Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29682 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 28/12/2020), n.29682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16744-2019 proposto da:

D.N.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO FORESIO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1815/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il tribunale di Lecce con la sentenza n. 1815/2019 aveva dichiarato il diritto di N.A. all’assegno di invalidità civile dal 1.7.2018 e condannato l’Inps al pagamento del dovuto. Il tribunale all’esito delle disposte operazioni peritali aveva condiviso le conclusioni del ctu.

Avverso tale decisione la D.N. proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva con controricorso l’Inps.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

La D.N. depositava memoria successiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1971, artt. 2 e 13 e D.L. n. 509 del 1988, art. 9. Erronea applicazione della Tabella D.M. Sanità 5 febbraio 1992, nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Parte ricorrente ha rilevato l’erronea classificazione della patologia riscontrata dell’anchilosi del rachide lombare secondo i codici stabiliti dal D.M. sanità del 1992 con conseguente attribuzione di un diverso ed inferiore grado di gravità. Ha sostenuto che, nonostante il rilievo a tal riguardo mosso in sede di discussione, alcuna considerazione sia stata attribuita dal tribunale a tale erronea valutazione.

Deve premettersi che in tema di ricorso per cassazione, la valutazione effettuata dal giudice di merito sulle risultanze della CTU e viziata da errore di percezione è censurabile con la revocazione ordinaria se l’errore attiene ad un fatto non controverso, mentre è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 115 c.p.c., se l’errore ricade su di una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti. (Cass. 19 luglio 2018 n. 19293).

Con riguardo al caso di specie la ricorrente ha espressamente lamentato in giudizio (verbale allegato al fascicolo di primo grado) la mancata considerazione del rilievo mosso alle risultanze peritali circa la riferibilità della patologia riscontrata al codice “7009” di cui alla tabella ministeriale allegata al D.M. 1992. In particolare ha dedotto che la malattia accertata era classificata nel codice “7010” con differente e maggiore grado di percentuale invalidante.

A tali critiche mosse alla ctu il perito ha peraltro dato riscontro nell’elaborato, come riferito dalla stessa ricorrente (pg.8 ricorso), attribuendo alla patologia riscontrata il codice 7009 in quanto, sulla base dell’esame obiettivo effettuato, le patologie accertate sono state ritenute riferibili per analogia a quelle di cui all’indicato codice. Il giudizio espresso dal consulente si è dunque basato sull’esame obiettivo della perizianda, sul riscontro delle patologie e sulla valutazione, anche alla luce delle critiche ed osservazioni mosse dalla assicurata, della complessiva situazione patologica. Si tratta quindi di una valutazione di merito, adottata nella consapevolezza delle differenti prospettazioni delle parti, certamente non in contrasto con i principi espressi da questa Corte circa la vincolatività della tabella di cui al D.M. 5 febbraio 1992 (Cass. n. 23825/2018). La valutazione del giudice (e del ctu) non può infatti prescindere dall’esame della tabella in questione, e deve confrontarsi necessariamente con essa, ma può determinarsi, ove le condizioni patologiche lo richiedano, in una valutazione complessiva differente che, pur considerando quanto stabilito nelle tabelle, attribuisca diverso grado di incidenza in termini di complessiva invalidità.

Nel caso in esame il CTU ha accertato che la D.N. era affetta (tra le altre patologie) da “artrosi del rachide lombare con discopatia diffusa e dolore neuropatico” ed ha attribuito, per analogia il codice 2009 delle tabelle ministeriali riferito a “anchilosi rachide dorsale con cifosi di grado elevato” con percentuale invalidante pari al 21%.

La presenza delle note critiche e la conferma della valutazione (come riportato a pg 8 ricorso in cassazione) evidenziano il raggiungimento di una valutazione consapevole, condivisa dal tribunale di Lecce, espressione di un giudizio di merito non più sindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso è pertanto da dichiarare inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 2000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle, ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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