Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29676 del 22/10/2021

Cassazione civile sez. III, 22/10/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 22/10/2021), n.29676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30716-2019 proposto da:

I.U.M., domiciliato ex lege in Roma, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrenti –

nonché contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE ANCONA;

– intimati –

nonché contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 10/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. I.U.M., cittadino della (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il richiedente dedusse a fondamento della sua pretesa di essere fuggito dal paese temendo per la sua incolumità. In particolare, lo zio paterno uccise suo padre nella volontà di appropriarsi dell’intero patrimonio lasciato dal loro patriarca. Dopo aver tentato di far valere i suoi diritti successori, il richiedente fu picchiato da alcuni agenti della polizia (OMISSIS) compiacenti con lo zio. In seguito a svariate denunce, rimaste senza alcun seguito, decise di lasciare il paese.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

3. Avverso tale provvedimento I.U.M. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Ancona, che con decreto n. 10639/2019, pubblicato il 10/09/2019, ha rigettato il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) non attendibile il racconto narrato dal richiedente;

b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;

c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria, perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

4. Avverso tale pronuncia I.U.M. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha notificato tempestivo controricorso, ma ha depositato solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione, falsa applicazione errata interpretazione del D.Lgs. n. 13 del 2017, degli artt. 1 e 2 nonché dell’art. 276 c.p.c. laddove il giudice avanti al quale si è tenuta la discussione e che si è riservato la decisione risulta un GOT non facente parte della sezione specializzata e non facente parte del collegio giudicante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e 4)” Il decreto sarebbe pertanto nullo in quanto pronunciato da un Collegio di cui nessuno dei componenti aveva partecipato all’udienza di comparizione delle parti e discussione.

Il motivo è infondato.

Non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta (Cass. S.U. n. 5425/2021).

Questa Corte, ha ritenuto legittima l’adozione di tale modulo procedurale, affermando che non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto, secondo il modello del c.d. “affiancamento”, all’audizione del richiedente, ferma la successiva rimessione della causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata.

La delega al g.o.t. per l’audizione del richiedente non contrasta inoltre con il principio di immutabilità del giudice di cui all’art. 276 c.p.c., che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi innanzi ai quali sono state precisate le conclusioni o si è tenuta l’udienza di discussione.

L’espletamento dell’audizione del richiedente, dunque, quale specifico adempimento istruttorio cui segue la rimessione della causa all’organo giudicante per la decisione in camera di consiglio, non integra alcuna violazione del principio di immutabilità.

Il legislatore, con l’inserimento del comma 4 bis all’art. 3, operato in sede di conversione, ha attribuito infatti al Tribunale in composizione collegiale, la trattazione delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35.

Pertanto, in materia di immigrazione, era stato affermato da questa Corte, che “il decreto del G.O.T. che dispone la proroga per un mese del trattenimento di uno straniero presso il locale centro di identificazione ed espulsione non violando il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 43-bis (introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 10) che disciplina le attività delegabili ai giudici onorari, non è affetto da nullità” (Cass. 727/2013).

La scelta a favore del modello di affiancamento per l’organizzazione della sezione che si occupa dei procedimenti relativi alla protezione internazionale è stata peraltro indicata anche dalla Delib. 15 giugno 2017 (e’ già era stata prevista nella Delib. 15 marzo 2017) del Consiglio Superiore della Magistratura, sul tema “Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione Europea a seguito del D.L. 17 febbraio 2017”, nella quale si legge: “successivamente all’operatività delle sezioni specializzate, a far data dal 17 agosto, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge Delega 28 aprile 2016, n. 57, art. 2, comma 5, lett. b) per quanto attiene ai procedimenti trattati collegialmente, i magistrati onorari possono essere inseriti nell’ambito di una struttura di supporto funzionale ad una pronta decisione dei procedimenti”; è possibile “prevedere che, nell’ambito della struttura dell’ufficio del processo, il giudice onorario possa coadiuvare il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata. In particolare, sotto la direzione e coordinamento del giudice professionale egli può compiere tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale, provvedendo tra l’altro allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti”; “al fine di assicurare la ragionevole durata del processo, il giudice professionale può, poi, delegare al giudice onorario inserito in tale struttura compiti e attività, anche a carattere istruttorio, ritenuta dal medesimo magistrato togato utile alla decisione dei procedimenti” (Cass. n. 3356 del 2019).

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e 3 la “violazione e falsa applicazione in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) per aver escluso l’esistenza nel paese di provenienza di una situazione di violenza indiscussa e incontrollata”. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la condizione presente in (OMISSIS), caratterizzata da violenza diffusa e indiscriminata, presupposto per riconoscere la protezione sussidiaria.

Il motivo è infondato.

I giudici di merito hanno negato il riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria sulla base di fonti ufficiali e aggiornate come richiede il dovere di cooperazione istruttoria che sussiste sempre, anche in presenza di narrazioni non attendibili o non credibili, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c). Questo dovere consiste nell’acquisire COI affidabili e attuali rispetto il Paese d’origine del richiedente, considerando la situazione sociopolitica ai fini di un eventuale rischio di danno grave nel caso di rimpatrio.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per il mancato scrutinio specifico delle condizioni di vulnerabilità e per non aver ritenuto sussistenti le condizioni di -vulnerabilità del ricorrente, in caso di rientro forzoso in patria”. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente analizzato la situazione di vulnerabilità in cui verte il richiedente per la condizione oggettiva presente nel paese d’origine in cui sarebbe impedito l’esercizio delle libertà democratiche.

Il motivo è fondato.

Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l’eventuale violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, acquisendo informazioni aggiornate, attendibili e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, in mancanza delle quali è configurabile la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.

Ebbene secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02); peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1 -, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01).

Nel caso di specie il Tribunale ha male applicato i predetti principi in quanto sono errati i presupposti per l’esame della vulnerabilità che il Giudice applica nell’esaminare la protezione umanitaria (cfr. pag. 8 ordinanza impugnata) ed inoltre mancano le Coi sui diritti fondamentali nel paese di origine del richiedente.

6. Pertanto la Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo come in motivazione, cassa l’ordinanza in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo come in motivazione, cassa l’ordinanza in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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