Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29684 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29684 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 16673-2016 proposto da:
COLOMBI FAUSTO e COLOMBI STEFANO, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE n. 2,
presso lo studio dell’avvocato STEFANO MERLINI, rappresentati e
difesi dall’avvocato GIORGIO PAOLUCCI;

– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 02322840584 06363391001), in
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende ope-legis;

– controricorrente nonché contro

Data pubblicazione: 12/12/2017

AGENZIA DELLE ENTRATF, DIREZIONE PROVINCIALE DI
MILANO;
– intimata –

avverso la sentenza n. 101/1/2016 della COMMISSIONE

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
Colombi Fausto e Colombi Stefano propongono ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, impugnando la sentenza resa
dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe con la quale, in
accoglimento del ricorso introduttivo e decidendo in sede di
rinvio disposto da questa Corte di cassazione con ordinanza
n.22367/2014, sono stati annullati gli avvisi emessi a carico
dei contribuenti per la ripresa a tassazione di vari tributi in
qualità di soci della S.r.l. Neptim, cancellata dal registro delle
imprese il 27.12.2007, con compensazione delle spese
dell’intero giudizio e rigetto della richiesta di rimborso del
contributo unificato. Secondo il giudice di appello ricorrevano i
presupposti per la compensazione delle spese, tenuto conto del
comportamento tenuto dai ricorrenti, i quali si erano liberati
delle quote sociali solo pochi giorni prima dell’approvazione del
piano di riparto relativo al bilancio finale di liquidazione della
società e dei peculiari caratteri della vicenda sottostante agli
accertamenti.
L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. I ricorrenti
hanno depositato memoria.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Ric. 2016 n. 16673 sez. MT – ud. 15-11-2017
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TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 14/01/2016;

Con il primo motivo si prospetta la violazione dell’art.92 c.p.c.
come modificato da d.l.n.132/2014 e dell’art.15 d.lgs.
n.546/1992, lamentandosi altresì l’erroneità della sentenza
impugnata nella parte in cui aveva posto a carico dei ricorrenti
vittoriosi i contributi unificati dei gradi di giudizio.

Giova premettere che, per effetto dell’art. 13 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132 ,coordinato con la legge di
conversione 10 novembre 2014, n. 162, recante: “Misure
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, il
secondo comma dell’articolo 92 c.p.c. è stato sostituito nel
senso che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di
assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può
compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Il
secondo comma dell’art.13 ha poi chiarito che “La disposizione
di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a
decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto”, coincidente
con il 10.11.2014.
Orbene, la censura che i ricorrenti propongono si fonda, quanto
alla prima parte concernente il regime delle spese processuali,
sul presupposto che l’art.92 c.p.c. debba trovare applicazione
nel testo come modificato dal ricordato art.13 d.l.n.132/2014.
Si tratta di un presupposto errato, posto che il procedimento
per cui è causa era stato iniziato in epoca ben anteriore
all’entrata in vigore della legge di conversione del citato d.I.,
come si evince agevolmente dallo stesso ricorso per cassazione
dei contribuenti, ove si dà atto della sentenza resa dalla CTP di
Milano in data 25.3.2011.
Ric. 2016 n. 16673 sez. MT – ud. 15-11-2017
-3-

Il motivo è fondato nei limiti di seguito esposti.

La prima parte del primo motivo di ricorso, ove si prospetta la
violazione dell’art.92 c.p.c. ascrivibile alla CTR laddove avrebbe
compensato le spese dell’intero giudizio fuori dai tassativi casi
introdotti dalla anzidetta disposizione nel testo novellato dal
d.l.n.132/2014, è dunque infondata.

motivo, con la quale si prospetta l’erroneità della statuizione
del giudice di appello che, dopo aver disposto la
compensazione delle spese, ha ritenuto dovuti dai ricorrenti i
contributi unificati ‘in adempimento di un obbligo di legge’.
Ed infatti, la CTR ha omesso di considerare la disposizione di
cui all’art.15 comma 2 ter, introdotta dal d.lgs.24 settembre
2015, n. 156, recante Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli
articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge
11 marzo 2014, n. 23, entrata in vigore 1’1.1.2016 e, dunque,
in epoca anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata.
Alla stregua di suddetta disposizione ‘Le spese di giudizio
comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti
del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il
contributo previdenziale e l’imposta sul valore aggiunto, se
dovuti’.
Sulla base di siffatta previsione il giudice di appello, nel
liquidare le spese dell’intero giudizio, avrebbe dovuto
considerare che proprio la disposta compensazione impediva
che fosse posto integralmente a carico dei ricorrenti il
contributo unificato dai medesimi corrisposto, lo stesso
dovendo seguire il regime determinato dal giudice per le spese
del giudizio, al cui interno si colloca, in forza della disposizione
sopra ricordata, il contributo unificato.

Ric. 2016 n. 16673 sez. MT – ud. 15-11-2017
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Risulta per contro fondata la censura, pure contenuta nel primo

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 13 c.6
bis 1 D.P.R. n.115/2002 anche in relazione agli artt. 24 Cost. e
6 CEDU. Secondi i ricorrenti il giudice di appello avrebbe
dovuto fare applicazione analogica del ricordato art. 13, nella
parte in cui ammette, nell’ambito del procedimento

anche per le ipotesi di compensazione delle spese giudiziali.
Il motivo è infondato.
Ed invero, questa Corte ha già chiarito che dal D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13, emerge che il contributo
unificato atti giudiziari costituisce una obbligazione ex lege
sottratta alla potestà del giudice di liquidarne autonomamente
l’ammontare, poi aggiungendosi che il contributo unificato atti
giudiziali costituisce un’obbligazione

ex lege gravante sulla

parte soccombente, sicché, anche in caso di mancata menzione
da parte del giudice in sede di quantificazione della condanna
alle spese, la relativa statuizione include, implicitamente,
l’imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto
versato, senza che si renda necessaria alcun correzione, per
errore materiale, del provvedimento giudiziale e restando il
pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la
corrispondente ricevuta -Cass. n. 2691/2016; Cass. n.
23830/2015; Cass. n. 18828/2015-.
In definitiva, questa Corte è ferma nell’agganciare il
riconoscimento del contributo unificato alla statuizione di
condanna alle spese del soccombente.
In questa direzione, del resto, milita proprio il terzo comma
dell’art. 158 t.u. ult. cit., laddove prevede che ‘Le spese
prenotate a debito e anticipate dall’erario sono recuperate
dall’amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in
caso di condanna dell’altra parte alla rifusione delle spese in
Ric. 2016 n. 16673 sez. MT – ud. 15-11-2017
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amministrativo, il riconoscimento integrale del contributo

proprio favore’, ancora una volta lasciando intendere che il
recupero del contributo unificato da parte dell’erario è
comunque agganciato ad una statuizione di condanna del
soccombente.
Ora, i ricorrenti prospettano l’applicazione analogica al caso di

spese da parte del soccombente, ma una semplice
compensazione- del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 6
bis 1, introdotto dall’art. 2, co. 35 bis, lett. e), del d.l. 13
agosto 2011 n. 138, come integrato dalla legge di conversione
14 settembre 2011 n. 148, a cui tenore “L’onere relativo al
pagamento dei suddetti è dovuto in ogni caso dalla parte
soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle
spese e anche se essa non si è costituita in giudizio”.
Disposizione, quest’ultima, applicabile al processo
amministrativo.
Orbene, come chiarito dal Consiglio di Stato, il contributo nella
misura indicata dal citato art. 13 è, nel processo
amministrativo, oggetto di una obbligazione ex lege sottratta
alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la
compensazione, sia quanto alla determinazione del suo
ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito
da parte del giudice. In tale prospettiva il legislatore con
l’espressione “in ogni caso”, da un lato, si riferisce alla
circostanza che l’obbligo del rimborso a carico del soccombente
deriva direttamente ed automaticamente dalla legge per cui,
sul punto, non è necessario l’inserimento di una specifica
statuizione della sentenza, mentre, dall’altro, stabilisce, altresì,
che tale obbligo sussiste in capo alla parte soccombente anche
quando questa non abbia resistito alla chiamata in giudizio
(cioè non si sia costituita) oppure quando sia stata esonerata
Ric. 2016 n. 16673 sez. MT – ud. 15-11-2017
-6-

specie -nel quale non vi è stata condanna al pagamento delle

dal corrispondere le spese di lite alla controparte vittoriosa,
avendo il giudice disposto la compensazione delle spese del
giudizio tra le parti -cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 1160/2014,
Cons. Stato, sez. III, n. 4167/2016-.
Orbene, la richiesta di applicazione della disposizione anzidetta

nel quale il giudice di appello ha, in sede di rinvio, compensato
le spese fra le parti pur accogliendo il ricorso introduttivo dei
contribuenti, non può trovare accoglimento.
Ed invero, non è ravvisabile

un’eadem ratio tra la disciplina

prevista specificamente per i giudizi innanzi al giudice
amministrativo, nei quali gli importi del contributo unificato
hanno una loro precisa determinazione e risultano
specificamente disciplinati dall’art.13 c.6 bis 1 cit. -nettamente
distinguendo il contributo unificato nel processo civile, come
risulta dall’art. 9 T.U. spese giustizia cit.- e quella in tema di
compensazione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria -alla
quale rinvia la disposizione di ordine generale di cui all’art. 1 c.
2 d. Igs. n. 546/1992- e tributaria.
Giova infatti rammentare che l’art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115
del 2002, innovando la disciplina anteriore – dPR 26 ottobre
1972, n. 642- fondata sul pagamento della marca da bollo da
corrispondere all’atto dell’iscrizione a ruolo, ha previsto un
regime di tassazione degli atti giudiziari, costituito da un
«contributo unificato», nel quale sono stati introdotti i criteri,
alternativi o concorrenti, della materia e della proporzione al
valore della controversia.
Tale disciplina venne estesa al processo tributario dall’art. 37,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio
2011, n. 111 che ha modificato l’art. 9 c.1 del d.P.R. n. 115 del
Ric. 2016 n. 16673 sez. MT – ud. 15-11-2017
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in via analogica al processo tributario ed al caso qui in esame,

2002- a tenore del quale il contributo unificato di iscrizione a
ruolo è dovuto per ciascun grado di giudizio nel processo civile,
compresa la procedura concorsuale e di volontaria
giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo
tributario-.

n. 115/2002 ha previsto criteri diversi per il processo civile,
amministrativo e tributario, posto che nel primo per la
quantificazione del contributo – come determinato dai primi sei
commi del predetto art. 13 – assumono rilievo non solo la
materia ma anche il valore della controversia. Quanto al
processo amministrativo, -comma 6-bis del medesimo articoloè stato introdotto il criterio della differenziazione per materia,
mentre nel processo tributario il successivo comma 6-quater
ha previsto importi per scaglioni di valore delle liti.
Ancora diversa risulta la regolamentazione fra i diversi riti
relativa ai criteri per l’individuazione degli obbligati al
pagamento e per la determinazione del valore dei processi. Ed
infatti, l’art. 14 del d.P.R. n. 115/2002 ha previsto che
nel processo civile il valore, fissato mediante rinvio alle
disposizioni del codice di procedura civile, deve risultare da
apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni
dell’atto introduttivo. Per quanto riguarda
il processo amministrativo è prevista una disciplina specifica
per i ricorsi in materia di affidamento di lavori pubblici, servizi
e forniture e contro i provvedimenti delle autorità
amministrative indipendenti. Infine, nel processo tributario il
comma 3-bis dell’art. 14, nel testo precedente le modifiche
apportate dalla legge n. 147 del 2013, prevedeva che ‘…il
valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell’articolo
12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
Ric. 2016 n. 16673 sez. MT – ud. 15-11-2017
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Quanto alla determinazione del contributo, l’art. 13 del d.P.R.

successive

modificazioni,

deve

risultare

da

apposita

dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso,
anche nell’ipotesi di prenotazione a debito’.
Giova ancora rammentare che l’art. 12, comma 5, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 – nel testo vigente
alle modifiche introdotte dal d.lgs. 24

settembre 2015, n. 156, stabiliva che «Per valore della lite si
intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle
eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di
controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di
sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste».
L’art. 1, comma 598, della legge n. 147 del 2013 ha modificato
il menzionato comma 3-bis dell’art. 14, specificando che il
valore della lite è determinato «per ciascun atto impugnato
anche in appello».
Orbene, risulta evidente che rispetto ai ricordati

plessi

giurisdizionali il legislatore, nell’esercizio delle sue ampie
prerogative discrezionali, nel conformare istituti e discipline
processuali, nel limite (nella specie non superato) della non
arbitrarietà e ragionevolezza (Corte cost.n.43/2010, Corte
cost. n. 237/2007, Corte cost. n. 341/2006; Corte cost. nn.
405 e 376/2007, nonché n. 101/2006) non ha previsto, quanto
al rito ordinario e tributario in ordine al contributo unificato,
alcuna disposizione di segno analogo all’ipotesi di
compensazione delle spese processuali prevista nel processo
amministrativo ed ha specificamente disciplinato, in maniera
autonoma rispetto al processo amministrativo, le ipotesi di
compensazione delle spese processuali -v., infatti, da ultimo, il
già ricordato art. 9 D. Igs. 24/09/2015 n. 156 che ha
modificato l’art. 15 d. Igs. n. 546/1992-.

Ric. 2016 n. 16673 sez. MT – ud. 15-11-2017
-9-

anteriormente

Non sono dunque ravvisabili omogeneità di materia nè identità
di posizioni fra il giudizio innanzi al giudice ordinario e/o
tributario e quello amministrativo tali da potere giustificare un
vulnus in punto di ragionevolezza o deficit di eguaglianza della
disciplina sopra ricordata.
In definitiva, la specificità del rito tributario, unitamente alla

previsione di chiusura contemplata dal ricordato art. 1 c. 2 d.
Igs. n. 546/1992, sembrano giustificare una differente
regolazione che si manifesta, appunto, nella mancata
previsione, frutto essa stessa di una scelta discrezionale del
legislatore nazionale, di una disciplina, in punto di contributo
unificato, pienamente sovrapponibile a quella prevista
nell’ambito del giudizio amministrativo.
In definitiva, dall’esposto esame del quadro normativo di
riferimento, risulta evidente la difficoltà ad individuare un
principio o una fattispecie suscettibile di analogia, utilizzabile
nel presente giudizio quale tertium comparationis(v.,

Corte

cost.n.78/2016).
D’altra parte, la diversità di regime fra procedimenti
giurisdizionali interni non incide nemmeno sul principio di
equivalenza di matrice eurounitaria -comunque rilevante

in

parte qua tenuto conto dell’oggetto della contestazione nella
quale era pure compreso un tributo armonizzato-.
Ed infatti, la Corte di Giustizia ha chiarito, proprio riferendosi al
principio di equivalenza che lo stesso, implicando un pari
trattamento dei ricorsi fondati su una violazione del diritto
nazionale e di quelli, simili, fondati su una violazione del diritto
dell’Unione, non richiede l’equivalenza delle norme processuali
nazionali applicabili a contenziosi di diversa natura, quali il
contenzioso civile, da un lato, e quello amministrativo,
dall’altro, o a contenziosi che ricadono in due differenti settori
Ric. 2016 n. 16673 sez. MT – ud. 15-11-2017
-10-

U

del diritto (v. Corte giust., OBB Personenverkehr, C-417/13,
EU:C:2015:38, punto 74,Corte giust. 6 ottobre 2015, C-61/14,
Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato, §67, Conci.
dell’Avvocato Generale Niilo Jskinen presentate il 7 maggio
2015 nella causa 61/14, p. 31, Conci. Avv. Gen. Niilo Jaskinen

In conclusione, il diretto riferimento al contenzioso ordinario
civile operato dal legislatore nel disciplinare il procedimento
innanzi al giudice tributario, rientrando nelle prerogative
discrezionali, mette al riparo la regolamentazione in atto in
vigore dalle censure prospettate dai ricorrenti.
Vale, infine, la pena di evidenziare che risulta inammissibile la
prospettata violazione dell’art. 6 CEDU, oggetto di mera
asserzione, priva di alcun riscontro argomentativo in grado di
giustificare la pretesa lesione del diritto ad un processo equo e
ad una tutela giurisdizionale effettiva. Ed infatti, rispetto a tale
generica censura la parte non ha indicato alcuno dei profili sui
quali questa Corte dovrebbe indirizzare la sua indagine
essendo l’art. 6 CEDU appena indicato disposizione che
contempla, al suo interno, vari e diversi profili che ruotano al
tema del giusto processo. Risulta per l’effetto impossibile (e
dunque inammissibile la censura) individuare il contenuto
specifico del motivo con riferimento all’invocato parametro
normativo, apparendo in ogni caso opportuno precisare che,
secondo la giurisprudenza della Corte edu, l’obbligo di pagare
tributi in relazione a giudizi civili non può di per sé essere
considerato come restrizione al diritto all’accesso alla giustizia
incompatibile in quanto tale con l’articolo 6, paragrafo 1, della
CEDU -cfr.Corte edu, 12 luglio 2007, Stankov c. Bulgaria, §
52 _
La censura va quindi rigettata.
Ric. 2016 n. 16673 sez. MT – ud. 15-11-2017
-11-

nella causa 69/14, pp.50 e 51).

In conclusione, in parziale accoglimento del primo motivo,
rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata senza
rinvio, non occorrendo ulteriore istruttoria, nella sola parte in
cui pone a carico dei ricorrenti l’intero importo del contributo
unificato relativo alle varie fasi del giudizio.

reciproca, per compensare tra le parti le spese del giudizio di
legittimità, ivi compreso il contributo unificato.
PQM
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, cassa senza
rinvio la sentenza impugnata nella sola parte in cui pone a
carico dei ricorrenti l’intero importo del contributo unificato e,
decidendo nel merito, dichiara compensato tra le parti anche il
contributo unificato.
Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso il 15.11.2017 in Roma.

Ricorrono giusti motivi, in relazione alla parziale soccombenza

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