Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29678 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 14/11/2019), n.29678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18718-2018 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. FUSCO 104,

presso lo studio dell’Avvocato FEDERICO ANTIGNANI, rappresentato e

difeso dall’Avvocato LUCA COSTANTINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7208/718/17 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

R.F. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone n. 1111/2014, con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso invito al pagamento, contenente carico esecutivo di avviso di accertamento definitivo per mancata impugnazione;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità del procedimento di secondo grado in quanto, pur avendo il ricorrente indicato, sia nell’atto di appello che nell’udienza di discussione del 15.11.2016, la volontà di proporre querela di falso avverso la relata di notifica dell’avviso di accertamento, redatta dal messo notificatore del Comune di Frosinone, la CTR non aveva proceduto agli adempimenti di cui all’art. 222 c.p.c., con la sospensione del giudizio;

1.2. la censura va disattesa in quanto l’esame degli atti del giudizio di merito da parte del giudice di legittimità, ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, sicchè, laddove sia denunciata la violazione dell’obbligo di sospendere il processo tributario, a seguito della proposizione di querela di falso contro le relazioni di notificazione degli atti impositivi impugnati, è necessario che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini, il testo della querela di falso ed il verbale di udienza relativo al suo deposito davanti al giudice che non ha disposto la sospensione del processo (cfr. Cass. nn. 10272/2017, 5036/2012);

1.3. l’odierno ricorrente avrebbe, dunque, dovuto riportare nel ricorso per cassazione il testo della querela di falso, asseritamente proposta in via incidentale, e il verbale dell’udienza del 15.11.2016, nella parte riguardante il suo preteso deposito dinanzi al Giudice d’appello, mentre a tali doverose verifiche preliminari, il ricorrente si è totalmente sottratto;

2.1. con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), e dell’art. 140 c.p.c.”, perchè, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe omesso di rilevare la “giuridica inesistenza o, in via subordinata, la nullità della notifica dell’avviso di accertamento” eseguita nelle forme dell’art. 60 cit., prevista solo per il caso di irreperibilità assoluta, circostanza da escludere sulla base di quanto riportato nella stessa relata di notifica;

2.2. preliminarmente va rilevato che gli atti contenenti invito al pagamento, che facciano seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, come nel presente caso, non integrano un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, essi restano sindacabili in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito, al che consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione dell’invito al pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione del suddetto atto (cfr. in materia di cartelle esattoriali Cass. nn. 4818/2015, 16641/2011), come si assume nel presente caso;

2.3. poste tali premesse, la relata di notifica, ritualmente trascritta in ricorso, riporta quanto segue: “…constata l’impossibilità ad eseguire la notifica del presente atto al sig. R.F. residente a Frosinone in Via Mastruccia n. 28 ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c., in quanto all’indirizzo dichiarato nell’atto non è stata reperita l’abitazione ovvero l’ufficio o l’azienda…”;

2.4. va premesso che, secondo la giurisprudenza di questo Giudice di legittimità, la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni ed il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata ai cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e) (cfr. Cass. n. 1206/2011);

2.5. questa Corte ha tuttavia altresì precisato che, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), deve effettuare ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune, evidenziando al contempo che la notificazione ai sensi della predetta disposizione può essere ritenuta valida anche nell’ipotesi in cui risulti a posteriori che il trasferimento era intervenuto nell’ambito dello stesso Comune, sempre che, al momento della notificazione, nonostante le ricerche effettuate nell’ambito del medesimo Comune dal messo notificatore (la cui sufficienza va valutata dal Giudice di merito con apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale), permanessero ignoti il nuovo indirizzo e il relativo Comune per circostanze non addebitabili nè opponibili all’Amministrazione, ad esempio per il decorso di un termine troppo breve tra il trasferimento e la notificazione o l’inottemperanza del contribuente agli oneri posti a suo carico dalla disciplina in materia di mutamenti anagrafici (cfr. Cass. nn. 19958/2018, 2877/2018, 20425/2007, 4925/2007);

2.6. con riferimento alla previa acquisizione di notizie o al previo espletamento delle ricerche, va inoltre evidenziato che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (cfr. Cass. n. 20425/2007);

2.7. la questione assume particolare rilievo in relazione alla circostanza che, per le ipotesi di c.d. irreperibilità, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 c.p.c., occorrendo, oltre al deposito di copia dell’atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi ed all’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o ufficio o azienda del destinatario, anche la comunicazione con raccomandata A.R. dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto e il ricevimento della raccomandata informativa, ovvero il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della detta raccomandata; per converso, alle ipotesi di c.d. irreperibilità assoluta, relative al trasferimento del contribuente in Comune diverso da quello in cui il contribuente aveva il domicilio fiscale, la medesima disposizione sopra ricordata richiede, accanto al deposito dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso nell’albo e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione;

2.8. questa Corte, affrontando il tema delle modalità che il messo notificatore o ufficiale giudiziario devono seguire per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in caso di irreperibilità assoluta, ha quindi ritenuto che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più nè abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto (cfr. Cass. n. 6911/2017);

2.9. a tali principi non si è conformato il Giudice di appello, che non ha dato conto di quali accertamenti fossero stati effettuati dal messo notificatore al fine di verificare la correttezza della notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e);

3. sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto quanto al secondo motivo, assorbiti il terzo ed il quarto, formulati in via subordinata, e respinto il primo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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