Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29676 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R., R.A., G.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo studio

dell’avvocato SABATINI FRANCO, (studio SINAGRA -SABATINI – SANCI) che

li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

– COOPSERVICE S. Coop. p.a. (già Coopservice Servizi di Fiducia

s.c.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA E. QUIRINO VISCONTI, 20, presso lo studio

dell’avvocato SCHITTONE NICOLO’, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– RHEINMETAL ITALIA S.P.A., (già OERLIKON CONTRAVES S.P.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,

VIA E. QUIRINO VISCONTI, 20, presso lo studio dell’avvocato SCHITTONE

NICOLO’, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4763/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/07/2009 R.G.N. 6041/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato SABATINI FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VIOLA Alfredo Pompeo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al Tribunale di Roma, ritualmente notificato, C.R., G.A. e R.A. evocavano in giudizio le società OERLIKON CONTRAVES e COOPSERVICE, esponendo:

a) di aver lavorato alle dipendenze della soc. OERLIKON CONTRAVES, con le mansioni e per i periodi singolarmente indicati; b) che il loro rapporto era cessato per dimissioni a seguito di accordo sindacale; c) che detto accordo prevedeva la loro ammissione, quali soci – lavoratori, alla COOPSERVICE, con inquadramento al 4^ livello c.c.n.l. per i dipendenti di Istituti di vigilanza privata; d) che essi, in tale nuovo rapporto, erano stati chiamati a svolgere mansioni di addetti ai servizi di vigilanza diurna e notturna e di controllo degli impianti aziendali, in forza di un contratto di appalto tra CONTRAVES e COOPSERVICE; e) che peraltro, nei fatti, avevano sempre preso disposizioni da personale dipendente dalla CONTRAVES ed avevano svolto anche mansioni esulanti da quelle previste nel contratto di appalto.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano di accertare l’interposizione fittizia di mano d’opera, in violazione della L. n. 1369 del 2060 e, per conseguenza, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra essi e CONTRAVES e, in subordine, di condannare le convenute in solido a corrisponder loro le differenze retributive scaturenti dall’applicazione del c.c.n.l. metalmeccanici privati, applicato ai dipendenti della società CONTRAVES. Costituendosi in giudizio, le due convenute resistevano alle domande ex adverso proposte.

Con sentenza dell’8 febbraio – 30 marzo 2006 il Tribunale di Roma respingeva le domande dei ricorrenti, compensando le spese di lite.

2. Avverso tale pronuncia proponevano appello gli originari ricorrenti, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Costituendosi in giudizio, le società appellate – RHEINMETALL ITALIA (già OERLIKON CONTRAVES) e COOPSERVICE – chiedevano la conferma della gravata sentenza.

La Corte d’appello di Roma con sentenza del 9 giugno 2008 – 30 luglio 2009 respingeva il ricorso, così confermando la sentenza di primo tratto, e compensava le spese di lite tra le parti.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’originario ricorrente con quattro motivi, illustrati anche una successiva memoria.

Resistono con controricorso le parti intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, nonchè vizio di motivazione. Deducono che l’assoggettamento di dipendenti dell’appaltatore al potere direttivo e di controllo dell’effettivo utilizzatole delle prestazioni lavorative costituisce il principale indice dell’interposizione di manodopera. In particolare la corte d’appello si è soffermata sul prova testimoniale omettendo l’esame dei documenti, rappresentati dalle comunicazioni di servizio. Di tali documenti, pedissequamente riprodotti in ricorso, non si da conto nella motivazione della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, nonchè vizio di motivazione. Pongono in rilievo come l’art. 1 della legge citata prevede che è considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto ove l’appaltatore impieghi capitale, macchine e attrezzature fornite dall’appaltante. Nella specie era risultato comprovato dai documenti suddetti che essi ricorrenti erano stati adibiti ad autisti di veicoli di proprietà della società appaltante per servizio di navetta. Inoltre avevano utilizzato personal computer di proprietà della società appaltante e avevano provveduto all’inserimento di dati vari.

Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti ulteriormente denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, nonchè vizio di motivazione. Deducono in particolare di essere stati adibiti a compiti difformi da quelli che erano previsti nel capitolato d’appalto.

Con quarto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione della citata L. n. 1369 del 1960, art. 3 e dell’art. 416 c.p.c..

Deducono che nel ricorso essi ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento del trattamento economico e normativo del contratto collettivo per i dipendenti dell’industria metalmeccanica.

L’applicazione di tale contrattazione collettiva non era stata contestata dalle società convenute nel giudizio di primo grado;

sicchè, in difetto di tale contestazione, la domanda avrebbe dovuto essere accolta.

2. Il ricorso – i cui primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi – è infondato.

Si tratta essenzialmente di censure di fatto che attengono alla valutazione devoluta ai giudici di merito, non sindacabile in sede di legittimità in quanto assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

In particolare la Corte d’appello ha prestato adesione alla giurisprudenza di questa corte (Cass. civ., sez. lav., 12 dicembre 2001, n. 15665) che ha affermato che ai fini della configurabilità del divieto di appalto di manodopera di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, al di fuori delle ipotesi presuntive previste dal terzo comma di tale articolo, occorre in concreto accertare la qualità, le caratteristiche e la specializzazione dell’impresa, dovendosi verificare, in particolare, anche in caso di attività esplicate all’interno dell’azienda appaltante, se il presunto appaltatore abbia dato vita, in tale ambito, ad un’organizzazione lavorativa autonoma ed abbia assunto, con la gestione dell’esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d’impresa relativo al servizio fornito, tenuto conto che un’autonomia gestionale, relativa alla conduzione aziendale, alla direzione del personale, alla scelta delle modalità e dei tempi di lavoro, è configurabile anche se le caratteristiche del servizio affidato siano determinate dal committente. Pertanto il committente può determinare, anche analiticamente, le caratteristiche del servizio senza che ciò comporti violazione del divieto di intermediazione ed interposizione.

Cfr. anche Cass. civ., sez. lav., 30 ottobre 2002, n. 15337, che ha precisato che ai fini della configurabilità dell’infrazione al divieto di appalto di manodopera, di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, con riguardo agli appalti “endoaziendali”, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorchè strettamente inerenti al complessivo ciclo produttivo del committente, occorre in concreto accertare se si tratti di attività in grado di fornire un autonomo risultato produttivo, non essendo sufficiente, alla stregua del tenore del citato art. 1, comma 1, che l’organizzazione dell’imprenditore si estrinsechi nella mera assunzione, retribuzione e gestione amministrativa del personale.

Nella specie la corte d’appello, ripercorrendo peraltro la valutazione fatta dal giudice di primo grado, ha esaminato tutte le risultanze di causa pervenendo al convincimento che non risultava provato l’esercizio dei potere direttivo e disciplinare da parte dei committente in luogo dell’appaltatore. I ricorrenti contestano, inammissibilmente, questa valutazione di merito in particolare riproducendo nel ricorso numerosi documenti di causa. Si tratta però pur sempre un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa, che non può costituire motivo di ricorso per cassazione.

Quanto poi in particolare al profilo dell’utilizzo da parte dei lavoratori di mezzi e strumenti del committente, la corte territoriale ha parimenti tenuto conto della giurisprudenza di questa corte (Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 2003, n. 17574) secondo cui l’utilizzazione, da parte dell’appaltatore, di capitali, macchine e attrezzature fornite dal l’appaltante da luogo a una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, comma 1, (pseudoappalto) soltanto quando tale conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale e accessorio l’apporto dell’appaltatore; la sussistenza della modestia di questo apporto, su cui riposa l’indicata presunzione iuris et de iure, va accertata in concreto dal giudice di merito alla stregua dell’oggetto e del contenuto intrinseco dell’appalto, con la conseguenza che, nonostante l’utilizzo da parte dell’appaltatore di macchine o utensili dell’appaltante o nonostante l’attività presuntivamente appaltata si svolga all’interno dell’azienda di quest’ultimo, correttamente il giudice di merito, ove con congrua motivazione abbia accertato come modesto l’apporto dei materiali o dei macchinai dell’appaltante o necessario, in relazione alla natura dell’attività, lo svolgimento della prestazione lavorativa all’interno dell’azienda dell’appaltante, può ritenere non operante la presunzione assoluta di interposizione fittizia; peraltro, l’accertato interesse dell’appaltatore all’esecuzione dell’opera esclude l’operatività della presunzione della interposizione vietata anche nell’ipotesi in cui tale interesse concorra con quello dell’appaltante.

Nella specie la corte d’appello ha specificamente esaminato anche tale profilo escludendo che sussistesse il presupposto di fatto per cui potesse operare la presunzione di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3. Parimenti la corte d’appello ha tenuto conto di prestazioni accessorie ed occasionali che in effetti non rientravano in quelle previste dal contratto d’appalto. Però il carattere accessorio ed occasionale delle stesse comportava secondo la valutazione di merito della corte territoriale – che esse, di per sè sole, non valevano a porre in dubbio il convincimento raggiunto in ordine alla rifferibilità dell’esercizio del potere direttivo e disciplinare.

Anche questa censura pertanto ridonda in inammissibile dissenso valutativo delle risultanze probatorie.

3. Il quarto motivo è inammissibile per genericità essendo mancata la specificazione delle voci retributive e in generale del trattamento retributivo rivendicato dai ricorrenti sulla base della contrattazione collettiva per i dipendenti dell’industria metalmeccanica, che, secondo la mera affermazione dei ricorrenti, avrebbe dovuto essere più favorevole del trattamento retributivo in concreto ad essi riconosciuto dalla società datrice di lavoro.

4. Il ricorso nel suo complesso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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