Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29669 del 16/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 16/11/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29669
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13298/2017 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI
BETTOLO 9, presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che lo
rappresenta e difende,
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA SPA, F.C., SI.BR. & C. SAS;
– intimati –
avverso la sentenza n. 21337/2016 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata
il 16/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/10/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
CIRILLO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che S.S. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Roma, D.S.B., F.C. e la Generali Assicurazioni s.p.a., chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale nel quale il motociclo di sua proprietà era stato investito dalla vettura di proprietà del D.S., condotta nell’occasione dal F.;
che il Giudice di pace accolse la domanda e condannò i convenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio;
che la pronuncia è stata impugnata dal S. in ordine all’entità della liquidazione del danno e il Tribunale di Roma, con sentenza del 16 novembre 2016, ha dichiarato il gravame inammissibile per tardività, condannando l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado;
che contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre S.S. con atto affidato ad un solo motivo;
che gli intimati Generali Assicurazioni s.p.a., D.S.B. e F.C. non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.
Considerato che dall’epigrafe della sentenza impugnata risulta che parte in causa era D.S.B. in proprio, com’è confermato anche nel contenuto dell’originario atto di citazione;
che il ricorso è rivolto tra gli altri, invece, nei confronti di D.S.B. & C. s.a.s., e che tale notifica non è andata a buon fine, perchè la suddetta società risultava sconosciuta (come da relazione dell’Ufficiale giudiziario del 17 maggio 2017);
che, pertanto, appare indispensabile procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di D.S.B. in proprio, siccome litisconsorte necessario e parte del processo.
P.Q.M.
La Corte Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di B.D.S., concede al ricorrente termine, per l’incombente, di quaranta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, il 18 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018