Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29685 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 28/12/2020), n.29685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35639-2018 proposto da:

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso gli Uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO ROSSI;

– ricorrente –

contro

B.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2817/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Roma Capitale ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione avviso di accertamento ICI, per gli anni dal 2008 al 2011, dopo aver ordinato, il 23 ottobre 2017, la rinnovazione della notifica dell’appello nei confronti della contribuente, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, giacchè intempestivo. In particolare, la CTR ha rilevato che “la sentenza impugnata è stata depositata il 18/03/2016, mentre l’atto di appello è stato consegnato all’Ufficio notifiche solo in data 06/12/2017, ben oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c.”.

B.T. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso affidato a tre motivi; con tutti i motivi si censura la sentenza impugnata, sotto vari profili, rispettivamente, violazione di legge, motivazione apparente ed omesso esame, per avere la CTR ritenuto inammissibile l’appello del Comune di Roma Capitale, avendo riguardo non già alla data della notifica di cui si è disposta la rinnovazione, bensì alla data della notifica rinnovata.

Il ricorso è fondato.

Va premesso che la rinnovazione della notificazione può e deve essere ordinata dal giudice, in primo grado, quando “rileva un vizio che importi nullità” (art. 291 c.p.c., comma 1), in appello “quando occorre” (art. 350 c.p.c., comma 2).

Dagli atti di causa emerge che la prima notifica, di cui la CTR ha ordinato la rinnovazione, è stata effettuata per l’appellante in data 14 ottobre 2016; la CTR ha disposto il 23 ottobre 2017 la rinnovazione della notifica e l’Ufficio ha provveduto a rinotificare il 6 dicembre 2017.

La CTR ha dunque errato a ritenere tardivo, e quindi inammissibile, l’appello, poichè ai fini del rispetto del termine perentorio, la notificazione conseguente alla rinnovazione ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento (cfr. Cass. n. 20830 del 11/09/2013). Dunque, è alla prima notifica che deve aversi riguardo ai fini della tempestività dell’appello, ex art. 291 c.p.c., applicabile in grado di appello ex art. 359 c.p.c., secondo cui la rinnovazione impedisce ogni decadenza.

La previsione dell’ordine di rinnovazione è infatti funzionale alla tutela dell’integrità del contraddittorio e mira ad evitare che la nullità della notifica possa irreversibilmente rivolgersi contro il notificante: per questo è stabilito che la rinnovazione della notificazione – ricollegandosi per disposizione di legge alla notificazione iniziale nulla – impedisce ogni decadenza. La rinnovazione in altri termini produce, in forza della indicata disposizione, un effetto conservativo della notificazione nulla, per cui – sul piano strettamente processuale- per effetto della rinnovazione la notifica si ha per effettuata ora per allora.

In accoglimento del ricorso la sentenza va, conseguentemente, cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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