Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29671 del 16/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 16/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 16/11/2018), n.29671
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1214-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ANTEPRIMA SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1057/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE, depositata il 10/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. ROBIRTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Toscana indicata in epigrafe che, riformando la decisione di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento emesso a carico della società Anteprima srl per la ripresa a tassazione di IRES, IVA e IRAP per l’anno 2007;
Rilevato che nessuna difesa ha depositato la parte intimata e che la parte ricorrente ha depositato memoria;
Rilevato che il procedimento, già rinviato a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria n. 21363/2017, depositata il 14.9.2017, per consentire il deposito del duplicato dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione, va nuovamente rinviato per consentire alla ricorrente di rinnovare la notifica nei confronti della parte intimata, tenuto conto della dimostrata impossibilità, ad essa non imputabile, di produrre copia della relata di notifica della raccomandata contenente il ricorso per cassazione notificato alla Anteprima srl, attestata dall’Ufficio postale, risultando altresì che la ricorrente ha mostrato di essersi attivata tempestivamente per acquisire la documentazione sottratta in occasione del furto postale.
P.Q.M.
Dispone a cura della ricorrente la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione e degli atti successivi entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018