Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29675 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, (ud. 25/11/2020, dep. 28/12/2020), n.29675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

J.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (Ndr: testo originale non comprensibile) in

persona del Ministro pro tempore, PREFETTO FOGGIA in persona del

Prefetto pro tempore, QUESTURA FOGGIA, in persona del questore pro

tempore;

– intimati –

Avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Foggia, depositata il

05/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnato da J.O. il provvedimento in data 5.6.2019 del Giudice di Pace di Foggia con cui, a seguito di opposizione avverso il decreto di espulsione di cui in atti, veniva dichiarato “il non luogo a procedere e l’estinzione del procedimento”.

Il ricorso, basato su un motivo e non è resistito dalla parte intimata.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con motivo del ricorso si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la “falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge”, nella fattispecie indicata negli artt. 13 e 13-bis del T.U. immigrazione e dell’art. 127 c.p.p..

Si sostiene, nel ricorso, che il Giudice di prime cure avrebbe errato con il provvedimento impugnato, poichè vi sarebbe stata violazione di legge in quanto l’impugnato provvedimento risulta fondato (solo) sulla “mancata presenza in udienza del ricorrente”.

Il motivo è fondato.

Il provvedimento del Giudice di Pace per cui è ricorso dispone l’anzidetto non luogo solo sul presupposto della “ingiustificata assenza del ricorrente alla prima udienza”.

La decisione adottata è errata per violazione di legge.

Infatti, nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione proposta nelle forme di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 la mancata comparizione dell’opponente (non prevista come necessaria dalla legge) non comporta alcuna conseguenza sanzionatoria.

Al riguardo questa Corte, con pronuncia oggi condivisa e ribadita, ha già avuto modo di affermare che “nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione di straniero, proposta nelle forme di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 la mancata comparizione dell’opponente non comporta alcun provvedimento di tipo sanzionatorio sul piano processuale, dovendo, pertanto, in tal caso, il giudice adito, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione stessa, pronunciarsi comunque sul merito della impugnativa proposta” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 21 dicembre 2006, n. 27392).

3.- Il provvedimento per cui è ricorso va, quindi, cassato.

Consegue alla cassazione del provvedimento impugnato il rinvio al Giudice indicato in dispositivo.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato provvedimento e rinvia al Giudice di Pace di Foggia in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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