Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29673 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9503-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

DI CICCO ANTONIO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA V. BACHELET 12,

presso lo studio dell’avvocato CARLO DALLA VEDOVA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 913/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA, SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

12/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consiglierè Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR dell’Abruzzo, con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento indirizzato alla Di Cicco srl per la ripresa a tassazione di IVA e sanzioni per l’anno 2009 in relazione alla vendita di prodotti alcolici in regime di sospensione di accisa per i quali, secondo la CTR, la contribuente aveva ritualmente dimostrato l’esistenza di cessione intracomunitarie- ed il conseguente diritto all’esenzione dell’IVA- attraverso la terza copia del Documento di accompagnamento recante il timbro della Dogana di Ortona attestante l’avvenuto appuramento, a nulla rilevando l’accertata falsità del detto timbro postumamente accertata ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale, risultando la buona fede dello speditore.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La parte intimata si è costituita, pure depositando memoria.

Appare necessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo per acquisizione fascicolo di merito.

P.Q.M.

Dispone il rinvio a nuovo ruolo del procedimento mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla parte motiva.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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