Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29679 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 14/11/2019), n.29679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18744-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1791/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Asti n. 188/2015, con cui era stato accolto il ricorso proposto da N.C. avverso avviso di accertamento IRPEF IVA IRAP 2009 con recupero d’imposta sulla base di una ritenuta gestione antieconomica d’impresa;

il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1) per avere la CTR confermato la pronuncia di primo grado basandosi, quanto alle giustificazioni del contribuente circa le ingenti perdite riportate negli anni di imposta 2007-2010, sul dedotto trasferimento all’estero della principale committente del contribuente;

1.2. in punto di diritto va ribadito che in tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, consentito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l’atto di rettifica, qualora l’Ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse (cfr. Cass. nn. 27804/2018, 6918/2013);

1.3. nel caso concreto l’accertamento induttivo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, fondato su presunzioni gravi, precise e concordantì, era giustificato anche dal comportamento antieconomico del contribuente, che sembrava lavorasse in perdita, pur percependo ingenti ricavi;

1.4. una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di un comportamento del contribuente, poichè assolutamente contrario ai canoni dell’economia, incombeva, come si è detto, sul medesimo l’onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo – in difetto – pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, (cfr. altresì Cass. nn. 7680/2002, 11599/2007);

1.5. nel caso in esame, rispetto alle norme sulla ripartizione dell’onere probatorio, rileva la Corte che la C.T.R. non ha correttamente considerato il quadro presuntivo legittimante il ricorso al metodo induttivo;

1.6. al riguardo, la motivazione della sentenza si rivela affetta da vizi giuridici, in quanto, a fronte degli elementi posti a base dell’accertamento e richiamati dall’Amministrazione finanziaria in sede di gravame, i Giudici di appello, sull’assunto del preteso calo di fatturato e di redditività in conseguenza del trasferimento della produzione della committente dall’Italia verso l’estero, senza alcun riferimento alla documentazione eventualmente prodotta a sostegno di tali affermazioni dal contribuente, hanno ritenuto che l’accertamento dovesse essere annullato;

1.7. si ricava invece dai surricordati principi la chiara affermazione che, nel riparto degli oneri, al contribuente è assegnato quello non solo di allegare ma anche di provare – ancorchè senza limitazioni di mezzi e di contenuto – la sussistenza di circostanze di fatto tali da superare la presunzione nei suoi confronti relativa all’antieconomicità di un comportamento;

1.8. ammettere dunque il contribuente a offrire – in sede di contraddittorio o nel giudizio – elementi, anche presuntivi, idonei a contrastare l’opposta presunzione significa soltanto che non vi sono regole di esclusione che possano ostare alla acquisizione al processo di una data informazione rilevante ai detti fini (salvo quelle che derivano dal principio del contraddittorio e della norme processuali generali o proprie del processo tributario), ma non significa certo che veicolo per tale acquisizione possa essere – nel processo civile come nel processo tributario – direttamente e soltanto l’asserzione della parte stessa che ad essa abbia interesse, come nel presente caso;

1.9. la CTR non ha, quindi, correttamente applicato i principi di diritto dianzi illustrati, atteso che il contribuente risulta essersi limitato a mera attività assertiva circa le riportate perdite d’esercizio, senza addurre elementi concreti in grado di supportarla;

2.1. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, denunciando, in rubrica, “violazione dell’art. 2697 c.c., e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c…. nullità della sentenza per la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, in ordine al pagamento delle fatture emesse dalla ditta “i.e. piemonte”” perchè, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe errato nel rigettare l’appello dell’Ufficio ritenendo provati i pagamenti effettuati dal contribuente nei confronti della suddetta impresa sulla base delle dichiarazioni rese dal fornitore citato, Paolo Meluso, circa l’effettuato pagamento per contanti, con corrispondenti prelievi bancari, e dallo stesso ricorrente in merito all’indicazione “pagato” sulle fatture senza data in quanto relative “a tutti i flussi di pagamento pregressi”;

2.2. come è noto, nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi acquisite in fase di accertamento hanno normalmente valore indiziario, e pur tuttavia, per il loro contenuto intrinseco ovvero per l’attendibilità dei riscontri offerti, possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante ex art. 2729 c.c., e, cioè, di prova presuntiva idonea a fondare e motivare l’atto di accertamento (cfr. Cass. n. 16711/2016, 9876/2011, 9402/2007);

2.3. da ciò discende che trovano fondamento gli addebiti mossi alla sentenza impugnata laddove non si è in alcun modo dato conto della sussistenza di ulteriori elementi probatori a supporto e riscontro delle dichiarazioni rese dal terzo, così come peraltro anche delle affermazioni della stessa parte contribuente, circa il pagamento delle fatture emesse nei confronti del fornitore;

3. conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rimessa dinanzi alla CTR del Piemonte in altra composizione sia per il riesame del complessivo materiale indiziario e presuntivo fornito in giudizio dall’Amministrazione e dal contribuente, sottoposto al suo esame, attenendosi ai prìncipi di diritto prima esposti, sia per la statuizione sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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