Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29680 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.D., C.T., T.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA L. A. VASSALLO 26, presso lo studio

dell’avvocato BARBIERI PASQUALE, che li rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

CALAGHENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANCINELLI 100, presso lo

studio dell’avvocato AGOSTO GIOVAMBATTISTA, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1493/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 20/l2/2005 r.g.n. 1612/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 20.12.05 la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava il gravame interposto da C.T., D.D. e T.D. contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che ne aveva respinto l’impugnativa di licenziamento verbale che, secondo i predetti lavoratori, sarebbe stato loro intimato dalla Calaghena S.p.A. dopo essere rientrata – a partire dal 23.10.97 – nel possesso dell’azienda (il villaggio turistico “Calaghena”) che aveva affittato alla Calagest S.r.l., società che detti lavoratori aveva assunto a termine dal giugno (OMISSIS).

Statuivano i giudici del merito l’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c. perchè i rapporti di lavoro de quibus erano cessati prima del ritrasferimento dell’azienda dalla affittuaria Calagest S.r.l. alla originaria cedente Calaghena S.p.A. (non risultando che tali contratti fossero di fatto proseguiti – come sostenuto dai lavoratori – anche dopo la prevista ultima scadenza del 15.10.97) e perchè non emergeva neppure che dopo detto ritrasferimento la Calaghena S.p.A. avesse ripreso l’attività economica in precedenza esercitata.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono con unico ricorso la C., il D. e il T. affidandosi ad un solo articolato motivo.

Resiste con controricorso la Calaghena S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con unico articolato motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione dell’art. 2725 c.c., L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2, artt. 2112 e 2760 c.c. e vizio di motivazione su fatti e punti decisivi della controversia per avere la Corte territoriale affermato, malamente interpretando le risultanze testimoniali, che la struttura turistico alberghiera ove avevano lavorato i ricorrenti medesimi operava solo stagionalmente e per avere negato che vi fosse prova della prosecuzione dei rapporti di lavoro de quibus oltre il termine a ciascuno di essi originariamente fissato e comunque oltre il 23 ottobre 1997, data del ritrasferimento dell’azienda alla Calaghena S.p.A.; di conseguenza – continuano i ricorrenti – applicandosi ratione temporis la L. n. 230 del 1962, art. 2, comma 2 e non la successiva modifica apportata dalla L. n. 196 del 1997, art. 12, tale prosecuzione dei rapporti aveva fatto sì che gli stessi fossero de iure in corso come rapporti a tempo indeterminato all’atto del ritrasferimento dell’azienda dalla Calagest S.r.l. alla Calaghena S.p.A.; infine, i ricorrenti lamentano omesso esame della deposizione del teste F. nella parte in cui aveva confermato che vi erano ancora dei lavoratori al momento della riconsegna della struttura, nonchè omessa motivazione su un altro fatto controverso, quello relativo al pagamento di emolumenti arretrati, per i quali ex art. 2112 c.c. vi è responsabilità solidale fra alienante e acquirente.

Il motivo è infondato perchè basato pur sempre sull’art. 2112 c.c. che, invece, non trova applicazione nel caso di specie per mancanza di prova sia della prosecuzione dei rapporti de quibus oltre il termine a ciascuno di essi originariamente fissato (mancanza di prova che è stata oggetto di adeguata motivazione da parte dei giudici del merito e che, pertanto, non è censurabile mediante ricorso per cassazione), sia dell’asserita prosecuzione da parte della Calaghena S.p.A., con immutata organizzazione dei beni aziendali, dell’attività già esercitata in precedenza.

Infatti, come questa S.C. ha già avuto modo di statuire (cfr. Cass. 26.7.11 n. 16255), se è vero che gli effetti dell’art. 2112 c.c. si applicano anche in ipotesi di retrocessione dell’azienda affittata, nel senso che il cedente assume, a sua volta, gli obblighi di mantenimento dell’occupazione derivanti dalla predetta norma, nondimeno ciò presuppone che l’impresa retrocessionaria (cioè l’originaria cedente, ossia la Calaghena nel caso in discorso) prosegua con invariata organizzazione dei beni aziendali l’attività già precedentemente svolta.

Con il sostenere che, alla stregua delle risultanze testimoniali, la struttura del villaggio turistico “Calaghena” avrebbe proseguito la propria attività anche dopo l’esaurirsi della stagione estiva 1997 e, quindi, anche dopo il ritrasferimento della struttura medesima alla società controricorrente, gli odierni ricorrenti implicitamente affermano tale invariata prosecuzione di attività aziendale da parte dell’originaria cedente (vale a dire da parte della Calaghena S.p.A.), ma si tratta di assunto poggiato su una nuova e diversa lettura del materiale istnittorio, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di verifica della correttezza della motivazione.

Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di un punto (ora, dopo la novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, di un “fatto”) decisivo della controversia, potendosi in sede di legittimità solo controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito, soltanto al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 11.6.98 n. 5802 e innumerevoli successive pronunce conformi).

Nel caso in esame, l’impugnata sentenza ha motivatamente escluso la prova non solo della prosecuzione dei rapporti lavorativi dei ricorrenti dopo il 15.10.97, ma anche del prosieguo dell’attività del villaggio turistico de quo al termine della stagione estiva 1997 e, quindi, all’esito del ritrasferimento della struttura medesima (avvenuto il 23.10.97) alla Calaghena S.p.A..

Ne discende che difettano i presupposti dell’applicazione dell’art. 2112 c.c. e, quindi, delle domande dei ricorrenti, il che assorbe ogni altro argomento difensivo da loro svolto.

2- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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