraltro tale carattere solo uno degli argomenti che depongono per la natura processuale del termine di cui all’art. 4 cit..

Ciò posto, si osserva che i motivi di ricorso non superano neanche lo scrutinio di ammissibilità di cui all’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1, da svolgersi (relativamente ad ogni singolo motivo) con riferimento al momento della decisione (Cass. Sez. Un. 7155 del 2017), atteso che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nella citata disposizione processuale, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l’orientamento contestato si fonda (cfr. Cass. n. 3142 del 2011 e Cass. n. 19190 del 2017). Lo stesso, infatti, è da ritenere manifestamente infondato, limitandosi a menzionare altri precedenti e principi di diritto (circa la soggezione del termine di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, alla sospensione feriale), ma omette del tutto qualsivoglia confronto critico proprio con la giurisprudenza di questa Corte relativa al caso specifico, e ciò rende inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, per come (re)interpretato dal recente arresto di Cass. S. U. n. 7155 del 2017 cit..

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell’avvocato Rosa Carlo, che ne ha fatto richiesta, dichiarandosi antistataria.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il Ministero ricorrente alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti che vengono liquidate in complessivi 2.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avvocato Rosa Carlo, antistataria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 3 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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