Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29674 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29674 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17880/2017 R.G. proposto da
GASHI BEKRI, rappresentato e difeso dall’Avv. Consuelo Feroci, con domicilio eletto in Roma, piazza Mazzini, n. 8, presso lo studio dell’Avv. Cristina
Laura Ceecchini;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 821/17 depositata il
25 maggio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2017
dal Consigliere Guido Mercolino.

Rilevato che Gashi Bekri, cittadino del Kosovo, ha proposto ricorso per

Data pubblicazione: 12/12/2017

cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 25 maggio 2017,
con cui la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile, in quanto
proposto con citazione, anziché con ricorso, in contrasto con la disciplina introdotta dall’art. 27, comma primo, lett. f), del d.lgs. 18 agosto 2015, n.
142, e depositato in Cancelleria oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento impugnato, il gravame interposto avverso l’ordinanza
emessa il 29 febbraio 2016 dal Tribunale di om , che aveva rigettato la

ricorrente;
che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente
del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 702-quater cod. proc. civ. e
dell’art. 19, comma nono, del d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150, sostenendo
che la disciplina introdotta dall’art. 27, comma primo, lett. f), del d.lgs. n.
142 del 2015 non era applicabile al giudizio in esame, già pendente in primo
grado alla data della sua entrata in vigore, e comunque non riguardava le
modalità d’introduzione del giudizio d’appello, ma soltanto la durata di tale
fase processuale;
che, nella parte concernente l’efficacia temporale dell’art. 27, comma
primo, lett. f), del d.lgs. n. 142 del 2015, la censura è infondata, trattandosi
di una norma che, in quanto volta a disciplinare lo svolgimento dei giudizi
aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di cui all’art. 35 del
d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ha carattere processuale, con la conseguenza
che, in assenza di un’apposita norma transitoria, la sua operatività resta assoggettata al principio tempus regit actum, in virtù del quale essa è applicabile anche ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, limitatamente agli atti processuali non ancora compiuti;
che, nella parte riguardante l’interpretazione della predetta disposizione, la questione è stata già ripetutamente affrontata da questa Corte, e ri-

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domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta dalla

solta attraverso l’enunciazione del principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 142 del 2015, l’appello proposto ai sensi dell’art.

702-quater cod. proc. civ. avverso la decisione di rigetto della domanda di
riconoscimento della protezione internazionale dev’essere introdotto con citazione, e non già con ricorso, dal momento che il riferimento al «ricorso in
appello», contenuto nell’art. 27, comma primo, lett. f), del d.lgs. n. 142 cit.,

zione del giudizio di secondo grado, con la conseguenza che la tempestività
del gravame dev’essere verificata avendo riguardo, in ogni caso, alla data di
notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata, anziché a quella di deposito del medesimo atto nella Cancelleria del giudice d’appello (cfr. tra le più
recenti, Cass., Sez. VI, 20/10/2017, n. 24940; 12/10/2017, n. 23939; 13/
07/2017, n. 17420);
che il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della
sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona,
che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese
del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello
di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28/11/2017
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è volto a disciplinare non già la forma d’introduzione, ma i tempi di defini-

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