Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29675 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29675 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19254/2017 R.G. proposto da
KANTE SEYDOU;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 158/17 depositata il
10 gennaio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2017
dal Consigliere Guido Mercolino.

Rilevato che Kante Seydou ha proposto ricorso per cassazione avverso

Data pubblicazione: 12/12/2017

la sentenza del 10 gennaio 2017, con cui la Corte d’appello di Torino ha rigettato la domanda di protezione internazionale da lui avanzata;
che il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente
del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

rilasciata dal Cancelliere di questa Corte 1 1 8 agosto 2017, il ricorso, notificato al Ministero il 13 giugno 2017, alla data di emissione della predetta certificazione, e quindi oltre il ventesimo giorno dalla notificazione, non risultava
ancora depositato in Cancelleria;
che l’inosservanza del termine stabilito per il deposito del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., la dichiarazione d’improcedibilità
dell’impugnazione, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo;
che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non
trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controrìcorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 28/11/2017
;’,dente
1

Considerato che, come si evince dalla certificazione acquisita agli atti,

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