Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29685 del 22/10/2021

Cassazione civile sez. III, 22/10/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 22/10/2021), n.29685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31601-2019 proposto da:

K.A., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

NICOLETTA PELINGA;

– ricorrenti –

nonché contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 07/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. K.A., proveniente da (OMISSIS) in (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento dell’istanza dedusse di essere fuggito dal proprio paese per diverse motivazioni quali la mancanza di medicinali, la mancanza di lavoro, l’insicurezza del Paese e l’impossibilità di accedere al sistema educativo in quanto privo di mezzi economici. Espose altresì di aver perso i propri familiari nel 2014 a causa del virus dell’ebola e di aver pertanto deciso di lasciare il paese giungendo in Italia nel maggio 2017.

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento K.A. propose ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 dinanzi il Tribunale di Ancona, che, con decreto n. 10579/2019 del 7 settembre 2019, rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) irrilevanti le ragioni di abbandono descritte dal ricorrente in quanto attinenti a vicende di vita privata ed a timori personali circa l’esigenza di sostenere la famiglia d’origine;

b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in mancanza di atti persecutori diretti e personali che presentassero i requisiti della soggettività, causalità, personalizzazione ambientale e del rischio. Il richiedente, infatti, non aveva allegato alcuna appartenenza ad una minoranza etnica o religiosa, affiliazione politica, partecipazione ad attività di associazioni per i diritti civili e neppure alcun timore di persecuzione in caso di rientro;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in mancanza di un fondato pericolo per richiedente, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o trattamenti inumani e degradanti anche alla luce della presenza nello stato d’origine di istituzioni in grado di tutelarlo in caso di effettivo e concreto pericolo.

Quanto alla situazione socio-politica in (OMISSIS) dalle fonti risultava una condizione di sicurezza relativamente soddisfacente con tensioni solo sporadiche;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria in mancanza di situazioni di particolare vulnerabilità non potendo il richiedente asilo porre a fondamento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari l’esigenza di mantenersi economicamente sul territorio nazionale. Il richiedente asilo, inoltre non aveva allegato elementi tali da poter ravvisare una disparità tra la vita condotta nel territorio nazionale e quella nel paese di origine.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da K.A. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14.

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere inattendibili o comunque insufficienti i fatti posti a fondamento della richiesta di protezione internazionale atteso che l’onere probatorio gravante in capo al richiedente asilo subirebbe in materia una forte attenuazione a causa delle difficoltà di reperire documenti o elementi di qualsiasi altro genere a sostegno delle proprie dichiarazioni.

Il motivo è inammissibile per la sua genericità.

Il ricorrente infatti si limita a riportare massime di sentenze di questa Corte ma non si confronta con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione della normativa concernente il riconoscimento della protezione sussidiaria”. Il Tribunale avrebbe condotto un accertamento ed uno studio sulle condizioni socio-politiche in (OMISSIS) approssimativo e generico, che, se svolto più dettagliatamente, avrebbe consentito di riconoscere l’attuale e conclamata incapacità dello Stato di garantire ai propri cittadini il rispetto dei diritti fondamentali.

Il motivo è inammissibile.

Contrariamente a quanto sostenuto, il Tribunale ha adempiuto correttamente al suo dovere di cooperazione istruttoria ed infatti a prescindere dal giudizio sulla (non) credibilità della vicenda narrata, ha analizzato, seppure brevemente, la condizione sociopolitica presente in (OMISSIS) facendo riferimento a fonti ufficiali ed aggiornate (COI – 2017) ed escludendo che potesse sussistere una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale. In particolare, a pag. 10, la sentenza, richiamando fonti accreditate, riferisce che “il Paese presenta condizioni di sicurezza relativamente soddisfacenti. Permangono tuttavia sporadiche tensioni sociali (…”Si tratta di episodi sinora contenuti, limitati ad aree geografiche definite e non rappresentative di un sentimento diffuso di opposizione alle politiche governative”. Si tratta di una valutazione conforme ai principi di questa Corte e pertanto insindacabile in questa sede.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3 nonché del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che i motivi umanitari, in forza dei quali viene rilasciato il permesso di soggiorno costituiscono un “catalogo aperto” e pertanto consentono il riconoscimento di tale misura di protezione anche al di fuori di una situazione soggettiva di vulnerabilità intesa come concreto pericolo.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente pone a fondamento della propria fuga dal paese una pluralità di circostanze che, tuttavia, non sono state ritenute di per sé sufficienti per ritenere esistente una condizione di effettiva vulnerabilità in capo al richiedente asilo.

Quanto al virus Ebola, infatti, il Tribunale ha osservato che negli ultimi anni vi sono stati numerosi interventi volti a contenere la diffusione del virus e ad offrire cure efficaci per coloro che lo contraevano sicché l’emergenza sanitaria appare ormai superata.

Il ricorrente, peraltro, non ha allegato alcun elemento a sostegno dello stabile inserimento nel territorio italiano sicché non vi è alcuna prova dell’asserito percorso di integrazione sociale svolto in Italia.

5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

 

 

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