Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29676 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel.Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12487-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GINERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN

BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocato GENNARO TERRACCIANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO QUARTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 693/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 23/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato a S.G. per la ripresa a tassazione di

Irpef ed altri tributi relativi all’anno d’imposta 2006, in relazione al maggior reddito accertato sulla base delle disponibilità finanziarie rinvenute presso la Banca HSBC di Ginevra in seguito alla segnalazione inoltrata al fisco italiano dall’amministrazione tributaria francese del contenuto della c.d. Lista Falciani.

Secondo la CTR era intervenuta decadenza del potere accertativo non applicandosi retroattivamente il D.L. n. 78 del 2009, commi 2 bis e 2 ter, conv. con modificazioni nella L. 102 del 2009 anche nella parte in cui aveva introdotto uni presunzione legale secondo cui gli investimenti intrattenuti presso Stati a regime privilegiato dovevano ritenersì frutto di redditi sottratti a tassazione. Si trattava, infatti, dì norma sostanziale.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La parte intimata ha resistito con controricorso e memoria.

Con il ricorso proposto l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2009, art.12, commi 2 e 2 bis, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 3 e dell’art. 11 disp. att. c.c., avendo tale disposizione natura processuale.

5.Con la proposta depositata dal consigliere relatore si è sostenuto che l’introduzione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12,comma 2, non avrebbe apportato alcuna modifica alla natura sostanziale del rapporto tributario, incidendo esclusivamente sul metodo di acquisizione della prova e, dunque, su aspetti di natura procedurale proprio perchè relativi alla fase del controllo. Si è aggiunto che analoghe considerazioni avrebbero dovuto svolgersi con riferimento al c.d. raddoppio dei termini, esso integrando un’autonoma regolamentazione dei termini di accertamento destinata ad operare immediatamente, all’atto dell’entrata in vigore della legge, essendo esso finalizzato al recupero a tassazione di ingenti capitali già esportati in Paesi a fiscalità privilegiata o black list. (richiamando, con riferimento al raddoppio dei termini introdotti dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, commi 24 e 25, Cass. 30 maggio 2016, n. 11171 e Cass. 20 aprile 2016, n. 7805, oltre che Corte Cost. n. 247/2011). Secondo la proposta nemmeno sussisterebbe la violazione della disciplina di cui alla L. n. 212 del 2000 in base a quanto affermato da questa Corte – Cass. n. 19947/2005; Cass. n. 8415/2002; Cass. n. 11274/2001, Cass. 31.5.2013, n. 13776, Corte cost. n.180/2007; Cass. n. 8254/2009 e, con specifico riferimento alla L. n. 212 del 200, art. 3), Cass. n. 3188/2013-.

Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la decisione in camera di consiglio, in assenza di orientamento consolidato della sezione Quinta.

P.Q.M.

Rinvia il procedimento alla sezione quinta civile.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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