Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29674 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/12/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 28/12/2020), n.29674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23123-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 107,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BRUNETTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANDREA FENOGLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 517/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/07/2017 R.G.N. 615/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/10/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

la Corte di Appello di Torino, per quanto qui interessa, ha respinto il gravame proposto dall’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza del Tribunale di Biella nella parte in cui essa aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice in epigrafe, ex dipendente di ente locale transitata nei ruoli dell’Agenzia a seguito di mobilità D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 30 ad essere inquadrata nella fascia retributiva F4, oltre al risarcimento per perdita della chance di progressione alla fascia F5;

in particolare, la Corte territoriale ha – tra l’altro – evidenziato che la procedura di mobilità realizza una cessione del contratto e determina una modificazione solo soggettiva del rapporto di lavoro sicchè il dipendente deve essere inquadrato nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso l’amministrazione di provenienza;

ha poi ritenuto che costituisse utile parametro, al fine della conseguente confluenza, quello di cui al D.P.C.M. n. 466 del 2000, art. 5 e della relativa tabella di equiparazione professionale, così concludendo per il riconoscimento dell’inquadramento di cui sopra;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Dogane sulla base di un unico motivo, resistito da controricorso della lavoratrice, la quale ha poi anche depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 e, per quanto occorrer possa, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1, e dell’art. 17 del CCNL Agenzie Fiscali, per aver la Corte erroneamente ritenuto che il dipendente trasferito per mobilità abbia diritto al mantenimento non solo trattamento fondamentale, ma anche della progressione economica acquisita, tanto più in assenza di tabelle di comparazione applicabili direttamente ed indebitamente tratte, dai giudici di secondo grado, dal D.P.C.M. destinato a regolare il caso speciale del trasferimento di personale e funzioni amministrative dall’Agenzia del territorio agli Enti Locali;

il motivo è infondato;

questa Corte, pronunciando in fattispecie analoghe, ha respinto i ricorsi proposti dall’Agenzia delle Dogane, ritenendo che quest’ultima non potesse, in sede di inquadramento successivo al passaggio diretto, fare applicazione dell’art. 17 del CCNL Comparto Agenzie Fiscali 2002/2005, riferibile, invece, al solo accesso “dall’esterno” nell’area (tra le tante, Cass. nn. 4619 del 2018 e 7652 del 2019);

con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è osservato, in sintesi, che l’espressione di carattere atecnico “passaggio diretto”, contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione ad un’altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 ss. c.c., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali;

l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti – si è ancora aggiunto – deve essere effettuata, sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria, ed a tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera;

del resto, la richiamata disposizione muove anche dalla concreta esigenza di evitare che l’istituto della mobilità tra enti pubblici diversi possa dare luogo a processi di dequalificazione “strisciante” del personale trasferito, atteso che, la stessa attribuzione della posizione retributiva, lungi dall’esprimere soltanto un valore economico, è direttamente funzionale alla progressione di carriera e propedeutica ai successivi passaggi di Area;

non irrazionale è poi l’utilizzo, per il conseguente giudizio di comparazione, del D.P.C.M. n. 446 del 2000 apparendo logico che esso, riguardando la confluenza del personale dallo Stato agli enti locali, sia parametro del tutto idoneo quale riferimento per il passaggio inverso;

infine, non viene qui in rilievo la diversa questione affrontata da Cass. n. 30875/2017, perchè l’Agenzia neppure prospetta di avere avviato e concluso la procedura di mobilità rispetto ad una specifica vacanza e ad un altrettanto specifico inquadramento di area, di profilo e di livello economico;

le spese del grado sono da regolare secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione ai difensori antistatari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

 

 

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