Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29679 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, n.29679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TECNO JACKET S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MARIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDRONICO FRANCESCO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato RINALDI GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2008 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 22/02/2 008 r.g.n. 226/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Nicosia, la signora T.R., conveniva in giudizio la Tecno Jacket s.r.l.

esponendo di essere dipendente della stessa dal (OMISSIS), con le mansioni di addetta ai “servizi vari”.

Aggiungeva che nel corso del rapporto aveva promosso, unitamente ad altri lavoratori, una causa contestando la disdetta del CCNL tessile a favore dell’applicazione del CCNL “aziende lavorazione conto terzi a facon” “peggiorativo per i lavoratori”.

Soggiungeva che, a seguito di procedura ex L. 223 del 1991, avviata nel gennaio 2004, veniva licenziata in data (OMISSIS).

Lamentava che il licenziamento collettivo era stato disposto in violazione dell’art. 5 della suddetta legge sia per vizi formali sia per violazione dei criteri di scelta, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro con tutte le conseguenze h economiche.

Con sentenza del 4 maggio 2006, l’adito Giudice accoglieva la domanda, rilevando un difetto di specificazione del criterio di scelta dei lavoratori da licenziare concernente la fungibilità delle mansioni, la non corretta applicazione dei predetti criteri di legge, la mancata comparazione di tutti i lavoratori dell’azienda con conseguente illegittimità dell’accorpamento dei diversi reparti interessati dalla riduzione, avuto riguardo alla medesima professionalità dei lavoratori addetti all’azienda, tutti inquadrati nel 6^ e 7^ livello, alla illegittimità della classificazione del personale sulla base delle mansioni previste dal contratto a Facon applicato.

Proponeva appello la società, eccependo con il primo motivo la nullità della sentenza per “disintegrità del contraddittorio”, richiamando la L. n. 223 del 1991, art. 17, vertendosi in materia di litisconsorzio necessario.

Sotto altro profilo lamentava la erroneità della sentenza, in quanto nella motivazione non avrebbe precisato la specifica violazione imputabile all’azienda, senza calibrare la violazione sulla posizione processuale della T..

Sosteneva, in particolare, che la ricorrente sarebbe stata comunque colpita dal provvedimento di recesso sia per anzianità di servizio che per carichi di famiglia; contestava, inoltre, che l’azienda avesse accorpato i dipendenti sulla base del “contratto Facon”, avendo sempre fatto riferimento alle mansioni concretamente e prevalentemente disimpegnate, ivi comprese quelle di assemblaggio, come precisato dai testi.

Si costituiva la T., chiedendo il rigetto dell’appello perchè infondato. Con sentenza del 13 febbraio 2007-22 febbraio 2008, l’adita Corte d’appello di Caltanissetta, esclusa la necessità di integrare il contraddittorio con gli altri lavoratori licenziati, rigettava il gravame, osservando che la lavoratrice era stata licenziata sulla base della illegittima classificazione enucleata in relazione al contratto Facon. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Tecno Jacket s.r.l.

con cinque motivi.

Resiste T.R. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta che la Corte d’Appello di Caltanisetta abbia rigettato la sollevata eccezione di nullità della sentenza di primo grado, per non avere il Giudice disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i lavoratori dell’azienda.

Sostiene, infatti, la società ricorrente che sussisterebbe un concreto interesse di tutti i lavoratori dell’azienda a partecipare al giudizio, che comporterebbe una ipotesi di litisconsorzio necessario, poichè l’annullamento del licenziamento impugnato faculterebbe l’azienda a licenziare un altro dipendente in sostituzione di quello reintegrato.

Il motivo è infondato.

Invero, correttamente la Corte di Appello ha ritenuto che “il licenziamento, ancorchè collettivo ed intimato con un unico atto ad una pluralità di lavoratori, ha natura di un negozio unilaterale recettizio volto a determinare la cessazione del rapporto di lavoro dei singolo dipendenti destinatari della comunicazione, configurandosi tanti licenziamenti quanti sono i dipendenti licenziati, con ciò realizzandosi un’ipotesi di litisconsorzio tutt’al più processuale o facoltativo ex art. 103 c.p.c., caratterizzato dall’autonomia delle singole cause.” Così decidendo la Corte territoriale si è adeguata all’orientamento di questa Corte, espresso nei termini appena riprodotti (v. in particolare, Cass. 1784/1992).

Con il secondo motivo di censura la società ricorrente, denunciando omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), sostiene che il Giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere l’avvenuta violazione dei criteri di scelta, determinata dall’accorpamento dei dipendenti sulla base delle qualifiche professionali previste dal CCNL Facon, ed, in via più generale, dall’assenza in azienda di una suddivisione in reparti con conseguente reciproca fungibilità dei dipendenti.

Anche questo motivo è privo di fondamento, limitandosi la società ricorrente a riproporre una propria valutazione della prova, disattesa con congrua motivazione. Invero, in proposito il Giudice a qua ha tenuto a precisare che le univoche deposizione testimoniali avevano confermato la fungibilità delle mansioni de personale addetto alla produzione ed assemblaggio; in particolare, la ricorrente risultava avere svolto mansioni di addetta ai servizi vari (c.f.r. buste paga in atti) pur occupandosi di altre mansioni (assemblaggio, travettatura, rifilatura, supporto addetti alle macchine di cucito età).

Pertanto, considerata la medesima professionalità dei lavoratori addetti all’azienda, tutti inquadrati nel 6^ o 7^ livello, sarebbe apparso illegittimo l’inquadramento della lavoratrice, ai fini della individuazione dei lavoratori da licenziare.

Più in dettaglio – sempre secondo il Giudice d’appello – “appariva illegittima, a monte, la classificazione sulla base della mansioni derivanti dall’applicazione del contratto a Facon, in modo tale da non rendere facilmente enucleabile la effettiva professionalità acquisita dai lavoratori licenziati.

Va, in proposito, rammentato che in tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a sostegno delle rispettive pretese, i vizi motivazionali deducibili con il ricorso per cassazione non possono consistere nella circostanza che la valutazione delle prove sia stata eseguita dal Giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè, a norma dell’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale ed insindacabile del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare al bisogno le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti con l’unico limite di supportare la decisione con adeguata e congrua motivazione immune da vizi logici e da errori giudici (Cass. 03/09/2008, n. 22171).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza è puntuale e coerente e, come tale, insindacabile anche in merito alla valutazione dell’atto conclusivo della procedura di mobilità.

Alla luce di tali considerazioni, è priva di fondamento anche l’ulteriori censura alla sentenza impugnata, dedotta con il terzo motivo, concernente la pretesa violazione dell’art. 41 Cost. e della L. n. 223 del 1991, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il Giudice d’appello si è, infatti, limitato a riscontrare l’incongruità e la non correttezza dei criteri di scelta individuati dal datore di lavoro e della loro applicazione.

La Corte territoriale, invero, in seguito alla valutazione del materiale istruttorio, ha ritenuto non provata, da parte del datore di lavoro, la “ragionevolezza del suo operato” osservando che “quando il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo specifico ad un settore dell’azienda, in generale la comparazione dei lavoratori da licenziare può avvenire secondo le scelte dell’imprenditore, ispirale dalle esigenze tecnico produttive, ed anche fare riferimento ai singoli reparti interessati dalle eccedenze. In tali casi, in relazione ai collocamenti in mobilità ed ai licenziamenti collettivi, il principio previsto dalla L. n. 223 del 1991, artt. 5 e 24 – in base ai quali i criteri selezione dei personale da licenziare, ove non predeterminati secondo uno specifico ordine previsto da accordi collettivi, devono essere osservati in concorso tra di loro- se impone al datore di lavoro una valutazione globale degli stessi, tuttavia non esclude che si possa accordare prevalenza ad uno di tali criteri ed, in particolare, a quello delle esigenze tecnico produttive, purchè tale prevalenza trovi la sua ragione di scelta in elementi oggettivi, e non sottenda ragioni elusive e/o discriminatorie, (Cass. 19.05.2006 n. 11866; Cass. 07.06.2003 n. 9153).

Tuttavia, se si tratta, come nella specie, di personale tendenzialmente omogeneo per professionalità e fungibilità, ai fini del controllo di conformità dei criteri di scelta al principio di buon fede di cui all’art. 1175 c.c., non è utilizzabile nè il criterio della posizione da sopprimere (in quanto tutte posizioni lavorative sono equivalenti e tutti i lavoratori licenziabili) nè tanto meno l’impossibilità di repechage.

In tali casi -ha esattamente osservato la Corte territoriale richiamando la giurisprudenza di legittimità (in part. v. Cass. n. 9888/2006)-, “non si può limitare la scelta agli addetti ad un reparto se questi sono idonei per acquisite esperienze e per pregresso e frequente svolgimento della propria attività in altri reparti a svolgere altre attività, ma si deve ampliare la scelta coinvolgendo altri reparti”. Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. e dell’art. 437 c.p.c., mentre con il quinto motivo censura la sentenza impugnata, per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

n particolare, la ricorrente censura la statuizione della Corte d’appello per avere ritenuto tardiva e non provata l’eccezione difensiva formulata dalla stessa società per la prima volta con l’atto d’appello e consistente nella produzione di una nuova graduatoria formulata in base all’applicazione di nuovi criteri.

I due motivi, da trattarsi congiuntamente perchè strettamente connessi, sono infondati, avendo correttamente la Corte d’appello considerato tardivo l’introduzione di un thema decidendum non prospettato dalla società in primo grado.

La Corte ha ritenuto che l’assunto dell’azienda, secondo cui avrebbe operato in piena correttezza poichè, anche se si “fosse provveduto ad accorpare tutti i dipendenti, senza distinzione di reparti e mansioni, la signora T. sarebbe ugualmente stata colpita dal provvedimento di recesso, in quanto sulla base dei criteri dell’anzianità aziendale e dei carichi di famiglia, si sarebbe collocata all’11 posto (i lavoratori erano 18), era comunque inammissibile, in quanto dedotto per la prima volta nell’atto di appello, non essendo contenuta alcuna censura in tal senso nella memoria di costituzione del 20.01.2005, dovendo il convenuto comunque prendere posizione precisa in ordine ai fatti sin dalla data di deposito della memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c.”.

Il Giudice a qua ha comunque, espresso anche un giudizio di merito sulla eccezione della società, osservando che, in ogni caso, anche ad esaminare nel merito la censura, l’assunto non era provato, come non erano provati i presupposti di fatto di tale graduatoria, in quanto la ricorrente aveva un’anzianità di servizio e carichi di famiglia che le avrebbero consentito di precedere altri dipendenti, che, seppur non licenziati, avevano avuto attribuito un minore punteggio. Inoltre prosegue la Corte- parte appellata aveva ribadito che in ogni caso l’individuazione dei lavoratori da licenziare era stata fatta sulla base del contratto Facon e sulle mansioni ivi individuate, che, come dimostrato dall’istruttoria espletata in primo grado, non corrispondevano alle effettive mansioni svolte dalle lavoratrici. Ed ancora, dal prospetto prodotto risultava che alla signora T. era stata attribuita, ai fini della inclusione in graduatoria la mansione di manovale, dalla stessa in concreto mai svolta, avendo la ricorrente prodotto nel giudizio di primo grado alcune buste paga che documentavano il suo inquadramento come “addetta servizi vari”.

A ciò era da aggiungere che dagli atti risultava che il numero dei lavoratori da licenziare si era ridotto, verosimilmente a seguito delle dimissioni rassegnate da quattro lavoratori e del recesso di un lavoratore addetto ad un settore non interessato dal ridimensionamento, di tre unità : dal prospetto allegato, tuttavia, essendo operate delle correzioni a penna poco leggibili, non era dato evincere nemmeno quanti lavoratori concretamente dovessero essere avviati in mobilità; sicchè, non avendo la società provato i presupposti di fatto posti a base della suddetta graduatoria (mansioni prevalenti, contratto applicato ecc.), pur avendo uno specifico onere probatorio, la censura non poteva trovare accoglimento.

Non risultando l’iter argomentativo della Corte territoriale affetto dalle violazioni e dai vizi denunciati, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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