Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2968 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 07/02/2020), n.2968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20472/2018 proposto da:

U.I., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Rigotti Beatrice;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, Procura Generale presso la Corte di Appello

di Venezia;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2019 dal cons. Dott. GORJAN SERGIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

U.I. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Venezia avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poichè il padre adottivo,dedito al culto animista ed appartenente a setta, era contrario alla sua volontà di dedicarsi al sacerdozio (OMISSIS) e l’aveva, non solo, minacciato ma anche tentato di avvelenarlo.

Il Collegio lagunare ha rigettato il ricorso ritenendo non credibile il racconto fatto dal richiedente protezione sia intrinsecamente che in relazione alla coerenza estrinseca e reputato anche che non concorrevano le condizioni nelle quali è possibile riconoscere la protezione umanitaria poichè all’uopo non sufficiente il mero inserimento sociale in Italia.

Il U. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale veneto articolato su quattro motivi.

Il Ministero degli Interni,ritualmente evocato, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dall’ u. è privo di pregio e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione delle norme ex art. 116 c.p.c., comma 1, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, poichè il Collegio lagunare ebbe a concludere per l’inaffidabilità del suo racconto malamente utilizzando i criteri direttivi,posti dalle norme dianzi citate in materia di valutazione della prova nella specifica materia della protezione internazionale.

In effetti l’impugnante qualifica il vizio denunziato siccome violazione di legge ma l’argomento critico sviluppato si compendia nella mera elaborazione di una valutazione probatoria alternativa rispetto a quella effettuata dai Giudici veneti, chiedendo così a questa Corte di legittimità un apprezzamento circa il merito della controversia non consentito dalla sua funzione.

Il U. pone in evidenza come il suo racconto sia intrinsecamente credibile e coerente anche sotto il profilo esterno e come gli argomenti utilizzati dai Giudici lagunari non escludano la sua ricostruzione logico-fattuale, ma un tanto non supera l’opposta ricostruzione logico-giuridica, siccome operata dal Tribunale, ponendosi quale mera soluzione alternativa.

Difatti il Collegio veneto ha puntualmente messo in risalto come la non credibilità del racconto reso dal ricorrente risultava in modo evidente dalla vaghezza circa i particolari degli atti di violenza e minaccia posti in essere dal padre adottivo e dall’assenza di ogni elemento,ulteriore alle visioni avute in sogno, che confortasse la pratica religiosa ed una fattiva condotta tesa a perseguire in Patria od in Italia la vocazione.

Quanto poi alla dedotta intenzione del padre adottivo di affiliarlo a nota setta (OMISSIS), il Collegio lagunare ebbe puntualmente a considerare detta circostanza, evidenziando come – sulla scorta di documentazione canadese – la setta evocata fosse di natura assai elitaria e composta da persone in posizioni di rilievo socio-politico, mentre il ricorrente non aveva riferito elemento fattuale alcuno atto a lumeggiare che egli od il padre adottivo avessero posizione sociale adeguata per far parte di detta setta elitaria.

Dunque l’esame operato dal Tribunale ebbe ad affrontare e valutare tutti gli elementi fattuali introdotti in causa dal richiedente asilo.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione della norma ex art. 115 c.p.c., comma 1, poichè il Collegio lagunare non ha ritenuto pacifici i fatti prospettati dal ricorrente,che non erano contestati in giudizio dalla controparte.

La censura appare priva di pregio posto che il soggetto resistente in questa procedura è proprio la Commissione,il cui motivato provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione internazionale, poichè non credibile il racconto reso dal richiedente asilo, è l’oggetto dell’impugnazione.

Dunque una volta che v’è il provvedimento di rigetto non possono più considerarsi non contestate le affermazioni del ricorrente ritenute non credibili. Inoltre va rilevato che la Commissione territoriale resistente si costituì in giudizio avanti il Collegio veneto, richiamando espressamente quanto affermato nel provvedimento impugnato.

Con la terza doglianza il ricorrente deduce violazione delle disposizioni D.Lgs. n. 251, ex art. 2, comma 1 e art. 14, ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in quanto il Collegio veneto ha escluso il ricorrere delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria con argomentazione illogica, posto che proprio dalle fonti documentali usate per negare situazione di violenza generalizzata emergeva che invece una tale situazione sussisteva proprio nello stato della (OMISSIS) in cui risiedeva il ricorrente.

Anche in relazione a detta censura va rilevato come parte ricorrente deduce vizio di violazione di legge ma il suo argomento critico sviluppato si compendia nella mera formulazione di tesi alternativa.

Difatti,se il Tribunale, sulla scorta del richiamo a documentazione delle N. U. e ad arresti giurisprudenziali in materia di protezione sussidiaria, ha concluso che la situazione negli stati (OMISSIS) del (OMISSIS) non sia più di violenza diffusa, pur dando atto di una recrudescenza della violenza correlata a questioni economiche nell’area, il ricorrente enfatizza l’elemento, ultimo ricordato, per ritenere errata la conclusione cui è giunto, motivatamente, il Collegio lagunare.

Ma un tanto l’impugnante fa, non già, individuando aporia logico-fattuale nel ragionamento esposto dal Tribunale, bensì reputando errata la sua valutazione circa la valenza della citata recrudescenza di violenza, ossia contesta che un tanto non configuri lo stato di violenza diffusa, ossia l’elemento fattuale richiesto per il riconoscimento del diritto a godere dell’istituto citato.

Con il quarto mezzo d’impugnazione il U. rileva nullità del provvedimento impugnato per motivazione mancante ovvero apparente in relazione alla disciplina legislativa in materia di protezione internazionale.

Il ricorrente osserva come il Collegio serenissimo abbia omesso di considerare fatti specifici dedotti circa le sofferenze patite nel viaggio verso l’Italia e l’erronea affermazione del Collegio lagunare della mancata deduzione di dati fattuali utili al riconoscimento di godere di detto istituto di protezione.

La censura siccome articolata s’appalesa inammissibile posto che il ricorrente deduce mancata valutazione di dati fattuali, dallo stesso prospettati all’uopo, ma non anche indica in quale atto processuale un tanto è avvenuto, sicchè la censura pecca di genericità.

Al rigetto dell’impugnazione non segue,ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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