Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29682 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 32178-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato DE MARINIS NICOLA, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimato –

sul ricorso 2889-2008 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANA S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 7708-2008 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 6655/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/12/2006 r.g.n. 9936/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l’accoglimento ricorsi

C., rigetto ricorsi POSTE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 12-4-2002 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da C.P. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti, con le pronunce consequenziali.

Avverso la detta sentenza il C. proponeva appello e la società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 15-12-2006, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti, per “esigenze eccezionali” ex acc. az. 25-9-97 e succ, dal 1-12-1998 al 30-1-1999 (ed a fortiori della successiva proroga sino al 26-3-1999), con la conseguente trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato dal 26-3-1999, ancora in atto, e rigettava le domande di natura risarcitoria.

Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto ricorso con un unico motivo (R.G. 32106/2007), poi resistito dalla società con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, con un unico motivo (R.G. 7708/2008), a sua volta resistito da controricorso del C..

Nel frattempo, però, avverso la stessa sentenza, è stato già proposto dalla società distinto ricorso (R.G. 32178/2007) con quattro motivi, a sua volta resistito dal C. con controricorso, contenente anche ricorso incidentale con un unico motivo (R.G. 2889/2008).

Infine entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, riuniti tutti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c., vanno dichiarati inammissibili i ricorsi incidentali n. 2889/2008 e n. 7708/2008, proposti da ciascuna parte successivamente alla proposizione del proprio rispettivo, valido ed ammissibile, ricorso (R.G. 32106/2007 e R.G. 32178/2007, entrambi notificati il 12-12-2007 e depositati il 28-12-2007).

Come più volte affermato da questa Corte, deve infatti ritenersi che “la rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che non solo non è possibile presentare motivi aggiuntivi, oltre a quelli già formulati, ma neppure è consentita la proposizione di un altro ricorso, che, pertanto, è soggetto alla sanzione d’inammissibilità” (v. Cass. S.U. 10-3-2005 n. 5207, Cass. 9-1-2007 n. 1825). In particolare, come pure è stato precisato, “la consumazione del diritto di impugnazione conseguente alla proposizione di ricorso principale per cassazione esclude che la stessa parte, ricevuta la notificazione del ricorso di altro contendente, possa introdurre nuovi e diversi motivi di censura rispetto a quelli avanzati con il ricorso originario mediante la proposizione di un successivo ricorso incidentale che, se avanzato, va dichiarato inammissibile” (28-7-2005 n. 15813).

Procedendo, poi. in ordine logico, dapprima va esaminato il ricorso della società (R.G. 32178/2007), riguardante in primo luogo la illegittimità del termine apposto al contratto de quo.

Sui primi tre motivi di tale ricorso, concernenti tale illegittimità sotto vari profili, osserva il Collegio che la Corte di merito, tra l’altro, ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contralto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 de c.c.n.l. del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de qua.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063. v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “‘delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione-dei termine (v.

fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997.

integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450: Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In applicazione di tale principio va quindi confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de qua risultando superfluo l’esame di ogni altra censura al riguardo.

Con il quarto motivo, poi, la società, denunciando violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., sul presupposto che i giudici di appello avrebbero emesso una condanna “a pagare le retribuzioni dalla data di asserita messa in mora”, lamenta che la Corte di merito non avrebbe svolto alcuna verifica in ordine alla effettiva messa in mora del datore di lavoro e non avrebbe tenuto “conto della possibilità che il lavoratore abbia anche espletato attività lavorativa retribuita da terzi una volta cessato il rapporto di lavoro con la società resistente”, disattendendo, peraltro, le richieste della società di ordine di esibizione dei modelli 101 e 740 del lavoratore.

Il motivo è inammissibile, in quanto assolutamente inconferente rispetto al decisum della sentenza impugnata, che nella specie ha respinto integralmente le “domande di natura risarcitoria”, di guisa che del tutto erroneo risulta il presupposto stesso delle censure, avanzate peraltro genericamente dalla società. Del resto del tutto generico ed inconferente con il decisum risulta anche il quesito del pari inammissibile.

Così respinto il ricorso della società, va invece accolto in parte il ricorso del C., con il quale il lavoratore, con un unico motivo corredato da un idoneo quesito ex art. 366 bis c.p.c., lamenta che erroneamente e senza adeguata motivazione la Corte di merito ha respinto le domande di natura risarcitoria, “essendo l’atto di messa in mora intervenuto oltre il triennio dalla cessazione del rapporto, periodo di tempo che la Corte stima, secondo quod plerumque accidit, sufficiente a reperire altra occupazione tenuto conto anche della mancata dimostrazione di un perdurante stato di disoccupazione e dell’obbligo che grava sul debitore, secondo i principi generali fissati dal codice civile, di non aggravare l’entità del debito usando dell’ordinaria diligenza (e quindi attivandosi nella ricerca di nuova occupazione).

La società, con il controricorso, dal canto suo replica deducendo, tra l’altro, che “il C. richiamato in servizio in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello “non si è mai presentato a lavoro ed essendo assente ingiustificato dal servizio, ha ricevuto formali contestazioni disciplinari e, con lettera raccomandata del 30- 8-2007, è stato licenziato”.

Al riguardo osserva il Collegio che nella fattispecie è applicabile lo ius superveniens rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, art. 35, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010, i quali dispongono che: “5. Nei casi di conversione del contralto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.

6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istmi tori ai sensi dell’art. 421 c.p.c..”.

Tale disciplina, applicabile a tutti i giudizi pendenti, anche in grado di legittimità (v. già Cass. Ord. 28-1-2011 n. 2112), alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 303 del 2011, risulta fondata sulla ratio legis diretta ad “introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione”, rispetto alle “obiettive incertezze verificatesi nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente”.

La norma, che “non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest’ultimo l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, in base ad una “interpretazione costituzionalmente orientata” va intesa nel senso che “il danno forfetizzato dall’indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto “intermedio”, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto”, con la conseguenza che a partire da tale sentenza “è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettivà” (altrimenti risultando “completamente svuotata” la “tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato”).

Nel contempo, sempre alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale, “il nuovo regime risarcitorio non ammette la detrazione dell’aliunde perceptum. Sicchè l’indennità onnicomprensiva assume una chiara valenza sanzionatoria. Essa è dovuta in ogni caso, al limite anche in mancanza di danno, per avere il lavoratore prontamente reperito un’altra occupazione”.

Peraltro, “la garanzia economica in questione non è nè rigida, nè uniforme” e, “anche attraverso il ricorso ai criteri indicati dalla L. n. 604 del 1966, art. 8, consente di calibrare l’importo dell’indennità da liquidare in relazione alle peculiarità delle singole vicende, come la durata del contratto a tempo determinato (evocata dal criterio dell’anzianità lavorativa), la gravità della violazione e la tempestività della reazione del lavoratore (sussumibili sotto l’indicatore del comportamento delle parti), lo sfruttamento di occasioni di lavoro (e di guadagno) altrimenti inattingibili in caso di prosecuzione del rapporto (riconducibile al parametro delle condizioni delle parti), nonchè le stesse dimensioni dell’impresa (immediatamente misurabili attraverso il numero dei dipendenti”.

Così interpretata, la nuova normativa, risultata “nell’insieme, adeguata a realizzare un equilibrato componimento dei contrapposti interessi”, ha superato il giudizio di costituzionalità sotto i vari profili sollevati, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e art. 117 Cost., comma 1, da questa Suprema Corte e dal Tribunale di Trani.

Nella fattispecie, nei sensi e nei limiti del detto ius supervenies va quindi accolto in parte il ricorso del C., in tal modo risultando assorbita ogni questione riguardante l’applicazione della normativa previgente, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e con rinvio per il riesame, sul punto, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà nella specie anche ai sensi di quanto disposto in rito dal citato art. 35, comma 7 statuendo altresì sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibili i ricorsi n. 2889/2008 e n. 7708/2008, rigetta il ricorso della società n. 32178/2007, accoglie in parte il ricorso del C. n. 32106/2007, cassa la impugnata sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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