Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29681 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 28/12/2020), n.29681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16233-2018 proposto da:

V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, in persona del Rettore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE ALDO MORO

5, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO FAVA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SERGIO SALVATORE MANCA, LUIGI

MILANESE;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5195/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

che:

Con sentenza pubblicata in data 15/11/2017, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività il reclamo proposto da V.E., contro la sentenza emessa ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, con cui era stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere l’accertamento della nullità del licenziamento disciplinare intimatogli da Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con provvedimento del 14/7/2015.

Contro la sentenza il V. ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito con controricorso la Università degli Studi di Roma. Il ricorso è inammissibile.

Dall’intestazione del ricorso per cassazione, risulta che il ricorrente non ha conferito mandato ad un avvocato, ma ha agito “in proprio”; il ricorso è sottoscritto dallo stesso V..

L’art. 365 c.p.c. dispone che il ricorso per cassazione è diretto alla Corte ed è sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale, a norma dell’art. 82 c.p.c., comma 3, e art. 365 c.p.c., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dall’art. 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881, e art. 6, comma 3, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile (Cass. 27/12/2012, n. 23925).

In applicazione di tale principio, non risultando dagli atti di causa il rilascio della procura speciale, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

In ordine alla regolamentazione delle spese, esse devono essere poste a carico del ricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis. (Cass. 11/12/2014, n. 26133).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 3000 per compensi professionali e Euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali e altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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