Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29678 del 12/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29678 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20034/2016 R.G. proposto da
Antinucci Mark Victor, rappresentato e difeso dall’Avv. Simona Di
Fonso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla
via Caio Mario n. 13, per procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– resistente e contro
Equitalia Sud s.p.a., Camera di Commercio di Roma;
– intimate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio n. 720/10/16 depositata 1’11 febbraio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 15 novembre 2017.

1

Data pubblicazione: 12/12/2017

ATTESO CHE
Circa l’impugnazione per difetto di notifica di n. 4 cartelle di
pagamento, Mark Victor Antinucci ricorre per cassazione,
essendo rimasto soccombente in entrambi i gradi di merito.
Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 115,

nonché omesso esame di fatto decisivo, per aver il giudice
d’appello ritenuto perfezionata la notifica delle cartelle nelle
forme previste per l’ipotesi dell’irreperibilità assoluta del
destinatario.
Il primo motivo è fondato: dalla spunta delle relazioni di notifica
(trascritte in ricorso per autosufficienza) emerge essersi trattato
di una «temporanea assenza del destinatario» dall’indirizzo
anagrafico (in Roma al Largo Olgiata n. 15); sui retroversi il
messo notificatore attesta di aver saputo dal portiere o dalla
vigilanza del comprensorio che l’Antinucci era «trasferito», ma a
questa annotazione non segue la necessaria indicazione delle
ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un
mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso Comune,
sicché, contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello,
era indefettibile l’invio della raccomandata informativa del
deposito dell’atto presso la casa comunale, poiché, nei casi di
irreperibilità c.d. relativa, vanno osservate tutte le garanzie
previste dall’art. 140 c.p.c. (Cass. 24260/2014 Rv. 633117;
Cass. 25079/2014 Rv. 634229; Cass. 6788/2017 Rv. 643482).
La sentenza deve essere cassata in relazione al primo motivo,
con rinvio per nuovo esame, assorbiti i restanti tre motivi
(inerenti omissione parziale di pronuncia e merito della pretesa
fiscale).

2

116 e 140 c.p.c., art. 60 d.P.R. 600/1973, artt. 1362 e 1363 c.c.

P. Q. M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la
sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione
tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le
spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA