Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29685 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 14/11/2019), n.29685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6691-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1554/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 14/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso in opposizione all’ATP, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, proposto dall’Inps, il quale aveva eccepito il difetto della domanda amministrativa presentata da B.A. al fine di ottenere l’accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1, per la concessione dell’indennità di accompagnamento, per la mancata indicazione, nella certificazione del medico curante allegata, della specifica indicazione dei requisiti per accedere al beneficio (soggetto impossibilitato a deambulare e/o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua); nel merito ha recepito gli esiti della CTU con cui era stato accertato il possesso dello status di soggetto handicappato in situazione di gravità in capo all’istante, e ha riconosciuto la sussistenza del diritto all’indennità di accompagnamento, ritenendo che il ricorso per accertamento tecnico preventivo fosse accompagnato dall’allegazione di elementi inequivoci, e tali da far ritenere certo l’oggetto della richiesta;

ricorre per cassazione l’Inps sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; B.A. rimane intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere l’indennità di accompagnamento, e nell’aver condannato l’Inps ad erogare il beneficio avendo ritenuto irrilevante l’omessa indicazione, nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa, dell’impossibilità dell’istante di deambulare o compiere gli atti della vita quotidiana.

il motivo è infondato;

il Tribunale ha correttamente rigettato l’eccezione d’improcedibilità del ricorso sollevata dall’Inps per l’asserita mancanza di una specifica domanda amministrativa volta ad ottenere l’indennità di accompagnamento;

la decisione gravata è coerente con il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte (Cass. n. 14412 del 2019), con cui si afferma che “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause d’improcedibilità ovvero d’improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.”;

in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in ragione dell’assenza di attività difensiva da parte dell’intimato;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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