Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29673 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29673 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10518/2017 R.G. proposto da
OSAMPAMWAM BRIDGET, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Antonio
Angelelli, con domicilio eletto in Roma, viale Carso, n. 23;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1067/17 depositata il
16 febbraio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2017
dal Consigliere Guido Mercolino.

Data pubblicazione: 12/12/2017

Rilevato che Bridget Osampamwan, cittadina della Nigeria, ha proposto
ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 16 febbraio 2017, con cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile,
in quanto proposto con citazione, anziché con ricorso, in contrasto con la disciplina introdotta dall’art. 27, comma primo, lett. f), del d.lgs. 18 agosto
2015, n. 142, e depositato in Cancelleria oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento impugnato, il gravame interposto avverso

gettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta dalla ricorrente;
che il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente
del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 19, comma nono, del d.lgs. 10 settembre 2011, n.
150, sostenendo che, nonostante le modifiche introdotte dall’art. 27, comma primo, lett. f), del d.lgs. n. 142 del 2015, è rimasto immutato il comma
primo del predetto articolo, che assoggetta al rito sommario di cognizione le
controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti
dall’art. 35 del d.lgs. 20 gennaio 2008, n. 35, con la conseguenza che, in
assenza di una specifica disposizione riguardante il giudizio di secondo grado, l’appello va proposto nella forma prescritta dalla disciplina generale di
cui agli artt. 339 e ss. cod. proc. civ.;
che la predetta questione è stata già ripetutamente affrontata da questa
Corte, e risolta attraverso l’enunciazione del principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui, anche a seguito
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 142 del 2015, l’appello proposto ai sensi
dell’art. 702-quater cod. proc. civ. avverso la decisione di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale dev’essere introdotto con citazione, e non già con ricorso, dal momento che il riferimento al
«ricorso in appello», contenuto nell’art. 27, comma primo, lett. f), del d.lgs.

2

l’ordinanza emessa il 29 febbraio 2016 dal Tribunale di Roma, che aveva ri-

n. 142 cit., è volto a disciplinare non già la forma d’introduzione, ma i tempi
di definizione del giudizio di secondo grado, con la conseguenza che la tempestività del gravame dev’essere verificata avendo riguardo, in ogni caso,
alla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata, anziché a quella di deposito del medesimo atto nella Cancelleria del giudice d’appello (cfr.
tra le più recenti, Cass., Sez. VI, 20/10/2017, n. 24940; 12/10/2017, n.
23939; 13/ 07/2017, n. 17420);

sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma,
che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese
del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello
di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.

che il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della

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