Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29680 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 28/12/2020), n.29680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22152-2019 proposto da:

F.S., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPINA

MARCIANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA

PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA U.T.G. DI MILANO,

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 5218/2019 del TRIBUNALE di

MILANO, depositato il 14/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.S. – cittadino della Costa d’Avorio – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Milano avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’aver dovuto lasciare il suo Paese poichè, ritornato dalla capitale nel villaggio paterno per continuare la coltivazione dei campi ereditari, rimase coinvolto nella guerra tribale tra allevatori ed agricoltori che provocò molti morti.

Il Tribunale ambrosiano ebbe a rigettare il ricorso ritenendo la vicenda personale narrata dal ricorrente non credibile; non sussistente nella zona di sua effettiva residenza – la capitale Abijan – una situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa e non concorrenti ragioni attuali di vulnerabilità ed elementi di significativo inserimento sociale ai fini della protezione umanitaria.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale lombardo articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, è rimasto intimato.

Ragioni della decisione

Il ricorso svolto da F.S. appare inammissibile.

Con la prima ragione di doglianza il F. lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 disposizioni della Cedu e della direttiva Europea, poichè il Collegio ambrosiano non ebbe ad osservare il dovere di cooperazione istruttoria ed il principio dell’attenuazione della prova, non procedendo nemmeno alla sua richiesta d’audizione in sede giudiziale, così ledendo i suoi diritti difensivi.

Con la seconda ragione d’impugnazione il F. deduce omesso esame di fatto decisivo, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, individuato nell’analisi dell’effettiva ed attuale situazione socio-politica esistente nella Costa d’Avorio. Con il terzo mezzo d’impugnazione proposto il ricorrente deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 28 del 2008, ex art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 nonchè omesso esame di fatto decisivo ossia l’adeguata valutazione comparativa richiesta al fine della decisione sulla domanda di godere della protezione umanitaria.

Deve, in limine, questo Collegio rilevare come la notifica del ricorso per cassazione risulta effettuata a mezzo del servizio postale, ma non risulta in atti depositata la cartolina di ricevimento del plico ad attestazione dell’effettiva esecuzione della notifica.

Detta cartolina – elemento indispensabile di prova dell’effettuazione della notifica ex Cass. sez. 2 n. 1727/73 – non risulta esser stata depositata con il ricorso e nemmeno in momento antecedente all’odierna udienza, come attestato dalla Cancelleria.

Di conseguenza, in difetto di prova dell’esecuzione della notifica a mezzo posta all’Amministrazione intimata nel termine perentorio prescritto rispetto all’intervenuta – siccome confermato dal ricorrente – comunicazione del decreto impugnato, segue la declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità poichè l’Amministrazione degli Interni non costituita.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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