Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29683 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 28/12/2020), n.29683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33680-2018 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO

TURCHI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MODENA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato STITANO MAINI;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1078/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la parte contribuente impugnava avvisi di accertamento relativi ad ICI 2007, 2008, 2009, aventi ad oggetto un immobile sito nel comune di Modena, in quanto tale immobile, originariamente classato A/2, era stato successivamente classato A/1 (a seguito di una errata Docfa), per poi essere nuovamente riportato alla categoria A/2 nell’anno 2014;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della contribuente, ritenendo la modifica del classamento del 2014 non retroattiva;

la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello della C., statuendo che l’ultimo provvedimento di modifica del classamento (da A/1 ad A/2), non era stato impugnato, rendendosi pertanto definitivo, anche per la parte in cui non disponeva per gli effetti retroattivi della variazione catastale; rilevava che gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a partire dalla loro notificazione, sicchè il provvedimento del 2014, emesso in sede di autotutela, modificativo della rendita, non aveva effetto retroattivo alla data dell’originario classamento, in quanto non idoneo ad annullare o revocare il provvedimento precedente (del 2003); in ogni caso il provvedimento del 2014 non era intervenuto per correggere un errore materiale del 2003, non avendo l’Agenzia del territorio commesso alcun errore, poichè il nuovo classamento del 2003 non conseguì ad un accertamento d’ufficio ma alla dichiarazione di variazione presentata dalla parte contribuente, che, avendo commesso un errore, deve sopportarne le conseguenze per il principio di autoresponsabilità.

C.E. propone ricorso per cassazione contro l’indicata sentenza, affidato ad unico motivo di impugnazione e deposita successiva memoria;

il Comune di Modena e l’Agenzia delle entrate si costituiscono entrambi con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo d’impugnazione, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del R.D. n. 652 del 1939, artt. 3 e 20, del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56 e del D.M. n. 701 del 1994, artt. 1 e 4 per avere la CTR escluso la facoltà della parte contribuente di emendare, in sede di impugnazione degli avvisi di accertamento ICI notificati per gli anni 2010 e 2011, l’errore commesso nel calcolo della rendita catastale proposta nel 2003;

2. Il motivo è inammissibile.

2.1.Va premesso che la sentenza impugnata è basata su due rationes decidendi.

2.2. Con una prima ratio decidendi, la CTR ha motivato il rigetto dell’appello ritenendo che il nuovo classamento dell’immobile avvenuto nel 2014 non è stato impugnato e si è reso pertanto definitivo, anche per la parte in cui non dispone per la retroattività degli effetti della variazione catastale, cosicchè i suoi effetti non possono che prodursi ex nunc;

tale ratio decidendi è peraltro conforme ad un consolidato filone giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 12759 del 2018) secondo cui in sede di impugnazione della cartella esattoriale non può essere dedotta la violazione del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 trattandosi di vizio dell’avviso di accertamento presupposto che deve essere fatto valere mediante la proposizione di tempestivo ricorso contro tale atto, ove regolarmente notificato, potendo, in detta ipotesi, la cartella di pagamento essere contestata soltanto per vizi propri.

2.3. Con la seconda ratio decidendi la CTR ha affermato che il provvedimento di classamento del 2014 non ha effetto retroattivo, perchè non interviene per correggere un errore materiale del 2003, e quindi non ha nè annullato nè revocato il provvedimento del 2003, ma ha accolto parzialmente la richiesta di variazione. Anche questa ratio decidendi è conforme ad un consolidato filone giurisprudenziale, secondo cui la variazione del classamento ICI può avere effetto retroattivo solo se interviene a correggere un errore materiale: cfr. Cass. n. 13845 del 2017 secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, dall’1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, sicchè il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita ha effetto retroattivo dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita, se si limita a correggere errori originari o vizi dell’atto, mentre se il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto a quello originario, la rettifica della rendita, effettuata dopo l’uno gennaio 2000, è irretroattiva, avendo efficacia “ex nunc” e Cass. n. 11844 del 2017 secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale ricavabile dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente; esse, difatti, trovano applicazione dalla data della denuncia (e ciò in quanto il fatto che la situazione risalga a data anteriore non ne giustifica un’applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all’Amministrazione;

3. Considerato che quando una pronuncia è basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, sorge il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 10815 del 2019).

4. Ne consegue che l’unico motivo di ricorso, col quale si deduce la violazione del diritto dei contribuenti di correggere anche in sede contenziosa gli errori commessi nelle proprie dichiarazioni, non investe in alcun modo nè la prima nè la seconda ratio decidendi, per cui è inammissibile, in quanto la sentenza non idoneamente impugnata è passata in cosa giudicata (si veda in questo senso, per l’espresso riferimento alla cosa giudicata, Cass. n. 14740 del 2005).

5. Il ricorso è pertanto inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500, oltre a spese prenotate a debito, per ciascuna delle parti costituite in giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

 

 

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