Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29684 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 28/12/2020), n.29684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35105-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO

FAA’ DI BRUNO 15, presso lo studio dell’avvocato LUIGI COMBARIATI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3113/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 05/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

S.A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione cartella di pagamento IRPEF, anno 2011, emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis ha accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado, non ritenendo necessario che l’avviso di ricevimento dell’avviso bonario contenga le generalità della persona alla quale sia stato consegnato e neanche la relazione esistente tra quest’ultima ed il destinatario.

Inoltre – sempre secondo la CTR – per i controlli automatizzati non è previsto alcun atto prodromico all’emissione della cartella purchè non vi siano, come nel caso di specie, incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione stessa.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a due motivi.

Va preliminarmente esaminato, per ragioni logiche, il secondo motivo del ricorso, col quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 e della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 412, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la mancata comunicazione dell’avviso bonario, essendo stata la raccomandata consegnata a soggetto del tutto estraneo alla contribuente, ha determinato la nullità della cartella di pagamento.

Il motivo è infondato.

E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3 ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in 4 caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (v. da ultimo Cass., sez. 5, n. 376 del 2019; Sez. 6 – 5, Ord. n. 3154 del 17/02/2015, Rv. 634631; Sez. 6 – 5, Ord. n. 42 del 03/01/2014, Rv. 629010; Sez. 5, n. 17396 del 23/07/2010, Rv. 615009).

E’ stato altresì statuito “La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. “avviso bonario” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 3, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo” (ex multis, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33344 del 17/12/2019).

La CTR si è adeguata ai superiori principi, avendo accertato che non sussisteva, nella fattispecie, l’obbligo di emissione di atto prodromico alla cartella impugnata, non essendovi “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”:

Va pertanto respinto con assorbimento del primo motivo, col quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1335 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la CTR omesso di esaminare che l’atto (avviso bonario) è stato consegnato a persona non avente nessun rapporto con il soggetto destinatario.

Nulla sulle spese, posto che l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata nel presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

 

 

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