Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29678 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 16/11/2018), n.29678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Giovanni Roberto – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10162/2014 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

CONCILIAZIONE 10, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

SCORDAMAGLIA, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difendè ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 416/10/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 18/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

G.R., esercente la professione di avvocato, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi contro la sentenza resa dalla CTR dell’Abruzzo meglio indicata in epigrafe che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, ha confermato la legittimità della cartella emessa per IRAP relativa all’anno 2006 a carico del professionista.

Secondo la CTR la debenza del tributo a carico del contribuente era giustificata dalle risultanze della dichiarazione dei redditi dai costi sostenuti dai compensi a terzi. Aggiungeva che l’onere di provare l’assenza del presupposto impositivo incombeva sul contribuente, il quale non vi aveva provveduto. Il giudice d’appello rilevava che l’esistenza di compensi a terzi giustificava la debenza del tributo anche in assenza di prestazioni di lavoro autonomo. Evidenziava, ancora, che dalla documentazione prodotta doveva escludersi l’occasionalità dell’affidamento a terzi di prestazioni, rilevando i requisiti attestanti l’autonoma organizzazione ad ogni periodo d’imposta.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria ed istanza di cessazione della materia del contendere in relazione all’intervenuta pronunzia di questa Corte – Cass. n. 1296/2016, resa nel proc. R.G. n. 10160/2014 – che ha accolto il ricorso proposto dalla medesima parte contro il diniego di condono relativo alla stessa cartella di pagamento oggetto del presente giudizio per l’anno 2006 – rinviando ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo per il giudizio di rinvio.

Questa Corte, con ordinanza n.9875/2018, ha sospeso la decisione sul ricorso in attesa della definizione del giudizio di rinvio innanzi alla CTR dell’Abruzzo disposto da questa Corte con ordinanza n. 1296/2016.

E’ stata quindi acquisita copia dell’ordinanza resa dalla CTR Abruzzo n. 203, pubblicata il 13.2.2017, con la quale il giudice di rinvio, decidendo sulla base di quanto disposto da questa Corte con l’ordinanza n. 1296/2016, ha accolto il ricorso del contribuente, dichiarando il diritto alla definizione della lite pendente e per l’effetto ha annullato il provvedimento di diniego.

Orbene, non risultando tale ultima pronunzia gravata da ricorso per cassazione, sono cessate le ragioni della sospensione disposta ex art. 295 c.p.c.

Orbene, tenuto conto dell’esito del giudizio nel quale si controverteva del diritto al condono, è venuto meno l’interesse del ricorrente al ricorso che va, per l’effetto dichiarato inammissibile.

L’esito complessivo della lita impone la compensazione delle spese del giudizio.

Non ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio contributo -cfr. Cass. n. 3542 del 10/02/2017 -.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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