Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2968 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2968 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA

sul ricorso 24651-2012 proposto da:
MINISTERO

DELLA GIUSTIZIA C.F.

80184430587,

in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI
12;
– ricorrente contro
2017
3765

MANNUCCI MORENO;
– intimato-

avverso la sentenza n. 964/2011 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 27/10/2011 R.G.N. 69/2008.

Data pubblicazione: 07/02/2018

R.G. n. 24651 del 2012

RILEVATO
1. che la Corte d’appello di Firenze con la sentenza in epigrafe ha accolto
l’appello proposto da Mannucci Moreno nei confronti del Ministero della giustizia Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale, avverso la sentenza resa
tra le parti dal Tribunale di Livorno, e in riforma della stessa ha dichiarato che il
Mannucci aveva diritto a vedere rivalutata l’indennità di amministrazione di cui al
CCNL Ministeri 1994-1997.
2.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Ministero,

prospettando due motivi di ricorso.
3. Il Mannuccci è rimasto intimato.
CONSIDERATO
1: che con il primo motivo di ricorso, attraverso plurimi argomenti che
saranno vagliati nel corso della motivazione che segue, è dedotta la violazione e/o
falsa applicazione della legge n. 525 del 1996, della legge n. 14 del 1991, dell’art.
72 del d.lgs. n. 23 del 1993, dell’art. 34 del CCNL comparto Ministeri del 1995 e
dell’allegato B, tabella 2, dello stesso contratto, in relazione al n. 3 dell’art. 360,
cod. proc. civ.
Rileva il ricorrente, in particolare,

che il meccanismo di adeguamento

stabilito dalla legge n. 525 del 1996, art. 1, riguarda le indennità accessorie
previste per legge unicamente per il personale di cancelleria e di segreteria degli
uffici giudiziari e per il personale amministrativo delle magistrature speciali, con
conseguente modificazione

in me/ius delle tabelle dell’indennità di amministrazione

di cui al C.C.N.L. del 1995 unicamente per tali categorie di personale.
Solo col C.C.I. del 1997, la disciplina di cui alla legge n. 525 del 1996,
sarebbe stata contrattualizzata e resa applicabile a tutto il personale, compresi gli
ufficiali giudiziari.
2.

Con il secondo motivo di ricorso, attraverso plurimi argomenti che

saranno vagliati nel corso della motivazione che segue, è prospettato vizio di
motivazione carente ed illogica su un fatto controverso e decisivo, e violazione
degli artt. 1362 e ssg. cod. civ., nell’interpretazione degli artt. 7 e 8 del CCNI del
2007 (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.).
3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della
loro connessione. Gli stessi non sono fondati.
La questione ha già costituito oggetto di esame da parte di questa Corte che
ha ritenuto fondate analoghe domande dei lavoratori (Cass., n. 17184 del 2016, n.
14606 del 2014, n. 23939 del 2013, n. 23523 del 2013).
Le censure di violazione di legge o di norme del CCNL di comparto, nonché di
erronea interpretazione delle disposizioni del CCNI, da esaminare congiuntamente,
sono infondate.
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R.G. n. 24651 del 2012

Va premesso che – a differenza del personale UNEP, che a decorrere dal 1°
gennaio 1991 fruiva, a norma della legge 15 gennaio 1991, n. 14, di un compenso
accessorio nella misura fissata da un decreto interministeriale d’intesa con le
00.SS. ivi indicate – per il personale di cancelleria e di segreteria degli uffici
giudiziari e per il personale amministrativo delle magistrature speciali la legge 22
giugno 1988, n. 221 e legge 15 febbraio 1989, n. 51, avevano previsto
l’attribuzione, secondo determinate percentuali legate alle qualifiche possedute,
dell’indennità stabilita per il personale di magistratura dalla legge 19 febbraio 1981,

n. 27, art. 3 (periodicamente adeguata secondo determinati parametri).
Con la contrattualizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione, il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 72, comma 3, stabilì
l’abrogazione delle disposizioni relative ad automatismi e a trattamenti economici
accessori’ a favore dei dipendenti pubblici contestualmente alla sottoscrizione dei
primi contratti collettivi di settore, affidando peraltro a questi ultimi la salvezza dei
trattamenti corrisposti con carattere di generalità e continuità per ciascuna
amministrazione o ente.
Conseguentemente l’art. 34 del primo C.C.N.L. del comparto Ministeri
stipulato il 16 maggio 1995, relativo alla retribuzione accessoria, definì nell’ali. B le
“tabelle di retribuzione accessoria mensile… aventi carattere di generalità e
continuità in base alla specifica disciplina legislativa, contrattuale e amministrativa
in vigore, anche ai sensi del d.lgs. n. 29 del 1993, art. 72, comma 3, facendo
riferimento agli importi corrisposti per l’anno 1993, rilevati sulla base del bilancio
consuntivo”.
La Tabella 1 allegata B al contratto collettivo individua poi nella indennità di
amministrazione la voce retributiva accessoria in cui si identifica il trattamento
erogato con carattere di generalità e continuità, che per il Ministero di giustizia è
quello erogato al personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari e al
personale amministrativo delle magistrature speciali. Orbene, poiché nessuna
disposizione del C.C.N.L. esclude i dipendenti UNEP dalla disciplina indicata, con
l’entrata in vigore dello stesso anche il trattamento accessorio di cui alla legge n. 14
del 1991, riferito a questi ultimi resta abrogato e sostituito dalla indicata indennità
di amministrazione, nell’ammontare indicato, riferito al personale diverso dagli
ufficiali giudiziari e risultante dal “riferimento agli importi corrisposti per l’anno
1993, rilevati sulla base del bilancio consuntivo”.
A tale risultato ermeneutico non è di ostacolo il fatto che la legge n.14 del
1991, non risulti nell’elenco, contenuto nel contratto collettivo del 1995, di quelle
abrogate con la sottoscrizione di quest’ultimo, ne’ la circostanza che il successivo
contratto integrativo del 1997 ne dichiari esplicitamente l’abrogazione dalla data di
vigenza dello stesso.
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R.G. n. 24651 del 2012

La prima circostanza non esclude infatti l’implicita abrogazione di una norma
di legge ivi non considerata, ove logicamente consequenziale, come nel caso in
esame, al contenuto del contratto collettivo medesimo, mentre della seconda i
giudici di merito hanno fornito adeguata spiegazione col rilevare il carattere
meramente ricognitivo e di razionalizzazione del quadro normativo della
dichiarazione indicata.
Sostiene peraltro la difesa del Ministero, con considerazioni analoghe a
quelle già vagliate nelle sentenze sopra richiamate, che il quadro normativo

delineato avrebbe comunque subito una variazione per effetto della legge 10
ottobre 1996, n. 525, art. 1, che aveva stabilito, esclusivamente per le indennità
previste dalla legge n. 221 del 1988 e legge n. 51 del 1989, la riattivazione, con
decorrenza 1° gennaio 1991 e fino al 31 dicembre 1993, del meccanismo di
adeguamento periodico triennale di cui alla legge n. 27 del 1981, art. 3, affidando
la successiva dinamica di tali indennità “contrattualmente definite indennità di
amministrazione” alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, secondo il
Ministero ricorrente, tra il 1 gennaio 1995 e il 31 ottobre 1997, quando il contratto
integrativo di tale anno aveva esteso contrattualmente a tutto il personale la
disciplina in precedenza portata dalla legge n. 525 del 1996, art. 1, solo per gli
indicati dipendenti del Ministero della giustizia diversi dai personale UNEP l’importo
dell’indennità di amministrazione sarebbe levitato per effetto della citata
applicazione, dal 1 gennaio 1995, del meccanismo di adeguamento triennale
maturato tra il 1991 e il 1993.
Tali argomenti non sono fondati.
L’avvenuta contrattuale individuazione dell’ammontare delle indennità di cui
alla legge n. 221 del 1988 e legge n. 51 del 1989, come parametro di
determinazione della nuova indennità di amministrazione per tutto il personale
dipendente del Ministero della giustizia ha infatti comportato che l’applicazione del
meccanismo di adeguamento di tali indennità fino al 31 dicembre 1993 si sia
tradotta in una nuova retroattiva determinazione della indennità contrattuale di
amministrazione, riferita appunto all’ammontare del trattamento accessorio più
generalizzato vigente al 31 dicembre 1993, pertanto applicabile a tutti i dipendenti
del Ministero.
Nelle pronunce di questa Corte sopra richiamate è stato, quindi, affermato il
seguente principio di diritto, di cui la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione:
“L’indennità di amministrazione, istituita dall’art. 34 del CCNL 16 maggio 1995 del
comparto Ministeri ed individuata, per il Ministero della giustizia, in riferimento alle
indennità previste dalle leggi 22 giugno 1988, n. 221 e 15 febbraio 1989, n. 51,
costituisce, in conformità alla Tabella 1, all. B, del contratto medesimo, il
trattamento accessorio erogato con carattere di generalità e continuità a favore di
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R.G. n. 24651 del 2012

tutto il personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari e al personale
amministrativo delle magistrature speciali, nel cui ambito vanno compresi, in
assenza di una diversa disposizione dell’accordo collettivo, anche i dipendenti UNEP,
senza che assuma rilievo che la legge 15 gennaio 1991, n. 14 – che regolava in
autonomia il trattamento accessorio per il suddetto personale – non sia compresa
tra le disposizioni esplicitamente abrogate con la sottoscrizione del CCNI,
realizzandosi una ipotesi di abrogazione implicita in forza del contenuto del

con il successivo accordo integrativo del 22 ottobre 1997, assumendo tale
indicazione carattere meramente ricognitivo e di razionalizzazione del quadro
normativo. Ne consegue che, anche nei confronti del personale UNEP, opera la
rideterminazione, in via retroattiva, dell’indennità di amministrazione per effetto del
meccanismo di adeguamento riconosciuto dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525 alle
indennità di cui alle leggi n. 221 del 1988 e n. 51 del 1989”.
Il ricorso deve essere rigettato.
Nulla spese non essendosi costituito l’intimato.
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La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma , nella adunanza camerale del 28 settembre 2017.
Il Presidente
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contratto collettivo stesso, né che tale normativa sia stata esplicitamente abolita

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