Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29681 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 16/11/2018), n.29681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1789/2017 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTIE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PARROTTA ARALDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1346/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI CATANZARO, depositata il 08/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Calabria indicata in epigrafe che ha rigettato l’impugnazione del contribuente, confermando l’inammissibilità del ricorso introduttivo proposto contro l’avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2006. Secondo la CTR la proposizione del ricorso in data 10.3.2011 era stata puntualmente considerata tardiva dal giudice di primo grado, in relazione alla notifica dell’atto impugnato, avvenuta con raccomandata con ricevuta di ritorno del 29.7.2010 e successiva spedizione di comunicazione dell’avvenuto deposito del 31.7.2010. Pertanto, anche considerando il periodo di sospensione feriale del termine, lo stesso sarebbe scaduto il 26.9.2010 e non 1’11.3.2011.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115,100,101 e 306 c.p.c.. Secondo il ricorrente l’indicazione che il piego depositato presso l’ufficio postale poteva essere ritirato entro sei mesi dalla data di deposito avrebbe reso evidente, anche in relazione alle limitate cognizione di natura giuridica da parte del contribuente, che il decorso del termine coincidesse con la data di ritiro dell’11.1.2011. Inoltre, in relazione alla mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate nel giudizio di primo grado, dalla quale scaturiva la rinunzia dell’ufficio alla pretesa originariamente esposta nell’avviso di accertamento e dell’eventuale inammissibilità del ricorso per tardività, la CTR avrebbe emesso una sentenza nulla.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1992, art. 4 comma 2, artt. 7 e 8. L’Agenzia, in sede di costituzione in appello, non avrebbe fatto cenno alla questione relativa all’inammissibilità del ricorso, invece prospettando eccezioni di merito, con ciò dimostrando la volontà di rinunzia alla pretesa.

Le due censure, che meritano un esame congiunto in relazione all’omogeneità delle censure esposte, sono infondate.

Ed invero, anche a volere prescindere dall’ardua intelligibilità delle doglianze, va detto che le stesse sembrano volere far discendere dalla mancata costituzione nel giudizio di primo grado dell’Ufficio una rinuncia implicita alla pretesa fiscale e, addirittura, la volontà di non contestare l’eventuale inammissibilità del ricorso per tardività.

In tal modo il ricorrente tralascia di considerare che gli aspetti correlati all’ammissibilità del ricorso e alla sua tempestività – in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 – attengono ad elementi rilevabili ex officio dal giudice – cfr. Cass. n. 4247/2013 – come tale sottratti alla disponibilità dell’Agenzia delle entrate.

Ne consegue che nessuna rilevanza poteva e doveva essere attribuita al contegno dell’Agenzia nel giudizio di primo grado. Senza dire che il principio di non contestazione (o onere di contestazione specifica) non opera in danno della parte contumace, in considerazione del dettato letterale dell’art. 115 c.p.c. che, facendo esplicito riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale atteggiamento di neutralità che informa il processo contumaciale – cfr. Cass. n. 22461/2015 -. Sicchè, anche sotto tale profilo le censura sono infondate.

Peraltro, giova ricordare che in tema di riscossione delle imposte dirette, nell’ipotesi in cui una cartella esattoriale venga notificata ai sensi del terzo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, e quindi con deposito presso la casa comunale, affissione alla porta del destinatario e invio della raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestività dell’impugnazione della detta cartella, il “dies a quo” della decorrenza del termine deve essere individuato, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 14 gennaio 2010, n. 3 e l’ordinanza 25 febbraio 2011, n. 63, nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata – cfr. Cass. 14316/2011 -.

Anche sotto tale profilo i motivi di ricorso sono quindi infondati, laddove ipotizzano una rilevanza ai fini del decorso del termine di impugnazione della data di ritiro del piego da parte del contribuente.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, dandosi atto che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in euro 3000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per I ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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