Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29676 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29676 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21825/2017 R.G. proposto da
MIA KHOKAN, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Ceppi, con domicilio
eletto in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 155/17 depositata il
2 marzo 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2017
dal Consigliere Guido Mercolino.

Rilevato che Khokan Mia, cittadino del Bangladesh, ha proposto ricorso

Data pubblicazione: 12/12/2017

per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 2 marzo 2017,
con cui la Corte d’appello di Perugia ha dichiarato inammissibile, in quanto
proposto con citazione, anziché con ricorso, in contrasto con la disciplina introdotta dall’art. 27, comma primo, lett. f), del d.lgs. 18 agosto 2015, n.
142, e depositato in Cancelleria oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento impugnato, il gravame interposto avverso l’ordinanza
emessa il 28 marzo 2016 dal Tribunale di Perugia, che aveva rigettato la

corrente;
che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente
del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 702-quater cod. proc. civ., sostenendo che, nonostante le modifiche apportate dall’art. 27, comma primo, lett. f), del d.lgs.
n. 142 del 2015 all’art. 19, comma nono, del d.lgs. 10 settembre 2011, n.
150, è rimasto immutato il comma primo di quest’ultimo articolo, che assoggetta al rito sommario di cognizione le controversie aventi ad oggetto
l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’art. 35 del d.lgs. 20 gennaio
2008, n. 35, con la conseguenza che, in assenza di una specifica disposizione riguardante il giudizio di secondo grado, l’appello va proposto nella forma
prescritta dalla disciplina generale di cui agli artt. 339 e ss. cod. proc. civ.;
che la predetta questione è stata già ripetutamente affrontata da questa
Corte, e risolta attraverso l’enunciazione del principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui, anche a seguito
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 142 del 2015, l’appello proposto ai sensi
dell’art. 702-quater cod. proc. civ. avverso la decisione di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale dev’essere introdotto con citazione, e non già con ricorso, dal momento che il riferimento al
«ricorso in appello», contenuto nell’art. 27, comma primo, lett. f), del d.lgs.
n. 142 cit., è volto a disciplinare non già la forma d’introduzione, ma i tempi

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domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta dal ri-

di definizione del giudizio di secondo grado, con la conseguenza che la tempestività del gravame dev’essere verificata avendo riguardo, in ogni caso,
alla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata, anziché a quella di deposito del medesimo atto nella Cancelleria del giudice d’appello (cfr.
tra le più recenti, Cass., Sez. VI, 20/10/2017, n. 24940; 12/10/2017, n.
23939; 13/07/2017, n. 17420);
che il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della

che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese
del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello
di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28/11/2017

sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia,

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