Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29674 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IANNIELLO Antonio – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A.C. domiciliata in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15,

presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCIARRETTA ROMANO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

WIENERBERGER TACCONI S.R.L.;

– intimata –

e sul ricorso 22217-2007 proposto da:

WIENERBERGER TACCONI S.R.L., già S.I.L.T. NORD SOCIETA’ INDUSTRIE

LATERIZI TACCONI NORD S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8,

presso lo studio dell’avvocato GOBBI GOFFREDO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DURANTI DANTE, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 281/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 02/10/2006 R.G.N. 41/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato GOBBI LUISA per delega GOBBI GOFFREDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 20.3.2001 al Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro M.A. esponeva di aver prestato attività lavorativa con rapporto di lavoro coordinato e continuativo alle dipendenze della soc. WIENERBERGER TACCONI S.R.L. già S.I.L.T. NORD, Società Industrie Laterizi Tacconi Nord S.r.l., e al termine del rapporto di lavoro aveva maturato un credito di L. 399.000.000; chiedeva quindi la condanna della società al pagamento di quanto dovuto.

Si costituiva la società convenuta a mezzo della sig.ra O. L. contestando la pretesa avversaria.

Il giudizio veniva quindi sospeso, per consentire l’espletamento del tentativo di conciliazione.

Successivamente il giudizio veniva riassunto dalla originaria ricorrente con atto notificato al procuratore della società convenuta. Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, accoglieva per quanto di ragione la domanda e condannava la società al pagamento della somma di Euro 75.919,13 oltre interessi e rivalutazione;

condannava altresì la società alle spese.

2. Avverso siffatta decisione ha proposto appello la Soc. – Wienerberger Tacconi, chiedendone la riforma.

Si è costituita la M., contestando le argomentazioni avversarie.

La Corte d’appello di Perugia con una sentenza del 27 aprile 2006-2 ottobre 2006 ha dichiarato la nullità della riassunzione del giudizio e, conseguentemente, della sentenza di primo grado.

Conseguentemente ha rimesso gli atti al primo giudice con il termine di quattro mesi per la riassunzione.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la M. con quattro motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata, che ha proposto anche ricorso incidentale nonchè memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata lamentando in particolare la nullità della stessa. In particolare – deduce la ricorrente la sentenza avrebbe erroneamente affermato che il ricorso per riassunzione è stato notificato solo ad O.L. e non anche alla società SILT Nord S.r.l..

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità del procedimento della sentenza per violazioni in particolare dell’art. 156, comma 3, art. 157 c.p.c., comma 2. Deduce che, sospesa la causa ai sensi dell’art. 412 bis c.p.c. e richiesta e fissata la riassunzione del giudizio medesimo, l’atto di riassunzione era stato ritualmente notificato alla parte che poteva dirsi ritualmente costituita prima della sospensione del giudizio.

Col terzo motivo la ricorrente denuncia ancora nullità del procedimento e della sentenza per violazione in particolare degli artt. 297 e 170 c.p.c. nonchè dell’art. 125 disp. att. c.p.c., deducendo la ritualità dell’atto di riassunzione della causa.

Con il quarto e ultimo motivo la ricorrente denuncia ulteriormente la nullità della sentenza di riferimento in particolare all’art. 354 c.p.c..

Si duole del fatto che il giudice d’appello abbia dichiarato la nullità della riassunzione del 19 ottobre 2001 ed abbia rimesso gli atti al primo giudice.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale la società ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto ritualmente costituito il contraddittorio;

2. I giudizi promossi con ricorso principale e con quello incidentale vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata.

3. Va esaminato innanzi tutto il ricorso incidentale perchè non condizionato e logicamente preliminare.

Esso è infondato.

Correttamente la corte d’appello ha ritenuto costituito il contraddittorio tra la ricorrente M. e la società SILT NORD con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.

La ritenuta irritualità della costituzione della società, perchè fatta per il tramite di soggetto sprovvisto del potere rappresentativo, incide solo sulla sua costituzione in giudizio, che semmai avrebbe comportato la declaratoria della sua contumacia, ma non inficia il contraddittorio delle parti ormai instaurato con la notifica (pacificamente rituale) dell’atto introduttivo del giudizio, nè tanto meno comporta l’illegittimità del giudizio d’appello.

5. Anche il ricorso principale – i cui quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente – è infondato.

Va premesso che la sussistenza del vizio di rappresentanza non è contestato dalla ricorrente la quale non nega quanto accertato dalla sentenza impugnata, ossia che la signora O.L., che in primo grado si era costituita sia in proprio, sia quale legale rappresentante della società SILT Nord Srl, era in realtà sprovvista di potere rappresentativo della società.

Da tale premessa la sentenza impugnata ha esattamente tratto la conseguenza della illegittimità della riassunzione del giudizio dopo la sospensione perchè effettuata dalla ricorrente con atto notificato al procuratore della società (apparentemente) resistente e non già a quest’ultima personalmente come avrebbe dovuto essere atteso che la signora O.L., come già rilevato, era sprovvista di idoneo potere rappresentativo e quindi non poteva rilasciare la delega al procuratore. Sicchè solo apparentemente la società risultava costituita in giudizio, ma avrebbe dovuto considerarsi contumace.

Di conseguenza la corte d’appello correttamente ha dichiarato la nullità della riassunzione del giudizio e quindi anche la nullità della stessa sentenza impugnata.

Infondata è infatti la tesi della ricorrente secondo cui l’incidenza del vizio non può essere quello. Indicato dalla sentenza impugnata trattandosi – a suo dire – di nullità sanabile della riassunzione della causa nei confronti della società. In realtà non è ipotizzabile alcuna sanatoria perchè la società non poteva considerarsi parte costituita ritualmente e quindi la riassunzione effettuata con notifica all’apparente procuratore costituito della società era radicalmente nulla. E’ pertanto immune da censure la pronuncia del giudice d’appello che ha ritenuto non costituito il contraddittorio dopo la riassunzione della causa ad iniziativa della ricorrente a seguito della sospensione del giudizio per dar corso al tentativo obbligatorio di conciliazione.

Correttamente infine la corte d’appello ha anche pronunciato la remissione della causa al primo giudice rientrando la fattispecie in quelle previste dall’art. 354 c.p.c..

6. In conclusione entrambi i ricorsi vanno gettati.

Sussistono giustificati motivi (reciproca soccombenza) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce ricorsi; rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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