Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29672 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29672 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10364/2017 R.G. proposto da
JOBE PAMADOU, rappresentato e difeso dall’Avv. Sabrina Rossi, con domicilio eletto in Roma, via R. Romei, n. 27;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7296/16 depositata il
1° dicembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2017
dal Consigliere Guido Mercolino.

Rilevato che 3obe Pamadou, cittadino del Gambia, ha proposto ricorso
per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 10 dicembre

Data pubblicazione: 12/12/2017

2016, con cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile, in
quanto proposto con citazione, anziché con ricorso, in contrasto con la disciplina introdotta dall’art. 27, comma primo, lett. f), del d.lgs. 18 agosto
2015, n. 142, e depositato in Cancelleria oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento impugnato, il gravame interposto avverso
l’ordinanza emessa il 12 maggio 2016 dal Tribunale di Roma, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale propo-

che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente
del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 702-quater cod. proc. civ., sostenendo che, nonostante le modifiche apportate dall’art. 27, comma primo, lett. f), del d.lgs.
n. 142 del 2015 all’art. 19, comma nono, del d.lgs. 10 settembre 2011, n.
150, è rimasto immutato il comma primo di quest’ultimo articolo, che assoggetta al rito sommario di cognizione le controversie aventi ad oggetto
l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’art. 35 del d.lgs. 20 gennaio
2008, n. 35, con la conseguenza che, in assenza di una specifica disposizione riguardante il giudizio di secondo grado, l’appello va proposto nella forma
prescritta dalla disciplina generale di cui agli artt. 339 e ss. cod. proc. civ.;
che la predetta questione è stata già ripetutamente affrontata da questa
Corte, e risolta attraverso l’enunciazione del principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui, anche a seguito
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 142 del 2015, l’appello proposto ai sensi
dell’art. 702-quater cod. proc. civ. avverso la decisione di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale dev’essere introdotto con citazione, e non già con ricorso, dal momento che il riferimento al
«ricorso in appello», contenuto nell’art. 27, comma primo, lett. f), del d.lgs.
n. 142 cit., è volto a disciplinare non già la forma d’introduzione, ma i tempi
di definizione del giudizio di secondo grado, con la conseguenza che la tem-

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sta dal ricorrente;

pestività del gravame dev’essere verificata avendo riguardo, in ogni caso,
alla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata, anziché a quella di deposito del medesimo atto nella Cancelleria del giudice d’appello (cfr.
tra le più recenti, Cass., Sez. VI, 20/10/2017, n. 24940; 12/10/2017, n.
23939; 13/07/2017, n. 17420);
che il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della
sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma,

del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello
di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28/11/2017
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che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese

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