Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29677 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 14/11/2019), n.29677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17394-2018 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO DIONISI,

76, presso lo studio dell’Avvocato MARA MANDRE’, rappresentato e

difeso dall’Avvocato GIUSEPPE STEFANELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3564/22/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

R.M. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, indicata in epigrafe, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 2068/2016, con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso diniego di rimborso IRPEF 2005 sul presupposto della non debenza al 50% delle ritenute corrisposte sulle somme percepite quale incentivo all’esodo in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (art. 329 c.p.c.) in relazione alla “omessa rilevazione da parte della Commissione Tributaria Regionale che l’appello era inammissibile, non avendo…(l’appellante)… contestato tutti i capitoli della sentenza di primo grado”;

1.2. la censura è inammissibile in quanto il ricorrente non ha riprodotto almeno nei punti essenziali, nè allegato al ricorso, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 e art. 369, comma 2, n. 4, l’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate, al fine di consentire alla Corte di valutare – nel rispetto del principio di autosufficienza – l’eventuale sussistenza del vizio dedotto;

1.3. l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al Giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone, infatti, comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (cfr. Cass. n. 22880/2017);

1.4. non essendo il vizio relativo ad error in procedendo rilevabile ex officio, è necessario, quindi, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass. n. 2771/2017);

2.1. con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per avere la CTR dichiarato il ricorrente decaduto, in relazione alla richiesta di rimborso IRPEF, individuando il dies a quo per il computo del termine di 48 mesi, previsto dall’art. 38 cit., dalla data in cui era stata effettuata la ritenuta alla fonte;

2.2. la censura è infondata;

2.3. la questione con essa sollevata trova nella giurisprudenza di questa Corte soluzione ormai ferma nel senso che “in tema di rimborso delle imposte sui redditi, l’indebito tributario è soggetto ai termini di decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi di Imposta, qualunque sia la ragione della non debenza, quali l’erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero uno jus superveniens con applicabilità retroattiva” (cfr. Cass. Sez. U, n. 13676/2014; conf. n. 15602/2016, 15276/2008, 5978/2006, 17918/2004);

2.4. la scadenza del termine per richiedere il rimborso determina il consolidamento dei rapporti di dare ed avere tra contribuente ed erario e l’esaurimento dello stesso rapporto tributario (cfr. Cass. n. 9223/2011), con la conseguenza che il contenuto dello stesso non può più essere rimesso in discussione;

2.5. ne deriva che anche le richieste di rimborso dei tributi incompatibili con la normativa comunitaria devono essere presentate entro i termini di decadenza, termini che non contrastano con le disposizioni comunitarie (cfr. Cass. nn. 13676/2014; 17009/2012; 2809/2005; 7173/2002; 7178/2004; 11316/2000);

2.6. peraltro, anche la Corte di Giustizia CE ha espressamente affermato che “il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi percepiti in violazione di disposizioni comunitarie, anche se questo Stato membro non ha ancora modificato la propria normativa interna per renderla compatibile con tali disposizioni” (sentenza 17 novembre 1998, causa C228/96, Fallimento (OMISSIS) S.r.l. c/ Amm. Finanz., pt. 45);

2.7. questa regola trova la sua ragion d’essere nella superiore esigenza di garantire la stabilità e la certezza del bilancio dello Stato, sul versante delle entrate;

2.8. anche di recente la Corte ha quindi ribadito che in tema di rimborso delle imposte sui redditi, qualora un’imposta sia stata dichiarata, in epoca successiva al pagamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia, il termine di decadenza del diritto al rimborso, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorre dalla data del versamento (quanto ai versamenti diretti) o della ritenuta (quanto alle somme assoggettate a ritenuta alla fonte), come nel caso in esame, e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all’ordinamento comunitario, senza che possano invocarsi, in senso contrario, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overru/ing per giustificare la decorrenza del suddetto termine dalla data della decisione della Corte di Giustizia, in quanto, per un verso, non vengono in rilievo regole processuali e, per un altro, vi è un’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente in materia tributaria, che sarebbe compromessa dalla sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti (cfr. Cass. n. 22345/2018; conforme n. 19606/2018);

2.9. è stato evidenziato, in particolare, che la richiesta di rimborso delle ritenute per I.R.P.E.F. effettuate, come sostituto d’imposta, dal datore di lavoro, sulle somme corrisposte a vario titolo (retribuzioni, premi, indennità, ivi compreso il t.f.r.), al dipendente, espressamente prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 2, deve essere presentata nel termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, atteso che queste ritenute non rientrano nella disciplina delle “ritenute dirette” di cui al D.P.R. cit., art. 37, perchè tale ultima nozione implica una sorta di compensazione che lo Stato opera fra credito fiscale e controcredito del contribuente, e – pertanto – riguarda esclusivamente le amministrazioni statali (cfr. Cass. n. 8789/2017);

2.10. ne consegue l’infondatezza della censura proposta dal ricorrente, avendo la CTR correttamente applicato i principi di diritto dianzi illustrati;

3. il ricorso deve pertanto essere respinto;

4. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore dell’Agenzia controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA