Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29677 del 16/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 16/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29677
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel.Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12560-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN
BERNANDO 101, presso lo studio dell’avvocato GENNARO TERRACCIANO,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO QUARTA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 692/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 23/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La CTR Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato a S.G. per la ripresa a tassazione di Irpef ed altri tributi relativi all’anno d’imposta 2007, in relazione al maggior reddito accertato sulla base delle disponibilità finanziarie rinvenute presso la Banca HSBC di Ginevra in seguito alla segnalazione inoltrata al fisco italiano dall’amministrazione tributaria francese del contenuto della c.d. Lista Falciani.
Secondo la CTR era intervenuta decadenza del potere accertativo non applicandosi retroattivamente il D.L. n. 78 del 2009, art. 12, commi 2 bis e 2 ter, conv. con modificazioni nella L. n. 102 del 2009 anche nella parte in cui aveva introdotto una presunzione legale secondo cui gli investimenti intrattenuti presso Stati a regime privilegiato dovevano ritenersi frutto di redditi sottratti a tassazione. Si trattava, infatti, di norma sostanziale.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La parte intimata ha resistito con controricorso e memoria.
Con il ricorso proposto l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, commi 2 e 2 bis, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 3 e dell’art. 11 disp. att. c.c., avendo tale disposizione natura processuale.
Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la decisione in camera di consiglio, in assenza di orientamento consolidato della sezione Quinta.
P.Q.M.
Rinvia il procedimento alla sezione quinta civile.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018