Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2967 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 07/02/2020), n.2967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16529/2014 proposto da:

Comune di Spilimbergo, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Paisiello n. 55, presso lo

studio dell’avvocato Scoca Franco Gaetano, rappresentato e difeso

dall’avvocato Forza Antonio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Italscavi Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n. 16,

presso lo studio dell’avvocato De Cilla Michele, che la rappresenta

e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2443/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/10/2019 dal Cons. Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Comune di Spilimbergo ricorre per due mezzi, nei confronti di Italscavi Costruzioni S.r.l., contro la sentenza del 10 aprile 2014 con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione per nullità di un lodo arbitrale reso tra le parti il 28 luglio 2006, a seguito dell’introduzione del giudizio arbitrale ad iniziativa di Italscavi Costruzioni S.r.l. con atto notificato il 15 marzo 2004.

2. – Italscavi Costruzioni S.r.l. resiste con controricorso.

3. – Entrambe le parti depositano memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia: “Error in judicando in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione del D.Lgs.Lgt. 12 aprile 2006, n. 163, art. 241, comma 15 bis”, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di fare applicazione di quest’ultima disposizione, laddove essa, secondo il Comune ricorrente, avrebbe comportato l’impugnabilità del lodo, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Il secondo motivo denuncia: “Nullità della sentenza per assoluta mancanza della motivazione. Violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Error in judicando in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa considerazione delle censure relative a: A) omessa o insufficente (così nel testo: n.d.r.) considerazione della censura relativa alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1374 e 1375 c.c., nonchè D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 137. B) omessa o insufficente (così nel testo: n.d.r.) considerazione della censura relativa alla violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 113 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, ed agli artt. 1218,1454 e 1455 c.c.. Omesso e/o inadeguato esame di circostanze decisive. C) omessa o insufficiente considerazione della censura relativa alla violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 113 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè del D.P.R. 19 aprile 2000, n. 145, art. 24 e L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 25. Omesso e/o inadeguato esame di circostanze decisive. D) omessa o insufficiente considerazione della censura relativa alla violazione degli artt. 1223,1226 c.c. e art. 1227 c.c., comma 2, nel riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni”.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

L’inammissibilità discende da un duplice ordine di rilievi.

2.1.1. – In primo luogo il ricorso è totalmente carente del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, ossia l’esposizione sommaria dei fatti della causa. Nel ricorso, alle pagine 2-9, il Comune di Spilimbergo ha narrato, dal suo punto di vista, la vicenda sostanziale dello svolgimento del contratto di appalto, che aveva ad oggetto l’edificazione di una caserma dei Carabinieri: in buona sostanza – questo par di comprendersi dall’esposizione dei fatti – l’appaltatore avrebbe strumentalizzato taluni marginali inadempimenti posti in essere dall’amministrazione per trarne vantaggio e, per così dire, coprire il ritardo nell’esecuzione dell’opera da parte sua. A pagina 9 del ricorso si dice poi che “ebbe inizio la procedura arbitrale tramite domanda di arbitrato notificata il 15/3/04 da Italscavi” e si accenna allo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio, non si sa su che cosa vertente. Dopo di che, delle reciproche domande di risoluzione (domande reciproche che si comprende essere state proposte dalla complessiva lettura dell’atto, e poi dalla sentenza) nulla di specifico si sa. E soprattutto non si sa assolutamente nulla nè del contenuto del lodo e delle motivazioni addotte dal collegio arbitrale a fondamento dell’accoglimento della domanda di Italscavi Costruzioni S.r.l. e – così parrebbe – del rigetto di quella del Comune, nè tantomeno dei motivi spiegati a sostegno dell’impugnazione per nullità, motivi che non sono organicamente esposti neppure nella sentenza, che ne contiene la sola rubrica. Di guisa che la Corte non ha modo di comprendere quali sarebbero le violazioni di norme sostanziali la cui commissione è addebitata al collegio arbitrale, in relazione alla materia devolutagli, violazioni delle quali la Corte territoriale non si sarebbe avveduta.

2.1.2. – In secondo luogo il ricorso, in effetti, neppure coglie la ratio decidendi.

Ed invero, posto che, come si diceva, neppure la sentenza impugnata contiene un’esposizione di dettaglio della motivazione del lodo impugnato e dei motivi spiegati contro di esso, soltanto riassunti nella rubrica, sta di fatto che la Corte d’appello ha ritenuto che il collegio arbitrale avesse motivatamente ritenuto di dover esaminare la domanda di risoluzione di Italscavi Costruzioni S.r.l. rispetto a quella del Comune, basata sulla violazione delle regole di correttezza e buona fede, soggiungendo che “non risulta che sia rimasta inapplicata la normativa invocata e, quindi, che alcuna violazione di diritto sia configurabile”. Ed ancora, a pagina 3, la sentenza ha ribadito: “Nè si profilano violazioni di regole di diritto giacchè, ancora una volta, ciò che viene in contestazione è semplicemente la congruità della motivazione posta dal collegio a sostegno della decisione sul punto. In sostanza, si verte in ipotesi di ragionevole valutazione del materiale probatorio non sindacabile in questa sede”. E ciò val quanto dire che, indipendentemente dall’erroneo richiamo da parte dell’odierno ricorrente al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 15-bis, di cui per completezza si dirà, la Corte territoriale ha nondimeno escluso che il lodo fosse affetto da “violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia”.

2.1.3. – Il Comune ricorrente – merita aggiungere – invoca l’applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 15-bis, secondo cui: “Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L’impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale”.

Gli è, però, che detto comma è stato inserito nel menzionato D.Lgs., dal D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, art. 5, il quale ultimo, all’art. 15, comma 6, soggiungeva che: “La disciplina introdotta dagli artt. 4 e 5 si applica ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, nonchè ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali”.

Successivamente, la disposizione ora trascritta è stata abrogata dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 7, ultimo periodo, convertito con modificazioni nella L. 22 maggio 2010, n. 73, la quale ha stabilito che: “La disciplina introdotta dal D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, artt. 4 e 5, non si applica per i collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto D.Lgs. e dell’art. 15, comma 6del citato D.Lgs. è abrogato”.

Ovvio, dunque, che l’applicabilità della disposizione invocata dal ricorrente non sia stata nella specie richiamata a proposito, trattandosi di appalto concluso nel 2002, di arbitrato introdotto nel 2004 e di giudizio di impugnazione per nullità introdotto nel 2007.

2.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.

A tal riguardo sarebbe sufficiente limitarsi a porre nuovamente l’accento sulla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3: difatti, dal ricorso non riesce affatto a comprendersi, se non in modo del tutto generico, che cosa abbiano a che vedere con la controversia in esame le richiamate norme in tema di buona fede, quelle in tema di responsabilità per inadempimento e di risoluzione di diritto, quelle in tema di risarcimento del danno e di concorso del fatto colposo del creditore.

Ma, al di là di quanto precede, il ricorso mira ad uno scopo palese, quale quello di rimettere nel complesso in discussione la motivazione posta dalla Corte d’appello a fondamento della decisione, e cioè ad un risultato precluso dall’attuale formulazione del numero 5 dell’art. 360 c.p.c., che limita il controllo motivazionale all’osservanza della soglia del minimo costituzionale. Il tutto attraverso un inappropriato richiamo alla violazione dell’art. 132 c.p.c., secondo cui le sentenze richiedono la motivazione.

In questo caso, la Corte d’appello, ricordati i limiti del giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, inteso, nella sua fase rescindente, quale giudizio di legittimità, ha osservato che il collegio arbitrale aveva esplicitato le ragioni in forza delle quali aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento del committente, aggiungendo che l’impugnazione era diretta a rimettere in discussione la motivazione del lodo, ritenuta incongrua, motivazione secondo la quale l’impresa appaltatrice non aveva inteso sottrarsi ai suoi obblighi nel ritardare il corso dei lavori, mentre era stato il Comune a far mancare la sua collaborazione necessaria all’esecuzione del contratto. Lo stesso giudizio, infine, la Corte d’appello ha formulato in relazione alla doglianza concernente l’applicazione dell’art. 1227 c.c., con riguardo al riconosciuto risarcimento del danno all’impresa anche in relazione al fermo del personale nel periodo di sospensione dei lavori. Tanto premesso, la chiave di volta che regge il ricorso è, come si diceva, il riferimento all’art. 132 c.p.c., comma 4, secondo cui la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Ma, come accennato, è cosa nota che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nel caso in esame la motivazione c’è, ed è perfettamente chiara.

3. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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