Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29677 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati, MERCANTI

VALERIO, LANZETTA ELISABETTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Z.G.P., domiciliato in ROMA, VIA TARO 56, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI TRETOLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GENTILE FRANCESCO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4929/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/07/2008 R.G.N. 9377/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 1.10.2006 presso il Tribunale di Napoli Z.G.P. premetteva di essere dipendente Inps dal 27/4/1982 e di aver svolto dalla fine del 1991 le funzioni di sportellista addetto al reparto “gestione posizioni assicurative”;

esponeva che in data 5/5/1998, gli era stato notificato decreto di perquisizione ed era stato operato il sequestro di estratti contributivi e altro materiale amministrativo, rinvenuti sia nell’ufficio che nella propria abitazione; che in data 7/5/1998, l’I.N.P.S. di Napoli aveva trasmesso i verbali di sequestro alla direzione centrale dell’Istituto; che in data 1 luglio 1998, era stato sottoposto agli arresti domiciliari e l’I.N.P.S., con raccomandata del 7/7/98, gli aveva comunicato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione con decorrenza 11/7/98; che, all’esito della revoca della misura cautelare, in data 11.2.1999 egli era stato riammesso in servizio; che in data 2/2/2000 l’I.N.P.S. gli aveva contestato altro e diverso addebito e, a definizione del procedimento disciplinare, con determinazione n. 69 del 21.3.2000 ex artt. 2 e 5 della Raccolta coordinata delle norme in materia disciplinare gli era stata irrogata la sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso e con effetto immediato.

Tale licenziamento disciplinare, impugnato dal ricorrente, veniva dichiarato illegittimo con sentenza del Tribunale di Napoli del 15/9/2004.

2. A seguito di impugnativa dell’Istituto la Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado.

Con nota 4/3/2005 l’I.N.P.S. aveva comunicato allo Z. che, pur essendo stato ripristinato il rapporto di lavoro, non procedeva alla reintegra nel posto di lavoro, in quanto in data 8/10/2001 era intervenuta sentenza di condanna, confermata in grado di appello il 26/3/2003, in relazione al reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; pertanto, L. n. 97 del 2001, ex art. 4, comma 1, e art. 8, comma 5, Regolamento di Disciplina aveva disposto la sospensione dal servizio a decorrere dal 24/11/2004, data di notifica ad esso Istituto della sentenza di reintegra.

3. Con sentenza in data 25/5/2005 questa Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di conferma della condanna in primo grado per il reato di corruzione e l’Inps, in data 28/9/2005, gli aveva comunicato la riassunzione del procedimento disciplinare e, all’esito, in data 4/1/2006 aveva applicato la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso dal 24.11.2004.

Tale nuovo licenziamento disciplinare era impugnato dal dipendente che lamentava la violazione del principio di immediatezza della contestazione ex art. 27, comma 2, CCNL comparto del personale degli enti pubblici quadriennio normativo 94/97, siccome il procedimento disciplinare era stato instaurato in data 22/10/1998 in relazione a fatti noti all’Inps dal 7/7/1998, data di trasmissione dei verbali di sequestro a carico di esso ricorrente e, quindi, ben oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dalla norma citata; che era stato violato la L. n. 97 del 2001, art. 5, in quanto il procedimento disciplinare era stato riassunto in data 28/9/2005, ben oltre il termine di gg. 90 dalla pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione, verificatasi il 25/5/2005; che era stato violato la L. n. 19 del 1990, art. 9, comma 2, essendosi il procedimento disciplinare riattivato il 19/9/2005, concluso solo in data 4/112006 con la notifica del licenziamento e cioè oltre il termine perentorio di 90 giorni previsto dalla norma indicata per la conclusione del procedimento disciplinare; che era stato violato il principio di proporzionalità ed adeguatezza, stante l’omessa valutazione di circostanze di fatto, quali l’assenza di danno economico per l’I.N.P.S. e la vigenza della prassi di rilasciare estratti anche a persone diverse dagli interessati.

4. Costituitosi in giudizio l’I.N.P.S. chiedeva il rigetto della domanda deducendone l’infondatezza.

Con sentenza del 19/6 – 16/8/2007 il giudice adito rigettava la domanda.

5. Con atto depositato il 20/11/2007 lo Z. ha proposto appello avverso detta sentenza lamentando l’erroneità della pronuncia laddove riteneva la tempestività della contestazione e, successivamente, della riassunzione del procedimento disciplinare, e laddove riteneva la sanzione proporzionata alla gravità del fatto contestato, per cui egli chiedeva la riforma della sentenza stessa con l’accoglimento della domanda svolta in primo grado.

Costituitosi in giudizio, l’I.N.P.S. ha chiesto il rigetto del gravame deducendone l’infondatezza.

La Corte d’appello di Napoli la sentenza della 27 giugno 2008 – 10 luglio 2008, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la nullità del licenziamento irrogata dall’Inps allo Z. ed ha condannato l’Inps all’immediata reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro precedentemente. Inoltre ha condannato l’Inps al pagamento in favore dell’appellante delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegra. Ha compensato le parti le spese di giudizio.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’Inps con un unico motivo.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Istituto ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 7 marzo 2001 n. 97, art. 5, comma 4, e dell’art. 17, comma 4, del contratto collettivo di lavoro per il comparto degli enti pubblici non economici del 9 ottobre 2003, trasfuso nell’art. 6 della raccolta delle norme in materia disciplinare dell’istituto. In particolare formula il seguente quesito di diritto: dica la corte se, al fine di stabilire il giorno dal quale far decorrere il tenni ne per riattivare il procedimento disciplinare sospeso per la contestuale pendenza del procedimento penale, sia sufficiente ad integrare la comunicazione della sentenza, di cui alla L. n. 47 del 2001, art. 5, comma 4, la lettura del solo dispositivo in udienza oppure sia richiesta la conoscenza della sentenza completa di motivazione e dunque il termine iniziale non possa decorrere dal momento anteriore alla pubblicazione della sentenza complessa definisce il giudizio.

2. Il ricorso è fondato.

Questa corte (ex plurimis Cass., sez. lav., 29 marzo 2005, n. 6601) ha più volte affermato che con riferimento alla materia dei rapporti tra procedimento disciplinare per i dipendenti pubblici e processo penale, ai fini della decorrenza dei termini dalla sentenza penale, previsti dalla L. n. 97 del 2001, rileva la comunicazione della sentenza all’amministrazione competente, secondo il principio affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 186 del 2004, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 10 suddetta legge.

Nella specie la normativa contrattuale collettiva invocata dal ricorrente e applicabile dal rapporto di impiego ratione temporis è costituita dall’art. 17, commi 3 e 4, del C.C.N.L. per il comparto degli enti pubblici non economici del 9 ottobre 2003, che prevede come criterio generale che, fatto salvo quanto contemplato dalla L. n. 97 del 2001, art. 5, comma 2, in linea generale, il procedimento disciplinare, sospeso ai sensi del presente art., è riattivato entro 180 giorni da quando l’ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.

Prevede altresì, come criterio speciale, che per i casi previsti alla L. n. 97 del 2001, art. 5, comma 4, (ossia delitti previsti dall’art. 314, comma 1, artt. 317, 318, 319, 319 – ter e 320 c.p. e dalla L. 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3), il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.

La L. 27 marzo 2001 n. 97 (recante norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche) prevede all’art. 5, comma 4, che, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nell’art. 3, comma 1, ancorchè a pena condizionalmente sospesa, l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente competente per il procedimento disciplinare.

Sulla base di tale disciplina pertanto nella specie il procedimento disciplinare poteva essere riattivato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza penale.

In proposito questa corte (Cass., sez. lav., 10 luglio 2009, n. 16213) ha già affermato che in tema di procedimento disciplinare a carico di dipendenti pubblici condannati in sede penale, ai fini della decorrenza del termine di centottanta giorni per la prosecuzione o il promovimento del procedimento occorre che l’amministrazione – perchè possa avere un’esatta cognizione dei fatti accertati in sede penale, onde contestarli al dipendente e valutarli sotto il profilo disciplinare – venga a conoscenza della sentenza integrale e non già del semplice dispositivo, dovendosi ritenere che -anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna – il legislatore, con la locuzione “sentenza irrevocabile di condanna”, abbia inteso riferirsi all’esaurimento di tutti gli incombenti propri della fase o del grado del procedimento penale, che si realizza, senza possibilità di distinguere a seconda del contenuto della pronuncia, con il deposito della sentenza completa di motivazione, da comunicare all’amministrazione, e non con la mera lettura del dispositivo in udienza. Cfr. anche Cass., sez. lav., 22 ottobre 2009, n. 22418, secondo cui il termine di giorni novanta per l’instaurazione o la riattivazione del procedimento stesso, ai sensi della L. n. 97 del 2001, art. 5, decorre dalla comunicazione della sentenza irrevocabile all’Amministrazione datrice di lavoro, rispondendo tale soluzione alla duplice esigenza di non procrastinare eccessivamente il potere disciplinare dell’amministrazione e di evitare che il termine decorra anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza e all’avvenuta conoscenza, da parte dell’Amministrazione medesima, dell’irrevocabilità della condanna del proprio dipendente, e dovendosi escludere che, ai fini della identificazione del termine iniziale, assuma rilevo la comunicazione della sentenza penale alle parti e ai loro difensori, trattandosi di attività interna al processo penale funzionale all’impugnazione del provvedimento giudiziale. Resta ferma, peraltro, la possibilità per la P.A. di riattivare la procedura anche a seguito di una comunicazione non ufficiale della sentenza irrevocabile ad opera del proprio difensore ovvero dello stesso dipendente che miri a far cessare una situazione di obbiettiva incertezza a lui pregiudizievole, rispondendo tale soluzione ai canoni di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost…

Pertanto ha errato la corte d’appello che ha fatto decorrere il termine di 90 giorni – pacificamente applicabile nella specie – dalla pronuncia del dispositivo della sentenza penale anzichè dalla comunicazione della sentenza costituita dal dispositivo e dalla motivazione, pubblicata e depositata dopo la lettura del dispositivo nei termini di legge.

3. Il ricorso va quindi accolto.

L’impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla corte d’appello di Salerno.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte l’appello di Salerno.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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