Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29678 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA

93, presso lo studio dell’avvocato GIULIO DI GIOIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato SERGIO D’ANDREA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati, RICCIO

ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE DIREZIONE PROVINCIALE SERVIZI VARI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3651/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/07/2009 R.G.N. 225/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VIOLA Alfredo Pompeo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 12 gennaio 2007, F.M. proponeva appello avverso la sentenza pronunziata in data 29 giugno-5 luglio 2006 con la quale il Tribunale di Napoli, Giudice del lavoro, aveva dichiarato essa appellante decaduta dalla azione giudiziaria in relazione al ricorso proposto il 20.12.2005 diretto le provvidenze economiche previste dalla normativa in favore degli invalidi civili.

Deduceva che il primo Giudice aveva erroneamente interpretati) il dettato del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, come convertito in L. n. 326 del 2003, la cui efficacia era stata differita al 31.12.2004 dal D.L. n. 355 del 2003, art. 23. La lettera e la ratio della disposizione, considerato anche il principio generale di irretroattività della legge, inducevano ad escludere che il termine di decadenza semestrale potesse essere applicato anche a fattispecie in cui il provvedimento della Commissione sanitaria fosse stato pronunziato prima del 1 gennaio 2005. In altri termini quando il verbale della Commissione, come nel caso di specie, fosse stato notificato prima della introduzione del termine decadenziale, doveva essere applicata la disciplina previgente.

Concludeva, pertanto, chiedendo che in riforma della impugnata sentenza, fosse accertato e dichiarato il suo diritto a fruire della pensione di inabilità e della indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa o, quanto meno, a fruire dell’assegno di invalidità con la indicata decorrenza o dall’epoca diversa accertata in corso di causa con condanna dell’Istituto al pagamento dei ratei maturati oltre accessori ed alla rifusione delle spese del doppio grado.

Ricostituito il contraddittorio, l’I.N.P.S. deduceva la infondatezza dell’appello sulla scorta anche della giurisprudenza formatasi in seno alla stessa Corte adita. Ribadiva, poi, che per accogliersi nel merito la domanda dovevano essere provati anche i prescritti requisiti socio-economici. Concludeva per la conferma della gravata sentenza.

La Corte di Napoli con sentenza dei 15 giugno 2009-30 luglio 2009 rigettava l’appello compensando tra le parti le spese di lite.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la F. con un unico motivo.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, come convertito in L. n. 326 del 2003. Sostiene che il termine di decadenza di sei mesi opera soltanto ed esclusivamente a decorrere dal 1 gennaio 2005 e quindi nella ipotesi in cui all’interessato sia stato comunicato il verbale della commissione medica successivamente alla data suddetta.

2. Il ricorso è fondato.

La questione di diritto posta dalla ricorrente è già stata esaminata – e risolta nei termini sostenuti dalla ricorrente – da questa Corte (Cass., sez. lav., 20 aprile 2011, n. 9038) che ha affermato – e qui ribadisce – che il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326, contiene un duplice precetto, da un Iato dichiarando non più necessario il ricorso amministrativo ai fini della procedibilità della domanda e dall’altro introducendo una nuova decadenza per l’esercizio dell’azione, da proporre entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo; pertanto, in mancanza di una disciplina transitoria “ad hoc” ed esclusa l’applicazione analogica dell’art. 252 disp. att. cod. civ. (norma transitoria di natura speciale), il nuovo istituto della decadenza, il cui fatto generatore è costituito dalla comunicazione del provvedimento amministrativo, non può che applicarsi ai provvedimenti amministrativi comunicati a decorrere dal 1 gennaio 2005, nel rispetto del principio di irretroattività della legge, il quale comporta che essa non può essere applicata al “facta praeterita”, pur corrispondenti agli elementi di una nuova fattispecie produttiva di effetti, che a quei fatti dalla legge precedente non erano collegati.

3. Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla corte d’appello di Salerno anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata rinvia alla Corte di Salerno anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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