Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2968 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 10/02/2010), n.2968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25531/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 78/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA del 27/05/05, depositata il 23/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/6/2005 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva il gravame interposto dal contribuente Sig. M. V. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di rigetto dell’impugnazione proposta del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 1998 al 2000, quale agente di commercio.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle Entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronunzia ex art. 375 c.p.c., di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Già chiamata all’udienza in camera di consiglio del 4/12/2008, la causa è stata nell’occasione rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite di questa corte in argomento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che “nel gravame (che in narrativa si è integralmente trascritto) mancava l’esposizione sommaria dei fatti, anch’essa richiesta a pena di inammissibilità della disposizione citata in epigrafe”.

Il motivo è infondato.

Dal tenore dell’impugnazione proposta dal contribuente in sede di gravame di merito emerge invero, come posto in rilievo dal giudice dell’appello, il tenore di contrapposizione dell’assunto ivi esposto con le argomentazioni recate della motivazione della sentenza impugnata, palesandosi il medesimo incompatibile con la complessiva argomentazione della sentenza, restando a tale stregua superfluo l’esame dei singoli passaggi argomentativi (cfr. Cass., 24/11/2005, n. 24817).

Con il 2^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, artt. 2082 e 2195 c.c., D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 53 e 55, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4^ motivo denunzia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di IRAP l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata.

Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente che chiede il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. Cass., 16/2/2007, n. 3678).

Va per altro verso sottolineato che l’impugnata decisione appare in linea con il principio enunziato, a scioglimento del contrasto interpretativo insorto in tema di assoggettamento degli agenti di commercio all’IRAP, da Cass., Sez. Un., 26/5/2009, n. 12108 secondo cui “In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

Orbene, là dove afferma che “quanto al merito ritiene e valuta la Commissione che i tre elementi citati nell’impugnata pronuncia non configurano il minimo assetto organizzativo necessario per l’imposizione IRAP, necessario essendo una più estesa strumentalità organizzativa” l’impugnata sentenza si appalesa correttamente improntata alla stregua del suindicato il principio.

Con il 5^ motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è fondato.

Come già più sopra posto in rilievo, costituisce onere del contribuente che chiede il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v.

Cass., 16/2/2007, n. 3678).

Orbene, nell’affermare che manca in ordine alla organizzazione dell’attività espletata dal contribuente la “prova da parte dell’Ufficio finanziario”, il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio.

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto – assorbito il restante 6^ motivo con il quale la ricorrente denunzia insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la cassazione in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio perchè facendo del medesimo applicazione proceda a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 5^ motivo di ricorso, assorbito il 6^ e rigettati i restanti. Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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