Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29684 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASCHERONI EMILIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI

PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato SICILIANO ROSARIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BILOTTA MARIA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1791/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/12/2006 R.G.N. 613/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega MASCHERONI EMILIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17-3-2004 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra la s.p.a. Poste Italiane e V.P., per il periodo dal (OMISSIS) ex art. 25 CCNL del 11-1- 2001 “per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione …”, e condannava la società a riammettere in servizio la lavoratrice e a pagarle le retribuzioni maturate a decorrere dal 29-12-2003.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza e la V. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 21-12- 2006, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con sei motivi.

La V. ha resistito con controricorso.

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 100 c.p.c., deduce che, come già allegato nel ricorso d’appello, la V. era stata licenziata con nota del (OMISSIS) e tale licenziamento non era stato impugnato nel termine di legge, per cui per cui nella specie era sopravvenuta “cessazione della materia del contendere con riguardo alla principale domanda di riammissione sul posto di lavoro formulata in seno al ricorso introduttivo del giudizio”.

Con i motivi secondo e terzo la società censura, sotto i diversi profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la impugnata sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito, in considerazione della prolungata inerzia assunta dopo la scadenza del contratto a termine lino alla notifica del ricorso introduttivo.

Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 25 del CCNL del 11-1-2001 e della L. n. 230 del 1962, art. 3, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la nullità del termine non avendo la società fornito la prova della sussistenza, in concreto e con riferimento alla assunzione de qua, delle condizioni che legittimavano l’apposizione del termine.

In particolare la società deduce che, in forza della delega in bianco contenuta dall’art. 23 citato, ai fini della legittimità della assunzione a termine è sufficiente la prova da parte de datore di lavoro della sussistenza delle esigenze di carattere generale dedotte nella causale del singolo contratto individuale, senza che sia necessario fornire la dimostrazione del nesso causale tra le dette esigenze generali e la singola assunzione.

Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe incorsa “nella violazione dei principi e delle norme di legge sulla messa in mora e sulla corrispettività delle prestazioni”, in particolare considerando quale preteso atto di messa in mora della società, la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che a suo dire non conteneva alcuna offerta della prestazione di lavoro ed altresì trascurando che l’aliunde perceptum “non poteva che essere genericamente dedotto” da essa società”, “essendo piuttosto onere di controparte provare di non aver intrattenuto altri e successivi rapporti di lavoro e/o di non aver percepito ulteriori somme a titolo retributivo”.

Con il sesto motivo la ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione in ordine alla messa in mora configurata dalla Corte di merito nella notifica del ricorso introduttivo.

In ordine logico va esaminato in primo luogo il quarto motivo, riguardante la legittimità del termine apposto al contratto de quo.

Premesso che il contratto in causa è stato stipulato, ai sensi dell’art. 25 del c.c.n.l. del 2001, in data anteriore al D.Lgs. n. 368 del 2001 (pubblicato sulla G.U. del 9-10-2001 ed entrato in vigore il 24-10-2001), nella fattispecie trova innanzitutto applicazione l’art. 11, comma 3 del citato decreto, in virtù del quale “i contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a, dispiegare i loro effetti fino alla scadenza”.

Nel regime, quindi, anteriore al citato D.Lgs., in base all’indirizzo ormai consolidato affermato da questa Corte con riferimento ai contratti a termine conclusi ai sensi dell’art. 25 del c.c.n.l. del 2001, la censura della ricorrente risulta fondata.

In particolare questa Corte Suprema (v. tra le altre Cass. 26 settembre 2007 n. 20162, Cass. 1-10-2007 n. 20608) decidendo in casi analoghi, ha cassato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato illegittimo il termine apposto ad un contratto stipulato in base alla previsione della norma contrattuale sopra citata, osservando, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001.

In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso a contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della disposizione in esame, ha affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Tale orientamento va confermato in questa sede, essendo, del resto, la tesi accolta dalla Corte di Appello fondata sull’erroneo presupposto che il legislatore non avrebbe conferito una “delega in bianco” ai soggetti collettivi ed avrebbe imposto al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962.

Del pari, nel quadro delineato, neppure era necessario che il contratto individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14-3- 2008 n. 6988), nè occorreva la prova di un collegamento concreto tra 1″assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate, con riferimento alla specificità di uffici e di mansioni (v. fra le altre Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 30-3- 2010 n. 7656).

Pertanto, ritenuto che le ragioni per le quali la apposizione del termine al contratto in esame è stata ritenuta illegittima, sono basate su una violazione di legge che ha altresì comportato una interpretazione errata della norma collettiva de qua, va accolto il quarto motivo, risultando così assorbiti gli altri motivi, tutti conseguenti rispetto alla affermazione della illegittimità del termine.

Non essendo, poi, necessari ulteriori accertamenti di fatto (e non risultando che siano state sollevate questioni ulteriori su diversi profili di nullità del termine o su contratti a termine successivi) la sentenza impugnata va cassata e la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda.

Infine, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali che in passato hanno caratterizzato la materia, ricorrono giusti motivi, ex art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo, assorbiti gli altri, cassa la impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della V.; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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